← Torna a Codice delle comunicazioni elettroniche
Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I soggetti di cui all'articolo 194 — imprese di gestione specializzata e armatori di navi da diporto — devono corrispondere i contributi previsti dall'articolo 185.
  • Il rinvio all'articolo 185 assicura uniformità di trattamento contributivo tra le diverse categorie di navigazione disciplinate dal Codice.
  • L'obbligo contributivo riguarda sia le imprese di gestione titolari di autorizzazione generale sia gli armatori che gestiscono autonomamente gli impianti radioelettrici.
  • I contributi sono commisurati all'uso dello spettro radioelettrico e ai costi del sistema di vigilanza e gestione delle autorizzazioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 195 D.Lgs. 259/2003 — Contributi

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all’articolo 185. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il regime contributivo per le navi da diporto

L'articolo 195 estende ai soggetti operanti nel settore della navigazione da diporto il sistema contributivo previsto dall'articolo 185 del Codice. La norma è strutturata con la stessa tecnica di rinvio utilizzata dall'articolo 191 per le navi da pesca, garantendo la coerenza sistematica del regime contributivo tra le diverse categorie di navigazione. L'intenzione del legislatore è chiaramente quella di evitare una frammentazione dei regimi contributivi che renderebbe più complessa la gestione amministrativa.

I soggetti obbligati e la loro identificazione

I soggetti di cui all'articolo 194 sono le imprese di gestione specializzata titolari di autorizzazione generale per il servizio radioelettrico sulle navi da diporto di determinate classi (comma 2) e gli armatori che gestiscono direttamente le stazioni radioelettriche sulle proprie imbarcazioni (comma 3). L'identificazione del soggetto obbligato al pagamento dei contributi segue la titolarità del titolo abilitativo: chi è titolare della licenza di esercizio o dell'autorizzazione generale è il soggetto che deve corrispondere i contributi. Questo principio garantisce che l'onere contributivo ricada sempre sul soggetto che beneficia dell'uso dello spettro radioelettrico assegnato.

Il contenuto dei contributi ex articolo 185

I contributi previsti dall'articolo 185 coprono i costi amministrativi connessi alla gestione del sistema autorizzativo e alla vigilanza sull'uso dello spettro radioelettrico. Per le navi da diporto, la misura dei contributi è commisurata alla tipologia di apparati autorizzati, alla classe dell'imbarcazione e alle caratteristiche dell'uso radioelettrico. Le modalità di calcolo e versamento seguono le regole generali del Codice, che impongono criteri di proporzionalità e trasparenza nella determinazione degli oneri contributivi a carico degli utenti dello spettro.

Rilevanza per il diportista e per l'armatore professionista

Per il diportista privato che gestisce autonomamente i propri impianti radioelettrici, l'obbligo contributivo è generalmente di importo modesto, commisurato alla semplicità degli apparati autorizzati. Per le imprese di gestione specializzata che operano su flotte di yacht o navi da diporto di grandi dimensioni, l'obbligo contributivo è proporzionalmente più rilevante. In entrambi i casi, la verifica della regolarità contributiva è un presupposto necessario per il mantenimento dei titoli abilitativi e per il rinnovo delle licenze di esercizio.

Casi pratici

Caso 1: Versamento dei contributi da parte dell'armatore privato

Tizio, proprietario di una barca a vela da 9 metri dotata di radio VHF ed EPIRB, riceve dall'amministrazione la comunicazione dell'importo dei contributi dovuti ai sensi degli articoli 195 e 185 per il corrente anno. Verifica l'importo, lo confronta con quello dell'anno precedente e constata un leggero adeguamento. Procede al pagamento tramite i canali indicati dall'amministrazione, conservando la ricevuta ai fini della verifica della propria regolarità contributiva.

Caso 2: Contributi su una flotta di charter nautici

Alfa Charter S.r.l. gestisce il servizio radioelettrico su una flotta di dieci barche da charter ai sensi dell'articolo 194, comma 2, essendo titolare delle relative licenze di esercizio. Il responsabile amministrativo di Alfa calcola i contributi dovuti ai sensi dell'articolo 195 per ciascuna delle dieci licenze, riscontrando che l'importo complessivo annuo è significativo a causa della numerosità delle imbarcazioni. Alfa inserisce questo costo nel budget operativo del servizio di gestione e lo ripartisce tra i canoni addebitati ai proprietari degli yacht in gestione.

Caso 3: Blocco del rinnovo della licenza per morosità contributiva

Caio, armatore di un motoscafo da diporto, presenta domanda di rinnovo della licenza di esercizio radioelettrico. Il Ministero, nell'istruire la pratica, accerta che Caio non ha versato i contributi degli ultimi due anni ai sensi dell'articolo 195. Il rinnovo della licenza viene sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva. Caio paga l'importo arretrato con gli interessi di mora, ottiene la quietanza e ripresenta la domanda di rinnovo, che viene ora esitata positivamente.

Domande frequenti

Anche il proprietario di una piccola barca a vela deve pagare contributi per la radio di bordo?

Sì, ai sensi degli articoli 195 e 185, chiunque sia titolare di una licenza di esercizio per stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto è tenuto al versamento dei contributi. L'importo è commisurato alla tipologia e alla semplicità degli apparati autorizzati, e per le piccole imbarcazioni è generalmente modesto.

L'impresa di gestione che detiene le licenze per conto degli armatori paga i contributi al posto di questi?

Sì, il soggetto obbligato al versamento dei contributi è il titolare del titolo abilitativo. Se la licenza di esercizio è intestata all'impresa di gestione ai sensi dell'articolo 194, comma 2, è l'impresa a dover versare i contributi. L'impresa può poi rivalersi sull'armatore nell'ambito del rapporto contrattuale regolato come previsto dal Capo dedicato alle navi da diporto.

Con quale periodicità si pagano i contributi previsti dall'articolo 195?

Le modalità e la periodicità di versamento sono definite dall'articolo 185 e dai provvedimenti attuativi. Generalmente i contributi hanno periodicità annuale, ma le specifiche modalità di versamento possono variare in funzione della categoria di titolo abilitativo e delle istruzioni ministeriali applicabili.

Il mancato pagamento dei contributi comporta la perdita automatica della licenza di esercizio?

Il mancato pagamento non comporta di per sé la decadenza automatica della licenza, ma può determinare l'avvio di procedimenti amministrativi che possono sfociare nella sospensione o revoca del titolo. In sede di rinnovo, la regolarità contributiva è verificata come condizione per l'emissione del provvedimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.