Testo dell'articoloVigente
Art. 5 L. 194/1978
Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.
Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.
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In sintesi
L'articolo 5 regola le modalità operative attraverso cui la donna ottiene la documentazione necessaria per accedere all'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni. Il consultorio familiare, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia svolgono un colloquio, esaminano le circostanze addotte e forniscono informazioni sui diritti e sui servizi disponibili. Quando viene riscontrata urgenza, il medico rilascia immediatamente un certificato che abilita la donna a presentarsi presso una sede autorizzata. In assenza di urgenza, viene invece rilasciato un documento attestante la gravidanza e la richiesta, e la donna è invitata a soprassedere per sette giorni. Decorso tale termine, il documento ha valore di titolo per ottenere l'intervento.Indice dei contenuti
La funzione del consultorio e delle strutture socio-sanitarie
L'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 disciplina la fase procedurale che precede l'intervento di interruzione volontaria della gravidanza (IVG) nei primi novanta giorni. Quando la donna si rivolge a un consultorio familiare o a una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, l'ente è tenuto a garantire gli accertamenti medici necessari e, al tempo stesso, ad esaminare con la donna le possibili soluzioni alternative ai problemi che la inducono alla richiesta. La norma prevede espressamente che, ove la donna lo consenta, possa partecipare al colloquio anche il padre del concepito, nel rispetto della dignità e della riservatezza di entrambi. Il consultorio ha altresì il compito di mettere la donna in grado di far valere i propri diritti di lavoratrice e di madre e di promuovere ogni opportuno sostegno, tanto durante la gravidanza quanto dopo il parto.
Il ruolo del medico di fiducia
In alternativa al consultorio o alla struttura socio-sanitaria, la donna può rivolgersi a un medico di sua fiducia. Anche in questo caso la norma impone un approccio integrato: il medico compie gli accertamenti sanitari necessari, valuta con la donna le circostanze che la determinano alla richiesta e la informa sui diritti spettanti, sugli interventi di carattere sociale disponibili e sui consultori presenti nel territorio. Il riferimento al medico di fiducia amplia concretamente le possibilità di accesso alla procedura, consentendo alla donna di avvalersi di un professionista con cui abbia già un rapporto di cura.
La certificazione d'urgenza
Quando il medico - del consultorio, della struttura socio-sanitaria o di fiducia - riscontra l'esistenza di condizioni che rendono urgente l'intervento, è tenuto a rilasciare immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Questo documento costituisce titolo sufficiente per presentarsi direttamente presso una delle sedi autorizzate a praticare l'IVG, senza necessità di attendere ulteriori termini. La valutazione dell'urgenza è rimessa alla competenza professionale del medico e riguarda sia condizioni di pericolo per la salute fisica sia, in base alla lettura sistematica con l'articolo 4, situazioni in cui il ritardo potrebbe aggravare il quadro psicofisico della donna.
Il documento di attestazione e il periodo di sette giorni
In assenza di urgenza, al termine del colloquio il medico rilascia alla donna copia di un documento firmato anche da lei stessa, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta di IVG. La norma stabilisce che in questo caso la donna è invitata a soprassedere per sette giorni. Il termine non ha carattere sanzionatorio né impedisce l'accesso alla procedura: è configurato come un periodo di riflessione il cui decorso, unitamente al documento rilasciato, costituisce titolo per ottenere l'intervento. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi autonomamente presso la sede autorizzata con il solo documento in suo possesso.
Riservatezza, dignità e partecipazione del padre
L'articolo 5 pone un accento esplicito sulla riservatezza e sulla dignità della donna e della persona indicata come padre del concepito. La presenza del padre al colloquio è subordinata al consenso espresso della donna, a conferma che la decisione rimane nella sfera di autonomia di quest'ultima. Il principio di riservatezza è poi ribadito, in chiave sistematica, dall'articolo 11 della stessa legge, che vieta la menzione dell'identità della donna nelle comunicazioni al medico provinciale. Questo complesso di garanzie si inserisce nel quadro costituzionale delineato dagli articoli 13 e 32 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la libertà personale e il diritto alla salute.
Coordinamento con gli altri istituti della legge
L'articolo 5 si raccorda strettamente con l'articolo 4, che individua i presupposti sostanziali per l'IVG entro i primi novanta giorni, e con l'articolo 8, che regola le sedi autorizzate all'intervento. L'ultimo comma dell'articolo 8 chiarisce che sia il certificato di urgenza rilasciato ai sensi del comma terzo dell'articolo 5, sia il documento consegnato alla donna ai sensi del comma quarto del medesimo articolo - una volta decorsi i sette giorni - costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Per le donne minorenni, l'articolo 12 prevede regole specifiche in merito all'assenso genitoriale o all'intervento del giudice tutelare, che si innestano sulla procedura generale descritta dall'articolo 5.
Profili di diritto comparato e contesto normativo
Il modello procedurale adottato dall'articolo 5 si distingue per la presenza di un colloquio obbligatorio con funzione informativa e di supporto, non meramente burocratica. Questo approccio riflette l'impianto complessivo della legge, che all'articolo 1 definisce l'IVG come misura da non utilizzare come strumento di controllo delle nascite, collocando l'intervento all'interno di una cornice di tutela sociale della maternità. Il periodo di sette giorni, previsto per i casi non urgenti, è stato nel corso degli anni oggetto di discussioni in sede legislativa e dottrinale, rimanendo immutato nel testo vigente della legge. La procedura si applica esclusivamente all'IVG entro i novanta giorni; per quella successiva, l'articolo 7 prevede un iter del tutto differente, incentrato sull'accertamento medico specialistico.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanti giorni si ottiene l'intervento dopo il colloquio al consultorio?
In assenza di urgenza, la donna deve attendere sette giorni dalla consegna del documento attestante la richiesta. In caso di urgenza certificata dal medico, non è previsto alcun termine di attesa e la donna può presentarsi immediatamente presso la sede autorizzata.
Il consenso del partner è necessario per l'IVG entro i novanta giorni?
No. La legge prevede che il padre del concepito possa partecipare al colloquio con il consultorio o il medico di fiducia soltanto se la donna lo consente. La decisione finale appartiene esclusivamente alla donna; il consenso del partner non è un requisito legale.
Cosa si intende per «certificato di urgenza» previsto dall'articolo 5?
È il documento rilasciato immediatamente dal medico quando riscontra che le condizioni della donna rendono urgente l'intervento. Tale certificato consente di accedere a una sede autorizzata senza attendere i sette giorni ordinariamente previsti.
Il colloquio al consultorio è obbligatorio o ci si può rivolgere direttamente a un medico privato?
La legge prevede tre possibilità equivalenti: il consultorio pubblico, una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, oppure un medico di fiducia. La scelta spetta alla donna; il passaggio da una struttura pubblica non è obbligatorio se si dispone di un medico di fiducia che possa svolgere le procedure previste dall'articolo 5.
Il documento rilasciato alla donna dopo il colloquio ha una scadenza?
La legge non fissa espressamente una scadenza per il documento consegnato alla donna. Tuttavia, poiché i presupposti per l'IVG entro i novanta giorni si riferiscono al termine di novanta giorni dall'inizio della gravidanza, il documento deve essere utilizzato entro tale periodo, tenendo conto anche dei sette giorni di attesa previsti.