In sintesi
- L'articolo 161 impone che tutti gli impianti radioelettrici autorizzati rispettino le norme tecniche vigenti in materia.
- L'obbligo di conformità tecnica vale anche per gli impianti realizzati dalle Amministrazioni dello Stato.
- Gli impianti devono essere composti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme tecniche.
- La norma garantisce la qualità tecnica e la compatibilità elettromagnetica di tutte le installazioni radioelettriche sul territorio nazionale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 161 D.Lgs. 259/2003 — Norme tecniche per gli impianti
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme. articolo precedente articolo successivo
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La conformità tecnica come presupposto dell'autorizzazione
L'articolo 161 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) sancisce il principio fondamentale della conformità tecnica degli impianti radioelettrici: tutti gli impianti autorizzati, nessuno escluso, devono rispettare le norme tecniche vigenti in materia e devono essere realizzati con apparecchiature a loro volta conformi a tali norme. La brevità della disposizione non ne riduce l'importanza sistematica: si tratta di un requisito di carattere trasversale che condiziona la legittimità di qualsiasi impianto radioelettrico, indipendentemente dalla sua natura, dimensione o titolare.
Il doppio livello di conformità
L'articolo richiede la conformità su due piani distinti. Da un lato, l'impianto nel suo complesso deve rispettare le norme tecniche vigenti: ciò riguarda gli aspetti sistemici quali la potenza irradiata, la modulazione del segnale, le frequenze utilizzate, le caratteristiche dell'antenna e la compatibilità elettromagnetica con altri impianti. Dall'altro, le singole apparecchiature che compongono l'impianto devono essere individualmente conformi alle norme vigenti. Questa duplicità è rilevante perché un impianto composto da apparecchiature singolarmente certificate potrebbe tuttavia non rispettare i requisiti sistemici di compatibilità elettromagnetica, e viceversa.
Applicabilità alle Amministrazioni dello Stato
Il legislatore ha ritenuto opportuno specificare espressamente che l'obbligo si applica «compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato». Questa precisazione riflette una scelta di principio: il rispetto delle norme tecniche sullo spettro radioelettrico non è un onere burocratico a cui le Amministrazioni pubbliche possono derogare in ragione delle proprie finalità istituzionali. La coesistenza ordinata di tutti gli utenti dello spettro — pubblici e privati — richiede che le norme tecniche siano rispettate in modo uniforme, poiché le interferenze non distinguono tra emissioni pubbliche e private.
Le «norme tecniche vigenti»
Il riferimento alle «norme tecniche vigenti in materia» è di tipo dinamico: le norme applicabili sono quelle in vigore al momento dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto, non quelle vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione. Questo significa che l'evoluzione delle norme tecniche può imporre la necessità di adeguamento degli impianti già autorizzati. Le principali fonti tecniche di riferimento sono le norme armonizzate europee elaborate dagli organismi di normalizzazione (ETSI per il settore radioelettrico), le disposizioni del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze e i regolamenti tecnici dell'UIT.
Casi pratici
Caso 1: L'emittente con apparati non certificati
L'emittente radiofonica locale di Alfa S.r.l. sostituisce il proprio trasmettitore con un apparato acquistato da un fornitore extraeuropeo privo della marcatura CE e non conforme agli standard tecnici armonizzati ETSI. Il Ministero, durante un'ispezione, accerta la non conformità dell'apparecchiatura. L'articolo 161 richiede che l'impianto sia costituito «esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme»: Alfa S.r.l. deve sostituire il trasmettitore con uno conforme o rischia la sospensione dell'autorizzazione.
Caso 2: L'Amministrazione pubblica che non aggiorna l'impianto
Un'Amministrazione statale gestisce da anni una rete di stazioni radioelettriche con apparati risalenti a oltre vent'anni fa. Nel frattempo, le norme tecniche armonizzate europee sono cambiate e gli apparati in uso non sono più conformi agli standard di compatibilità elettromagnetica vigenti. Nonostante si tratti di impianti pubblici, l'articolo 161 si applica anche a loro: l'Amministrazione è tenuta ad adeguare gli impianti alle norme tecniche correnti.
Caso 3: L'impianto conforme nelle parti ma non nel sistema
L'operatore Tizio installa una stazione radio composta da apparecchiature singolarmente certificate e conformi alle norme. Tuttavia, la configurazione sistemica dell'impianto genera livelli di emissioni parassite superiori ai limiti previsti dalle norme tecniche vigenti. I funzionari del Ministero rilevano la difformità. Tizio eccepisce che ogni singolo apparato è certificato. La replica è che l'articolo 161 richiede la conformità dell'impianto nel suo complesso, non solo delle singole apparecchiature: Tizio deve modificare la configurazione dell'impianto.
Domande frequenti
L'obbligo di conformità tecnica si applica anche agli impianti delle Amministrazioni dello Stato?
Sì. L'articolo 161 specifica esplicitamente che l'obbligo di rispettare le norme tecniche vigenti vale «compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato». Non vi è deroga per il settore pubblico.
È sufficiente che le singole apparecchiature siano conformi, o occorre anche che lo sia l'impianto nel suo complesso?
Entrambi i livelli devono essere conformi. L'articolo 161 richiede sia che l'impianto rispetti le norme tecniche, sia che sia composto da apparecchiature singolarmente rispondenti alle norme vigenti.
Se le norme tecniche cambiano dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'impianto deve essere adeguato?
Sì. Il riferimento alle «norme tecniche vigenti» è dinamico: le norme applicabili sono quelle in vigore al momento dell'esercizio, non solo quelle vigenti al momento dell'autorizzazione. L'evoluzione normativa può richiedere adeguamenti degli impianti già installati.
Quali sono le principali fonti delle norme tecniche rilevanti?
Le norme armonizzate europee elaborate da ETSI per il settore radioelettrico, le disposizioni del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze e i regolamenti tecnici dell'UIT costituiscono le principali fonti di riferimento.
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