- L'autorizzazione generale per stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A (piena abilitazione CEPT T/R 61-01) e classe N (radioamatore novizio, CEPT ECC/REC 06).
- Il titolare di classe A riceve un'attestazione di equivalenza CEPT T/R 61-01, valida per operare in tutti i Paesi aderenti alla raccomandazione.
- L'autorizzazione temporanea di sperimentazione rilasciata ai radioamatori per le proprie finalità non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione.
- Il Ministero deve adottare processi di informatizzazione per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei procedimenti amministrativi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 135 D.Lgs. 259/2003 — Tipi di autorizzazione
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005; b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC 06.
2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l’osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all’allegato n. 26.
3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l’autorizzazione generale di classe A è rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.
4. L’autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all’articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell’articolo 134, comma 1, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all’allegato n. 25.
5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 135 Cod. Amb. — competenza e giurisdizione
- Art. 135 D.Lgs. 209/2005 — Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
- Art. 135 D.Lgs. 42/2004 — (Pianificazione paesaggistica)
- Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza
- Articolo 135 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 135 Codice del Consumo: Tutela in base ad altre disposizioni
Commento
Le due classi di autorizzazione radioamatoriale
L'articolo 135 disciplina la struttura delle autorizzazioni generali per il servizio di radioamatore, articolando il titolo in due classi che rispecchiano il quadro europeo armonizzato dalla CEPT. La classe A, conforme alla raccomandazione CEPT T/R 61-01, è l'abilitazione piena che consente l'accesso a tutte le bande di frequenza attribuite al servizio di radioamatore e via satellite, nel rispetto delle norme tecniche dell'allegato n. 26. La classe N, corrispondente alla classe di radioamatore novizio della raccomandazione CEPT ECC/REC 06, è un'abilitazione più limitata nelle bande accessibili e nelle potenze ammesse, pensata per chi si avvicina per la prima volta al radioamatorismo. Le modalità per il conseguimento della patente di classe N sono disciplinate con decreto del Ministro, in conformità alla raccomandazione CEPT.
L'attestazione di equivalenza CEPT e il valore internazionale del titolo
Il comma 3 prevede che ai radioamatori con autorizzazione di classe A sia rilasciata l'attestazione equivalente CEPT T/R 61-01 (cosiddetto «CEPT licence»). Questa attestazione ha un valore pratico immediato: consente al radioamatore italiano di classe A di operare temporaneamente nei Paesi aderenti alla raccomandazione CEPT T/R 61-01 senza dover richiedere autorizzazioni nazionali specifiche. Al contrario, il radioamatore di classe N non ha accesso automatico all'operatività nei Paesi CEPT: può richiedere un'attestazione parziale in base alla raccomandazione ECC/REC 06, con limitazioni più stringenti rispetto alla classe A. L'attestazione CEPT rispecchia il principio di reciprocità che caratterizza gli accordi internazionali nel settore radioamatoriale.
Il regime agevolato per la sperimentazione dei radioamatori
Il comma 4 introduce un'importante agevolazione: l'autorizzazione temporanea di sperimentazione (articolo 123) rilasciata ai radioamatori per il perseguimento delle finalità dell'articolo 134 non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione dell'allegato n. 25. La ratio è coerente con la natura non commerciale dell'attività radioamatoriale: chi sperimenta per interesse tecnico personale non deve sopportare lo stesso onere contributivo previsto per chi sperimenta per finalità industriali o commerciali. Questa agevolazione incentiva la sperimentazione tecnica nel settore radioamatoriale, che storicamente ha contribuito in modo significativo all'innovazione nel campo delle radiocomunicazioni.
La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
Il comma 5, introdotto dalle modifiche più recenti al Codice, impone al Ministero di adottare processi di informatizzazione per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei procedimenti amministrativi. Questa disposizione si inscrive nel più ampio programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione: autorizzazioni, rinnovi, assegnazione di nominativi, versamento dei contributi e ogni altra interazione con il Ministero dovrebbero poter avvenire esclusivamente per via telematica, eliminando la necessità di accessi fisici agli uffici o l'invio di documentazione cartacea.
Casi pratici
Caso 1: Passaggio dalla classe N alla classe A
Tizio ha conseguito la patente di classe N tre anni fa e ha maturato esperienza nella gestione di una stazione di radioamatore novizio. Decide di sostenere l'esame per la patente di classe A per accedere a bande di frequenza più ampie e a maggiori potenze di trasmissione. Superato l'esame, presenta la nuova dichiarazione al Ministero per l'aggiornamento dell'autorizzazione a classe A. Con il nuovo titolo riceve anche l'attestazione CEPT T/R 61-01, che gli permetterà di operare temporaneamente nei Paesi europei aderenti alla raccomandazione.
Caso 2: Uso dell'attestazione CEPT durante un soggiorno in Germania
Caio, radioamatore italiano di classe A titolare di attestazione CEPT T/R 61-01, si trasferisce temporaneamente in Germania per motivi di lavoro. Grazie all'attestazione CEPT, può operare la propria stazione portatile in territorio tedesco senza richiedere un'autorizzazione tedesca separata, nel rispetto delle norme tedesche in materia radioamatoriale. L'attestazione sostituisce per i soggiorni temporanei la licenza nazionale estera, semplificando notevolmente la vita dei radioamatori che viaggiano o risiedono temporaneamente in altri Paesi CEPT.
Caso 3: Sperimentazione senza contributi grazie all'articolo 135
Sempronio, radioamatore di classe A, sta sviluppando un sistema di trasmissione digitale a bassa velocità per il tracciamento di posizione di stazioni portatili (APRS) con tecnologia innovativa. Per testare il sistema nelle condizioni reali, richiede l'autorizzazione temporanea di sperimentazione ai sensi dell'articolo 123. Il comma 4 dell'articolo 135 lo esenta dal pagamento dei contributi per la sperimentazione, riconoscendo che la sua attività è finalizzata al progresso tecnico del servizio radioamatoriale e non a scopi commerciali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra la classe A e la classe N per i radioamatori?
La classe A è l'abilitazione piena (CEPT T/R 61-01) che consente l'accesso a tutte le bande e l'operatività nei Paesi CEPT. La classe N è l'abilitazione da novizio (CEPT ECC/REC 06), con accesso limitato a determinate bande e potenze ridotte. Il passaggio dalla N alla A richiede un ulteriore esame.
L'attestazione CEPT mi permette di usare la mia stazione all'estero?
Sì, per i soggiorni temporanei nei Paesi aderenti alla raccomandazione CEPT T/R 61-01. Con l'attestazione non è necessaria una licenza estera separata. Devono essere rispettate le norme locali del Paese visitato.
Se sono un radioamatore e voglio sperimentare una nuova tecnologia, devo pagare i contributi per la sperimentazione?
No. Il comma 4 dell'articolo 135 esonera i radioamatori dal pagamento dei contributi di sperimentazione quando l'autorizzazione temporanea è rilasciata per le finalità dell'attività radioamatoriale di cui all'articolo 134.
Posso gestire le pratiche radioamatoriali interamente online?
Il comma 5 dell'articolo 135 impone al Ministero di adottare processi di informatizzazione per fornire servizi interamente digitali. La progressiva attuazione di questa disposizione consente di gestire le pratiche amministrative per via telematica.
Vedi anche