Testo dell'articoloVigente
Art. 6 L. 89/2001 – Norma transitoria
Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. 2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2. 2-ter. Il comma 2 dell’articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis
In sintesi
L'articolo 6 è la disposizione transitoria del 2001: consentì a chi aveva già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'eccessiva durata del processo di trasferire la domanda al giudice nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, purché Strasburgo non avesse ancora deciso sulla ricevibilità. Servì a far funzionare da subito il nuovo rimedio interno.Indice dei contenuti
Il contesto: il passaggio da Strasburgo al giudice interno
Prima della legge Pinto, l'unica via per ottenere un ristoro contro l'eccessiva durata del processo era il ricorso diretto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'articolo 6 della Convenzione. L'enorme numero di ricorsi italiani aveva spinto il legislatore a creare un rimedio interno. L'articolo 6 governa la fase di passaggio dall'uno all'altro sistema.
Il contenuto della norma transitoria
La disposizione consentì, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, a chi avesse già tempestivamente presentato ricorso a Strasburgo per il mancato rispetto del termine ragionevole, di proporre la domanda di equa riparazione al giudice nazionale (la corte d'appello), a condizione che la Corte europea non avesse ancora deciso sulla ricevibilità del ricorso. Il ricorso interno doveva indicare la data di presentazione di quello europeo.
La funzione: alleggerire Strasburgo
La ratio è quella della sussidiarietà propria del sistema convenzionale: gli Stati devono offrire al proprio interno rimedi effettivi, così che la Corte europea intervenga solo in via residuale. Trasferendo al giudice nazionale i ricorsi pendenti e non ancora dichiarati ricevibili, l'articolo 6 contribuì a decongestionare il contenzioso di Strasburgo e a radicare il nuovo rimedio interno fin dalla sua introduzione.
Una norma esaurita ma istruttiva
Trattandosi di una disposizione transitoria, il suo effetto si è esaurito con il decorso dei sei mesi dall'entrata in vigore della legge nel 2001. Conserva tuttavia un valore interpretativo: testimonia il rapporto di complementarità tra rimedio interno e tutela europea, che resta il cardine del sistema. Ancora oggi, infatti, l'esaurimento del rimedio Pinto è condizione per rivolgersi efficacemente a Strasburgo.
Il principio che resta
Anche se esaurita, la norma transitoria conferma un principio tuttora attuale: il rapporto tra rimedio interno e tutela europea è di sussidiarietà. Chi oggi lamenta l'eccessiva durata deve percorrere prima la via nazionale della legge Pinto; solo dopo, e a certe condizioni, può adire la Corte di Strasburgo. L'articolo 6 fu il primo tassello di questo equilibrio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Che cos'è l'articolo 6 della legge Pinto?
È la norma transitoria del 2001 che permise a chi aveva già un ricorso pendente alla Corte europea dei diritti dell'uomo di trasferire la domanda al giudice nazionale entro sei mesi dall'entrata in vigore.
È ancora applicabile oggi?
No. Essendo una disposizione transitoria, i suoi effetti si sono esauriti con il decorso dei sei mesi dal 2001. Conserva però valore interpretativo sul rapporto con la tutela europea.
Qual era la condizione per avvalersene?
Che la Corte europea non avesse ancora deciso sulla ricevibilità del ricorso. Il ricorso interno doveva indicare la data di presentazione di quello europeo.
Che rapporto c'è tra legge Pinto e Corte di Strasburgo?
Il rimedio interno è prioritario: di regola occorre esaurire la via Pinto prima di rivolgersi alla Corte europea, secondo il principio di sussidiarietà del sistema convenzionale.