In sintesi
- L'articolo 173 impone la trasmissione periodica delle copie delle registrazioni del giornale radio di bordo alla società che gestisce il servizio radioelettrico.
- L'obbligo di trasmissione riguarda le chiamate e la corrispondenza effettuata, e spetta al capoposto o all'operatore unico della stazione.
- Rimane fermo il separato obbligo del giornale radio di bordo previsto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali.
- La norma garantisce la tracciabilità e il controllo delle comunicazioni radioelettriche di bordo da parte del soggetto responsabile della gestione del servizio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 173 D.Lgs. 259/2003 — Giornale delle comunicazioni radio
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Fermo restando l’obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall’operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell’articolo 183. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il giornale radio di bordo: uno strumento di tracciabilità
L'articolo 173 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina un aspetto tecnico-operativo della gestione delle stazioni radioelettriche navali: l'obbligo di trasmissione periodica delle registrazioni del giornale radio di bordo alla società che gestisce il servizio. Il giornale radio di bordo è un registro che documenta tutte le comunicazioni radioelettriche effettuate a bordo della nave, comprese le chiamate di soccorso e la corrispondenza ordinaria. La sua tenuta è imposta dalla legislazione nazionale e da diverse convenzioni internazionali, tra cui il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e la Convenzione SOLAS.
L'obbligo di trasmissione delle copie
L'articolo 173 non si sovrappone all'obbligo del giornale di bordo — che rimane regolato dalle proprie fonti — ma aggiunge un ulteriore obbligo: le copie delle registrazioni relative alle chiamate e alla corrispondenza effettuata devono essere trasmesse periodicamente dalla persona responsabile della stazione (il capoposto o l'operatore unico) alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo ai sensi dell'articolo 183. La norma crea dunque un flusso informativo verso il gestore del servizio, che in questo modo può esercitare il proprio ruolo di supervisione e controllo sulla qualità e sulla regolarità delle comunicazioni effettuate dalla stazione di bordo.
Il raccordo con l'articolo 183
Il rinvio all'articolo 183 è centrale per comprendere la norma: l'articolo 183 disciplina l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e prevede che per determinate classi di navi l'impianto e l'esercizio siano affidati a imprese titolari di apposita autorizzazione generale. È a queste società di gestione specializzate che le copie delle registrazioni del giornale radio devono essere trasmesse periodicamente. Il sistema crea una doppia linea di responsabilità e controllo: il comandante risponde del servizio ai sensi dell'articolo 174, e la società di gestione riceve i dati per la propria supervisione.
Profili applicativi e conseguenze dell'inadempimento
L'inadempimento dell'obbligo di trasmissione delle copie del giornale radio alla società di gestione costituisce una violazione delle obbligazioni gestionali connesse all'esercizio della stazione radioelettrica di bordo. La norma non quantifica in modo specifico le conseguenze di questa violazione, ma esse possono includersi nelle sanzioni previste dal Titolo per le violazioni delle disposizioni sulla gestione radioelettrica navale. Inoltre, il mancato invio dei dati alla società di gestione può configurare una violazione degli accordi contrattuali tra armatore e gestore, con le relative conseguenze risarcitorie. Sul piano pratico, le copie del giornale radio trasmesse dalla società di gestione al Ministero o alle autorità maritime su richiesta possono essere utilizzate come prova documentale nei procedimenti relativi a incidenti in mare o a violazioni delle norme di comunicazione durante la navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Il capoposto che dimentica di trasmettere le registrazioni
Tizio è il capoposto della stazione radio del cargo di Alfa S.p.A. Ogni mese dovrebbe inviare alla società di gestione Beta S.r.l. le copie delle registrazioni del giornale radio con le chiamate e la corrispondenza effettuata. Per un disguido, Tizio omette di trasmettere le registrazioni per due mesi consecutivi. Beta S.r.l., non ricevendo i dati, non è in grado di verificare la regolarità del servizio. La violazione dell'obbligo dell'articolo 173 può essere contestata sia a Tizio sia, eventualmente, ad Alfa S.p.A. quale armatore responsabile del servizio.
Caso 2: L'operatore unico su un peschereccio d'altura
Il peschereccio di Caio ha un solo operatore radioelettrico a bordo, che funge sia da capoposto sia da unico addetto alla stazione radio. A ogni rientro in porto, l'operatore trasmette alla società di gestione delle stazioni navali le copie del giornale radio con le comunicazioni effettuate durante la campagna di pesca. L'articolo 173 prevede espressamente che l'obbligo di trasmissione spetti anche all'«operatore unico», garantendo la copertura normativa anche per le imbarcazioni con dotazione minima di personale radio.
Caso 3: La società di gestione che usa le registrazioni per contestare l'operatore
La società di gestione Gamma S.p.A., ricevendo le copie delle registrazioni del giornale radio del cargo su cui opera Sempronio come capoposto, constata che alcune comunicazioni sono state effettuate in violazione delle procedure operative concordate. Le registrazioni del giornale radio — trasmesse ai sensi dell'articolo 173 — costituiscono prove documentali di quanto avvenuto a bordo e possono essere utilizzate dalla società per le eventuali contestazioni formali nei confronti dell'operatore.
Domande frequenti
A chi devono essere trasmesse le copie delle registrazioni del giornale radio?
Alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo ai sensi dell'articolo 183, periodicamente, a cura del capoposto o dell'operatore unico della stazione.
L'articolo 173 sostituisce l'obbligo del giornale radio di bordo?
No. L'articolo 173 mantiene fermo l'obbligo del giornale radio di bordo previsto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali. L'obbligo di trasmissione delle copie alla società di gestione si aggiunge a quello di tenuta del registro.
Chi deve effettuare la trasmissione delle registrazioni?
Il capoposto o l'operatore unico della stazione radioelettrica di bordo, cioè la persona direttamente responsabile delle comunicazioni radio sulla nave.
Con quale periodicità devono essere trasmesse le registrazioni?
L'articolo 173 usa il termine «periodicamente», senza fissare una frequenza specifica. La cadenza esatta è determinata dalla società di gestione e dagli accordi operativi, nel rispetto delle esigenze di supervisione del servizio.
Vedi anche