In sintesi
- La violazione dell'articolo 210 (disturbi alle radiotrasmissioni) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 600 euro per i soggetti ordinari.
- Per costruttori o importatori di apparati non conformi si applica la sanzione da 100 a 200 euro, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione.
- Il regime sanzionatorio differenziato distingue tra utenti finali e operatori professionali della filiera produttiva e distributiva.
- La confisca dei prodotti non conformi è una misura ablativa autonoma che si aggiunge alla sanzione pecuniaria per costruttori e importatori.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 212 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 212 Cod. Amb. — Albo nazionale gestori ambientali
- Art. 212 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 212 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni
- Articolo 212 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 212 C.d.S.: Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere
- Art. 212 c.p.c.: Esibizione di copia del documento e dei libri d
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia EMC
L'articolo 212 stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dell'articolo 210 in materia di prevenzione dei disturbi alle radiotrasmissioni. La norma prevede un doppio regime sanzionatorio: uno standard per i contravventori in generale, e uno più specifico — con importi diversi e la misura aggiuntiva della confisca — per i costruttori e gli importatori di apparati non conformi. La differenziazione riflette la diversa gravità delle violazioni commesse da soggetti che operano professionalmente nella filiera produttiva e distributiva rispetto a semplici utilizzatori.
La sanzione ordinaria: da 30 a 600 euro
Il comma 1 prevede per chiunque contravvenga alle disposizioni dell'articolo 210 una sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 600 euro. Il range di importi è relativamente modesto — il minimo è particolarmente basso — e la sanzione ha carattere principalmente deterrente. La determinazione dell'importo nell'ambito del range è rimessa all'autorità irrogante, che lo calibra in base alla gravità del fatto, alla personalità del trasgressore e alle circostanze concrete. La sanzione si applica sia all'immissione in commercio e all'importazione di apparati non conformi, sia all'uso e all'esercizio di tali apparati.
La sanzione aggravata per costruttori e importatori
Il comma 2 introduce un regime distinto per i costruttori e gli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici: la sanzione è da 100 a 200 euro, con una forbice più stretta rispetto a quella del comma 1, ma con l'aggiunta della confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210. La confisca è particolarmente significativa: per i soggetti della filiera produttiva, la perdita del lotto di prodotti non conformi può avere un impatto economico molto superiore alla sanzione pecuniaria stessa. La misura ablativa ha quindi una valenza dissuasiva più forte del semplice importo della sanzione.
Il confronto tra le due fasce sanzionatorie
Il confronto tra i due regimi sanzionatori rivela alcune peculiarità: il massimo della sanzione ordinaria (600 euro) è superiore al massimo della sanzione aggravata (200 euro), anche se a quest'ultima si aggiunge la confisca. Questo apparente paradosso si spiega considerando che la confisca dei prodotti può valere decine o centinaia di migliaia di euro per un importatore con un lotto di prodotti non conformi, rendendo la sanzione del comma 2 complessivamente più afflittiva per i soggetti professionali. La sanzione pecuniaria inferiore per costruttori e importatori può essere interpretata come una scelta legislativa che valorizza la confisca come principale strumento sanzionatorio per questa categoria.
Procedura e rimedi
Le sanzioni dell'articolo 212 seguono il regime generale della legge n. 689/1981 sulle sanzioni amministrative: il trasgressore riceve la contestazione dell'illecito, può presentare scritti difensivi, e può fare opposizione al tribunale avverso l'ordinanza-ingiunzione. La confisca dei prodotti prevista dal comma 2 è una misura accessoria che si applica indipendentemente dal pagamento della sanzione pecuniaria e può essere oggetto di autonoma contestazione.
Casi pratici
Caso 1: Sanzione a un utilizzatore di apparati non conformi
Tizio utilizza nel proprio laboratorio artigianale un vecchio macchinario elettrico che genera disturbi alle radiotrasmissioni e non è munito della certificazione di rispondenza richiesta dall'articolo 210. Il Ministero, dopo l'accertamento della violazione, contesta a Tizio la violazione dell'articolo 210 e applica la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 212. Considerata la situazione economica di Tizio e l'assenza di precedenti, la sanzione viene determinata in 150 euro. Tizio può pagare in misura ridotta entro 60 giorni, oppure presentare ricorso all'autorità amministrativa.
Caso 2: Sanzione e confisca a carico di un importatore
Beta Import S.r.l. ha importato dalla Cina 500 unità di inverter per pannelli solari privi di certificazione EMC e li ha messi in commercio. Il Ministero, a seguito di verifiche di mercato, accerta la violazione e applica la sanzione del comma 2 dell'articolo 212: sanzione pecuniaria di 200 euro più confisca delle unità rimaste in magazzino (350 pezzi). La confisca dei 350 inverter, del valore di acquisto di circa 12.000 euro, costituisce la misura economicamente più significativa del provvedimento, ben superiore alla sanzione pecuniaria.
Caso 3: Costruttore che commercializza apparati successivamente dichiarati non conformi
Gamma Elettronica S.r.l., costruttore italiano di strumentazione industriale, viene informato dall'autorità che alcuni modelli di amplificatori che produce non rispettano i limiti EMC stabiliti dalle norme di cui all'articolo 210. L'azienda riceve la contestazione della violazione del comma 1 dell'articolo 210 con applicazione delle sanzioni del comma 2 dell'articolo 212 per i prodotti già immessi in commercio. Gamma avvia spontaneamente il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi, circostanza che viene valutata positivamente dall'autorità nella determinazione della sanzione pecuniaria.
Domande frequenti
Quale sanzione si applica a chi vende apparati elettrici privi di certificazione EMC?
Se il soggetto è un costruttore o un importatore, si applica la sanzione del comma 2 dell'articolo 212: da 100 a 200 euro pecuniaria, più la confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210. Se è un semplice rivenditore, può applicarsi la sanzione generale del comma 1 da 30 a 600 euro.
La confisca si applica anche alle apparecchiature già vendute ai clienti finali?
La confisca prevista dal comma 2 dell'articolo 212 si applica ai «prodotti e alle apparecchiature non conformi» in possesso del costruttore o dell'importatore. Per i prodotti già nelle mani dei consumatori finali, la confisca è più problematica e potrebbe richiedere un provvedimento specifico dell'autorità. Il ritiro dal mercato può avvenire in via ordinaria attraverso le procedure di richiamo di prodotto.
Un privato che utilizza un vecchio apparato non certificato può essere sanzionato?
Sì, l'articolo 210, comma 1, vieta anche l'uso di apparati non rispondenti alle norme EMC, e l'articolo 212, comma 1, sanziona chiunque contravvenga a tali disposizioni. Il privato utilizzatore rientra quindi nel campo di applicazione della sanzione da 30 a 600 euro.
Il costruttore che ha già venduto i prodotti non conformi subisce comunque la confisca?
La confisca si applica alle «apparecchiature non conformi» in possesso del soggetto sanzionato. Se il costruttore ha già venduto tutti i prodotti non conformi, la confisca non può operare su prodotti che non ha. Rimane applicabile la sanzione pecuniaria, eventualmente in misura maggiore per l'immissione in commercio dei prodotti non conformi già avvenuta.
Vedi anche