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Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 182 disciplina le sanzioni disciplinari per il personale addetto al servizio radioelettrico di bordo che commette infrazioni nell'esercizio del servizio.
  • Per il personale iscritto alla gente di mare si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero.
  • Per il personale non iscritto alla gente di mare, è il Ministero a irrogare direttamente le sanzioni, anche su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Entrambe le categorie di personale sono altresì soggette alle sanzioni contemplate dalle disposizioni del Titolo sulle comunicazioni elettroniche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 182 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni disciplinari

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l’esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.

2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il doppio regime disciplinare del personale radioelettrico navale

L'articolo 182 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina le sanzioni disciplinari per il personale addetto al servizio radioelettrico di bordo che violi le norme nell'esercizio delle proprie funzioni. La norma introduce un sistema a doppio binario: il regime varia in funzione dell'iscrizione o meno del soggetto alla gente di mare, categoria professionale regolata dal codice della navigazione che comprende il personale marittimo professionalmente impegnato nella navigazione.

Il personale iscritto alla gente di mare

Il comma 1 prevede che per il personale radioelettrico di bordo iscritto alla gente di mare si applichino le sanzioni disciplinari del codice della navigazione. Tali sanzioni — che includono la richiamo scritto, la sospensione dal servizio, la cancellazione dalla gente di mare — sono comminate dalle autorità marittime competenti, che possono agire anche su proposta del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Il fatto che il Ministero possa formulare una proposta di sanzione garantisce che le violazioni specificamente radioelettriche vengano segnalate e possano dare avvio al procedimento disciplinare, anche quando le autorità marittime non ne siano direttamente a conoscenza.

Il personale non iscritto alla gente di mare

Il comma 2 prevede un regime distinto per il personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo non iscritto alla gente di mare: in questo caso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy applica direttamente le sanzioni previste dal Titolo, anche su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La distinzione riflette la diversa competenza disciplinare: il personale della gente di mare è soggetto al regime professionale del codice della navigazione, gestito dalle autorità marittime; il personale tecnico non iscritto alla gente di mare rientra direttamente nella competenza del Ministero delle imprese.

Il cumulo con le sanzioni del Titolo

In entrambi i casi, le sanzioni disciplinari si affiancano alle sanzioni specificamente previste dal Titolo del Codice per le varie violazioni radioelettriche. Non vi è dunque un'alternativa tra il regime disciplinare professionale e le sanzioni radioelettriche: chi commette un'infrazione radioelettrica durante il servizio può essere assoggettato a entrambe le tipologie di sanzione, ciascuna per il proprio profilo.

Profili procedimentali delle sanzioni disciplinari

Il procedimento disciplinare per il personale iscritto alla gente di mare si svolge davanti alle autorità marittime competenti, secondo le forme previste dal codice della navigazione. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, nella sua veste di proponente, fornisce all'autorità marittima gli elementi di fatto che configurano l'infrazione radioelettrica, la quale poi decide sull'irrogazione e la misura della sanzione disciplinare. Per il personale non iscritto alla gente di mare, il Ministero agisce direttamente come autorità sanzionatoria, nel rispetto del procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 241/1990. In entrambi i casi, il soggetto sanzionato ha il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione del provvedimento disciplinare e di impugnare la sanzione nelle sedi appropriate.

Casi pratici

Caso 1: L'operatore radio della gente di mare che usa frequenze vietate

Tizio, operatore radioelettrico iscritto alla gente di mare, trasmette deliberatamente su frequenze non assegnate alla propria stazione, causando interferenze alle comunicazioni di emergenza. Il Ministero delle imprese, venuto a conoscenza dell'infrazione, invia all'autorità marittima competente una proposta di irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal codice della navigazione. L'autorità marittima procede al procedimento disciplinare; contestualmente, Tizio può rispondere anche delle sanzioni specifiche del Codice delle comunicazioni elettroniche per la violazione radioelettrica commessa.

Caso 2: Il tecnico non iscritto alla gente di mare

Caio è un tecnico specializzato in comunicazioni satellitari, non iscritto alla gente di mare, imbarcato su una nave da crociera per gestire gli apparati Inmarsat. Durante la navigazione, viola sistematicamente le procedure operative del servizio radioelettrico di bordo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnala le infrazioni al Ministero delle imprese e del Made in Italy, che, ai sensi dell'articolo 182 comma 2, applica direttamente le sanzioni previste dal Titolo. Non essendo Caio iscritto alla gente di mare, non si applicano le sanzioni disciplinari del codice della navigazione.

Caso 3: Il capoposto che omette comunicazioni di sicurezza obbligatorie

Il capoposto Sempronio, iscritto alla gente di mare, omette di trasmettere una comunicazione meteorologica di sicurezza obbligatoria nel momento prescritto, violando le procedure del servizio. Il comandante segnala il fatto alle autorità marittime, che avviano il procedimento disciplinare ai sensi del codice della navigazione. Il Ministero delle imprese, informato dell'accaduto, valuta se ci siano anche violazioni delle norme radioelettriche del Titolo che giustifichino l'applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste in aggiunta a quelle disciplinari.

Domande frequenti

Quale regime disciplinare si applica agli operatori radio iscritti alla gente di mare?

Le sanzioni del codice della navigazione, irrogate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

E per il personale radioelettrico non iscritto alla gente di mare?

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy applica direttamente le sanzioni previste dal Titolo del Codice, anche su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le sanzioni disciplinari escludono quelle previste dal Titolo del Codice?

No. Le sanzioni disciplinari si cumulano con le sanzioni del Titolo: il trasgressore può essere assoggettato a entrambe le tipologie per la medesima infrazione, ciascuna per il proprio profilo.

Il Ministero può proporre sanzioni contro un operatore della gente di mare anche senza l'iniziativa delle autorità marittime?

Sì. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può formulare una proposta di sanzione alle autorità marittime, attivando il procedimento disciplinare anche quando queste ultime non abbiano preso autonoma iniziativa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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