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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6 della legge 194/1978 delimita tassativamente i casi in cui l'interruzione volontaria della gravidanza è consentita dopo il novantesimo giorno. La norma ammette l'IVG tardiva soltanto in due ipotesi: quando la prosecuzione della gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (lettera a), oppure quando siano accertati processi patologici — tra cui rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro — che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (lettera b). Si tratta di un regime eccezionale rispetto alla procedura ordinaria entro i novanta giorni, che richiede l'accertamento medico specialistico disciplinato dall'articolo 7.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 L. 194/1978

Legge 22 maggio 1978, n. 194 — Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

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In sintesi

L'articolo 6 della legge 194/1978 delimita tassativamente i casi in cui l'interruzione volontaria della gravidanza è consentita dopo il novantesimo giorno. La norma ammette l'IVG tardiva soltanto in due ipotesi: quando la prosecuzione della gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (lettera a), oppure quando siano accertati processi patologici — tra cui rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro — che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (lettera b). Si tratta di un regime eccezionale rispetto alla procedura ordinaria entro i novanta giorni, che richiede l'accertamento medico specialistico disciplinato dall'articolo 7.
Il regime eccezionale dell'IVG dopo i novanta giorni

L'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 regola l'interruzione volontaria della gravidanza nella fase successiva ai primi novanta giorni. Mentre entro tale soglia temporale l'accesso alla procedura è subordinato alla sussistenza di circostanze che configurino un serio pericolo per la salute della donna ai sensi dell'articolo 4, dopo i novanta giorni la norma introduce criteri molto più restrittivi. La ratio di questa differenziazione va ricercata nell'evoluzione biologica del feto nel corso della gestazione: il legislatore ha ritenuto che, con il progredire della gravidanza, l'intervento debba essere riservato a situazioni di particolare gravità clinica.

Lettera a): grave pericolo per la vita della donna

La prima ipotesi prevista dall'articolo 6, lettera a), riguarda i casi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna. La norma utilizza il termine «grave», che implica una soglia di rischio significativamente più elevata rispetto al «serio pericolo per la salute» richiesto dall'articolo 4 per l'IVG entro i novanta giorni. La valutazione spetta al medico specialista del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero, secondo le procedure dettagliate nell'articolo 7. Questa ipotesi tutela il diritto alla vita della donna sancito dall'articolo 32 della Costituzione, in raccordo con la giurisprudenza costituzionale che, con la sentenza n. 27 del 1975, aveva già riconosciuto la prevalenza della salute della madre in situazioni di grave pericolo.

Lettera b): processi patologici e anomalie del nascituro

La seconda ipotesi, prevista dalla lettera b), comprende i casi in cui siano accertati processi patologici — tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro — che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. La formulazione normativa è rilevante: il presupposto non è l'anomalia del nascituro in sé, bensì l'impatto di tale condizione sulla salute della donna. La legge considera quindi le anomalie fetali come elemento che può concorrere a determinare un grave pericolo per la salute psicofisica della madre, non come presupposto autonomo che legittima di per sé l'IVG tardiva. Questo approccio mantiene il riferimento alla salute della donna come criterio centrale.

La soglia della «gravità» rispetto al regime dei novanta giorni

Il confronto tra l'articolo 4 e l'articolo 6 evidenzia una progressione nella severità dei requisiti. Entro i novanta giorni, la norma richiede un «serio pericolo» per la salute, che può derivare da un ampio ventaglio di circostanze (stato di salute, condizioni economiche, sociali, familiari, circostanze del concepimento, previsioni di anomalie). Dopo i novanta giorni, il requisito diviene quello del «grave pericolo», riferito specificamente alla vita della donna (lettera a) o alla sua salute fisica o psichica (lettera b). La differenza terminologica tra «serio» e «grave» riflette una scelta legislativa consapevole di restringere progressivamente l'accesso all'IVG al crescere dell'età gestazionale.

Coordinamento con l'articolo 7 e il ruolo del medico

L'articolo 6 non è autosufficiente sul piano procedurale: per l'accertamento delle condizioni ivi previste, la norma rinvia integralmente all'articolo 7, che individua il medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero come soggetto competente a certificare l'esistenza dei presupposti. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti e deve comunicare la propria certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Questo assetto organizzativo concentra la responsabilità dell'accertamento in capo a figure specializzate all'interno della struttura ospedaliera, garantendo standard di valutazione clinica adeguati alla complessità dei casi.

La possibilità di vita autonoma del feto

L'articolo 7, comma terzo, introduce un ulteriore elemento di rilievo che si interseca con le ipotesi dell'articolo 6: quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'intervento è consentito soltanto nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 — grave pericolo per la vita della donna — e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. Questo bilanciamento riflette la tensione che la Corte costituzionale aveva esaminato nella sentenza n. 27 del 1975, riconoscendo che l'interesse della vita in formazione non è assoluto ma recede di fronte a situazioni di grave pericolo per la vita della donna.

Profilo sistematico e costituzionale

Nel quadro sistematico della legge 194/1978, l'articolo 6 rappresenta il punto di incontro tra la tutela della salute e della vita della donna — presidiata dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione — e il principio, enunciato dall'articolo 1 della stessa legge, secondo cui lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio. La norma tenta di comporre questi due poli attraverso una graduazione temporale della disciplina: più ampia libertà nella fase iniziale della gravidanza, criteri progressivamente più restrittivi al crescere dell'età gestazionale. Questo impianto è rimasto sostanzialmente immutato dall'entrata in vigore della legge, confermato anche dall'inammissibilità del referendum abrogativo dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 1997.

Casi pratici

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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