In sintesi
- L'articolo 178 prevede che il rimborso delle spese per i collaudi e le ispezioni effettuati dai funzionari ministeriali sia a carico dell'armatore o della società di gestione del servizio.
- Sono dovute anche le quote di surrogazione del personale per le prestazioni rese ad enti diversi e privati.
- I relativi importi sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Il principio «chi inquina paga» si applica qui come principio del «chi beneficia del servizio paga»: i costi dei controlli tecnici gravano sui privati, non sull'erario.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 178 D.Lgs. 259/2003 — Spese per i collaudi e le ispezioni
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell’armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati. articolo precedente articolo successivo
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il principio di autofinanziamento dei controlli tecnici
L'articolo 178 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) introduce un principio di carattere finanziario per i collaudi e le ispezioni degli apparati radioelettrici navali: i costi di questi controlli non gravano sul bilancio dello Stato, ma vengono rimborsati dagli armatori o dalle società di gestione del servizio che ne beneficiano. La norma è concisa ma rilevante sul piano pratico: fissa il principio che i controlli di conformità tecnica sui privati sono a spese dei privati stessi, coerentemente con l'approccio generale del Codice all'autofinanziamento dei sistemi di vigilanza.
La struttura delle voci di rimborso
Il rimborso comprende due componenti distinte. La prima è il rimborso delle spese sostenute dal Ministero per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni: trasferte dei funzionari, costi logistici, strumenti tecnici impiegati. La seconda è la quota di «surrogazione del personale»: si tratta di un compenso che copre il costo del lavoro dei funzionari pubblici impiegati nelle verifiche su soggetti privati, calcolata in modo da rispecchiare il costo pieno della prestazione resa. Questa duplice componente garantisce che il Ministero sia integralmente remunerato per l'attività svolta, senza oneri netti per la finanza pubblica.
La fonte della quantificazione
Gli importi non sono fissati direttamente nel Codice, ma demandati a un decreto interministeriale del Ministro delle imprese e del Made in Italy adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La concertazione con il Ministero dell'economia è necessaria perché gli importi da riscuotere dal privato sono entrate del bilancio statale e devono essere determinati in modo coerente con la normativa contabile pubblica. Il decreto può essere aggiornato periodicamente per adeguare gli importi all'inflazione e all'evoluzione dei costi del personale pubblico.
Modalità di versamento e conseguenze del mancato pagamento
Il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale previsti dall'articolo 178 configurano un credito dell'Amministrazione nei confronti del privato che ha beneficiato della prestazione. In caso di mancato pagamento, il Ministero può avvalersi degli strumenti di riscossione coattiva dei crediti pubblici previsti dalla normativa vigente. Sul piano procedimentale, la richiesta di rimborso viene formulata al termine del collaudo o dell'ispezione, sulla base delle tariffe stabilite dal decreto interministeriale. L'armatore o la società di gestione che contesti l'importo richiesto può attivare i rimedi amministrativi ordinari, eventualmente fino al ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo competente. Il rispetto puntuale degli obblighi di pagamento è condizione per la regolarità del rapporto con il Ministero e può incidere sulla rinnovazione o sul mantenimento delle autorizzazioni radioelettriche.
Casi pratici
Caso 1: L'armatore che riceve la richiesta di rimborso
I funzionari del Ministero effettuano l'ispezione ordinaria annuale del cargo di Tizio nel porto di Napoli. Al termine dell'ispezione, il Ministero invia a Tizio la richiesta di rimborso delle spese sostenute, comprensiva sia del rimborso delle spese di trasferta dei funzionari sia delle quote di surrogazione del personale, calcolate secondo il decreto interministeriale previsto dall'articolo 178. Tizio è tenuto al pagamento entro i termini stabiliti.
Caso 2: La società di gestione che paga per l'ispezione
La società Alfa S.r.l., che gestisce il servizio radioelettrico di bordo di una flotta di pescherecci d'altura ai sensi dell'articolo 183, richiede il collaudo di una nuova stazione a bordo di uno dei pescherecci. Il collaudo viene effettuato dai funzionari del Ministero. In base all'articolo 178, le spese del collaudo sono a carico di Alfa S.r.l., quale soggetto che ha richiesto la prestazione e che gestisce il servizio radioelettrico di bordo.
Caso 3: La quantificazione delle spese contestata dall'armatore
Caio, armatore di un cargo, riceve dal Ministero una richiesta di rimborso per un'ispezione che ritiene eccessiva. Caio contesta l'importo sostenendo che le quote di surrogazione del personale siano state calcolate in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale. L'articolo 178 rinvia al decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il MEF per la determinazione degli importi: Caio può verificare se il rimborso richiesto sia coerente con il decreto vigente e, in caso contrario, presentare formale contestazione.
Domande frequenti
Chi paga le spese dei collaudi e delle ispezioni radioelettriche navali?
L'armatore o la società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, non lo Stato. L'articolo 178 prevede il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale ministeriale.
Come vengono determinati gli importi da rimborsare?
Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che fissa gli importi del rimborso spese e delle quote di surrogazione del personale.
Cosa si intende per 'quota di surrogazione del personale'?
È il compenso che copre il costo del lavoro dei funzionari pubblici impiegati nelle verifiche su soggetti privati. Garantisce che il Ministero sia integralmente remunerato per l'attività svolta, senza oneri netti per la finanza pubblica.
Le spese si pagano anche per le ispezioni ordinarie o solo per i collaudi?
L'articolo 178 si riferisce genericamente ai «collaudi e alle ispezioni di cui all'articolo 176», senza distinzioni: il rimborso è dovuto per tutti i tipi di controllo previsti dall'articolo 176.
Vedi anche