Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30 D.Lgs. 171/2005 – Manifestazioni sportive

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall’autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l’unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l’organizzazione dell’attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 30 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) prevede un regime derogatorio ai limiti ordinari di navigazione in favore delle unità che partecipano a manifestazioni sportive organizzate da federazioni nazionali e internazionali riconosciute o da organizzazioni da esse riconosciute. In tali occasioni, imbarcazioni da diporto e natanti possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se non iscritti nell'ATCN. La stessa deroga si applica agli allenamenti, con l'eccezione dei natanti di tipo minore (canoe, pedalò ecc.) per i quali serve apposita autorizzazione dell'autorità marittima. Durante gli allenamenti, il comandante deve tenere a bordo una dichiarazione del circolo sportivo di appartenenza.
Indice dei contenuti

Ratio della deroga per le manifestazioni sportive

L'articolo 30 introduce una deroga di carattere speciale rispetto ai limiti ordinari di navigazione previsti dal Codice della nautica da diporto. La logica della disposizione è quella di consentire alle unità da diporto partecipanti a gare e competizioni nautiche di spingersi oltre i confini normalmente imposti, in considerazione del fatto che tali attività sono svolte in contesti organizzati, con supervisione delle federazioni sportive, dotati di strutture di supporto e soccorso. Il legislatore ha ritenuto che il rischio legato alla navigazione a distanze illimitate dalla costa sia sufficientemente mitigato dall'organizzazione federale e dal livello tecnico-sportivo dei partecipanti. La norma si inserisce anche nel quadro della promozione dello sport nautico, di cui lo Stato riconosce il valore sociale e agonistico.

Ambito soggettivo e organizzativo delle manifestazioni

Il comma 1 individua con precisione i soggetti organizzatori che possono fruire della deroga: le federazioni sportive nazionali e internazionali e le organizzazioni da esse riconosciute. Per l'Italia, le principali federazioni di riferimento nel settore nautico sono la Federazione Italiana Vela (FIV) e la Federazione Italiana Motonautica (FIM), affiliate al CONI e riconosciute a livello internazionale. La manifestazione deve essere «preventivamente comunicata alle autorità competenti»: tale comunicazione non ha natura di richiesta di autorizzazione discrezionale, ma di atto dovuto informativo, che consente alle autorità marittime di predisporre i necessari servizi di sorveglianza, sicurezza e soccorso in mare. L'ammissione delle imbarcazioni alla manifestazione è valida anche per unità non iscritte nell'ATCN, purché formalmente ammesse dagli organizzatori.

Deroga estesa agli allenamenti e ai circoli nautici

Il comma 2 amplia la portata della deroga estendendola agli allenamenti, che sono evidentemente funzionali alla preparazione delle manifestazioni sportive. Questa estensione riguarda sia le imbarcazioni e i natanti delle federazioni organizzatrici sia quelli che partecipano a eventi della Federazione Italiana Vela (FIV) e della Lega Navale Italiana (LNI), che sono soggetti con una consolidata storia nel promuovere la cultura marittima e nautica in Italia. Fanno eccezione i natanti di tipo minore di cui all'articolo 27, comma 3, lettera c) - jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole, canoe e kajak - per i quali gli allenamenti oltre le distanze ordinarie richiedono apposita autorizzazione dell'autorità marittima competente. Questa eccezione è giustificata dalla maggiore vulnerabilità di tali unità e dall'elevato rischio in navigazione al largo.

La dichiarazione del circolo di appartenenza

Il comma 3 fissa un obbligo documentale specifico per la fase degli allenamenti: a bordo dell'unità deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore a un trimestre, vistata dall'autorità competente nella cui giurisdizione si trova la sede del circolo stesso. La dichiarazione deve contenere l'indicazione che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio. Il documento ha una duplice funzione: da un lato, consente all'autorità marittima che incontra l'unità in navigazione di verificare la legittimità della presenza al di fuori dei limiti ordinari; dall'altro, responsabilizza il circolo che rilascia la dichiarazione circa la composizione dell'equipaggio e le finalità dell'uscita. La validità trimestrale bilancia le esigenze di semplicità amministrativa con quelle di aggiornamento delle informazioni sull'equipaggio.

Obbligo di rispettare i regolamenti federali

Il comma 4 stabilisce che nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di riferimento. I regolamenti federali fissano le norme di sicurezza specifiche per le gare nautiche: requisiti tecnici delle unità, dotazioni di sicurezza minime, qualifiche degli equipaggi, procedure in caso di incidente o di ritiro. Il rimando ai regolamenti federali consente al legislatore di non dover riscrivere nel Codice norme tecniche di dettaglio destinate a variare nel tempo e che meglio si prestano a essere gestite dai soggetti istituzionalmente competenti per l'organizzazione dello sport nautico.

Profili di sicurezza e coordinamento con le autorità marittime

La deroga concessa dall'articolo 30 non esonera gli organizzatori e i partecipanti dalla responsabilità civile e penale in caso di incidenti. La comunicazione preventiva alle autorità competenti è strumentale al coordinamento dei servizi di salvaguardia della vita umana in mare, gestiti dalla Guardia Costiera (Corpo delle Capitanerie di porto) nell'ambito del sistema SAR (Search and Rescue) istituito dalla Convenzione SAR di Amburgo 1979. La normativa federale di sicurezza per le regate oceaniche e costiere è particolarmente dettagliata: le Offshore Special Regulations della World Sailing (già ISAF) definiscono per esempio i requisiti di stabilità, flottabilità e dotazioni delle imbarcazioni da vela d'altura che partecipano a competizioni internazionali, integrando le disposizioni del Codice con standard tecnici riconosciuti a livello mondiale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un'imbarcazione non iscritta nell'ATCN può partecipare a una regata?

Sì. L'articolo 30, comma 1, consente esplicitamente la partecipazione di imbarcazioni da diporto anche non iscritte nell'ATCN, purché ammesse alla manifestazione sportiva organizzata da una federazione riconosciuta e preventivamente comunicata alle autorità.

La deroga per le manifestazioni sportive si applica anche agli allenamenti?

Sì, il comma 2 estende la deroga agli allenamenti, con l'eccezione dei natanti minori (jole, pedalò, canoe ecc.) per i quali gli allenamenti fuori dai limiti ordinari richiedono autorizzazione specifica dell'autorità marittima.

Cosa deve tenere a bordo un agonista durante gli allenamenti in deroga?

Deve tenere a bordo la dichiarazione del proprio circolo di appartenenza (validità massima trimestrale, vistata dall'autorità marittima) che attesta che l'unità è destinata ad attività agonistica e si trova in allenamento con uno specifico equipaggio.

Durante una regata bisogna rispettare le norme del Codice della nautica?

Sì e no: i limiti di distanza dalla costa sono derogati, ma devono comunque essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni competenti, che spesso impongono standard di sicurezza più elevati di quelli minimi di legge.

Chi organizza la manifestazione deve chiedere una vera e propria autorizzazione?

L'articolo 30, comma 1, parla di manifestazioni «preventivamente comunicate alle autorità competenti», non di autorizzazioni discrezionali. Si tratta di un obbligo di comunicazione, che permette alle autorità marittime di pianificare i servizi di sorveglianza e soccorso.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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