Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10 L. 194/1978

Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

L’accertamento, l’intervento, la cura e l’eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all’articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 .

Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica.

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 5 e dal primo comma dell’articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

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In sintesi

L'articolo 10 della legge n. 194 del 1978 definisce il regime di copertura finanziaria delle prestazioni sanitarie connesse all'interruzione volontaria della gravidanza e alla maternità. La norma stabilisce che gli accertamenti, gli interventi, le cure e le eventuali degenze relativi all'IVG nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, effettuati presso le strutture di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni ai sensi della legge n. 386 del 1974. Sono altresì a carico della regione le spese per accertamenti, cure o degenze necessari per il compimento della gravidanza e per il parto, riguardanti donne prive di copertura mutualistica. Le rimanenti prestazioni sanitarie e farmaceutiche, nonché gli accertamenti effettuati da medici pubblici o operanti in strutture pubbliche o convenzionate, sono a carico degli enti mutualistici fino alla istituzione del servizio sanitario nazionale.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo di riferimento: il trasferimento alle regioni

L'articolo 10 si inserisce nel processo di riordino del sistema sanitario avviato negli anni Settanta, che ha progressivamente trasferito alle regioni le competenze e le risorse in materia ospedaliera. La legge richiamata dalla norma, la legge 17 agosto 1974, n. 386, aveva già attuato un primo trasferimento delle prestazioni ospedaliere dallo Stato alle regioni. L'articolo 10 estende esplicitamente tale regime alle prestazioni connesse all'IVG, qualificandole come prestazioni ospedaliere a tutti gli effetti, con conseguente imputazione della spesa al bilancio regionale. Questa scelta normativa ha il significato di sottrarre le prestazioni di IVG a un trattamento finanziario differenziato rispetto alle altre prestazioni ospedaliere, inserendole nel flusso ordinario della spesa sanitaria pubblica.

Le prestazioni a carico della regione: IVG e maternità

Il primo comma dell'articolo 10 individua il perimetro delle prestazioni a carico regionale in relazione all'IVG: vi rientrano l'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza, quando si tratti di interventi realizzati nelle circostanze degli articoli 4 (entro i novanta giorni) e 6 (dopo i novanta giorni) e presso le strutture autorizzate di cui all'articolo 8. Il secondo comma estende l'onere regionale anche alle spese per accertamenti, cure o degenze necessari al compimento della gravidanza e al parto, ma limitatamente alle donne che non abbiano diritto all'assistenza mutualistica. Si tratta di una clausola di solidarietà, volta a garantire la copertura delle spese sanitarie connesse alla maternità per le donne prive di tutele previdenziali ordinarie.

Le prestazioni a carico degli enti mutualistici

Il terzo comma disciplina un regime residuale, destinato a operare fino all'istituzione del servizio sanitario nazionale: le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non rientranti nei commi precedenti, nonché gli accertamenti effettuati secondo l'articolo 5, comma 2 e l'articolo 7, comma 1 da medici dipendenti pubblici o operanti in strutture pubbliche o convenzionate, sono posti a carico degli enti mutualistici. La clausola «sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale» aveva carattere transitorio: con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, il sistema mutualistico è stato progressivamente sostituito dalla tutela universale del SSN, che ha assorbito le prestazioni già coperte dagli enti mutualistici.

Il coordinamento con la legge istitutiva del SSN

L'articolo 10 va letto tenendo conto della sua collocazione storica e del successivo sviluppo normativo. Al momento dell'emanazione della legge n. 194/1978, il sistema sanitario italiano era ancora organizzato su base mutualistica, con una pluralità di enti (INAM, ENPAS e altri) che coprivano le spese sanitarie per categorie specifiche di lavoratori. La legge n. 833/1978, approvata solo pochi mesi dopo, ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale su base universalistica, rendendo in larga parte superato il riferimento agli enti mutualistici. In base al regime attuale, le prestazioni di IVG sono erogate gratuitamente nell'ambito del SSN, senza necessità di ticket per la donna, rientrando nei livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

I livelli essenziali di assistenza e la gratuità dell'intervento

Nell'assetto normativo vigente, le prestazioni di IVG rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), il che significa che devono essere garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza oneri a carico della donna. Il DPCM del 12 gennaio 2017 e i successivi aggiornamenti confermano l'inclusione dell'IVG tra le prestazioni esenti da compartecipazione alla spesa. La gratuità si estende alle fasi previste dalla legge: accertamento preliminare, intervento, degenza, e assistenza post-intervento. Le regioni sono tenute a organizzare i servizi in modo da garantire l'accesso effettivo alle prestazioni su tutto il territorio di competenza.

Profili pratici: la copertura per le donne straniere e prive di copertura

Il secondo comma dell'articolo 10, che fa riferimento alle donne «che non hanno diritto all'assistenza mutualistica», ha assunto nel tempo una valenza pratica rilevante con riguardo alle donne straniere non iscritte al SSN. La normativa sanitaria per i cittadini stranieri irregolari - in particolare il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) e le circolari ministeriali attuative - ha riconosciuto il diritto alle cure urgenti ed essenziali, tra cui rientrano le prestazioni di IVG, anche per le donne prive di iscrizione al SSN. Le regioni hanno disciplinato in modo variabile le modalità di accesso, ma il principio di gratuità delle prestazioni di IVG si estende di norma anche a questa categoria.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'intervento di IVG è gratuito per la donna?

Sì. Le prestazioni di IVG rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e sono erogate gratuitamente nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, senza ticket a carico della donna. L'articolo 10 della legge n. 194/1978 pone la spesa a carico del sistema sanitario regionale.

Chi paga le spese di parto per una donna senza copertura mutualistica?

L'articolo 10, comma 2 prevede che siano a carico della regione tutte le spese per accertamenti, cure o degenze necessari per il compimento della gravidanza e per il parto, riguardanti donne prive di diritto all'assistenza mutualistica.

Le prestazioni di IVG rientrano nei LEA?

Sì. Il DPCM 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza include le prestazioni di interruzione volontaria della gravidanza tra quelle esenti da compartecipazione alla spesa, garantite uniformemente su tutto il territorio nazionale.

Cosa accadeva prima dell'istituzione del SSN per le prestazioni non ospedaliere?

Il terzo comma dell'articolo 10 prevedeva che le prestazioni non coperte dai commi precedenti fossero a carico degli enti mutualistici. Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale tramite la legge n. 833/1978, il sistema mutualistico è stato sostituito dalla tutela universale del SSN.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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