Testo dell'articoloVigente
Art. 7 L. 89/2001 — Disposizioni finanziarie
Legge 24 marzo 2001, n. 89 — Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino articolo precedente
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
L'articolo 7 è la norma di copertura finanziaria della legge Pinto: quantifica l'onere a carico dello Stato e indica i mezzi per farvi fronte, autorizzando il Ministero competente alle relative variazioni di bilancio. È una disposizione contabile, ma rivela un dato di fondo: l'indennizzo per l'eccessiva durata dei processi è un costo strutturale a carico della finanza pubblica.La natura della norma
L'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie di copertura della legge. È una norma contabile, richiesta dall'articolo 81 della Costituzione, che impone a ogni legge di indicare i mezzi per far fronte ai nuovi oneri. Quantificò l'onere iniziale a carico dello Stato e individuò la relativa copertura nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero del tesoro.
Il meccanismo di copertura
La spesa fu coperta mediante riduzione del «Fondo speciale» di parte corrente iscritto nel bilancio triennale di riferimento, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero competente. La norma autorizzò inoltre il Ministro a apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione alla legge. Sono i consueti strumenti tecnici della contabilità di Stato.
Il significato sostanziale: un costo strutturale
Al di là del tecnicismo, l'articolo 7 fotografa un aspetto cruciale: l'indennizzo per l'irragionevole durata dei processi è una spesa ricorrente che grava sul bilancio dello Stato. È proprio la crescita di questo onere che ha spinto, negli anni, le riforme della legge Pinto (2012 e 2015) a introdurre filtri e correttivi: soglie predeterminate di durata, obbligo dei rimedi preventivi, modulazione degli importi. L'obiettivo dichiarato è ridurre il contenzioso indennitario agendo sulle cause della lentezza.
Indennizzo e prevenzione
La disposizione finanziaria, letta insieme all'articolo 1 (sul processo in Cassazione) e al sistema dei rimedi preventivi, mostra la doppia anima della legge: da un lato risarcire chi ha subìto la durata eccessiva, dall'altro contenere la spesa prevenendo la lentezza. Il vero risparmio, per lo Stato, non sta nel limitare gli indennizzi ma nel rendere i processi più rapidi.
Una lettura complessiva
L'articolo 7 ricorda che dietro ogni indennizzo c'è una spesa pubblica reale. È questa consapevolezza ad aver guidato l'evoluzione della legge: soglie di durata, rimedi preventivi e correttivi agli importi non nascono per negare i diritti, ma per spingere il sistema giudiziario verso tempi più rapidi, che restano l'unico rimedio davvero risolutivo.
Casi pratici
Caso 1:
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Domande frequenti