Testo dell'articoloVigente
Art. 99 D.Lgs. 259/2003 – Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d’uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario possessore o detentore e sempre che non siano destinati all’uso pubblico. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di libertà delle comunicazioni elettroniche ad uso privato
L'articolo 99 enuncia il principio fondamentale che governa il regime delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato: la libertà. Come previsto dall'articolo 3 del Codice, la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è un'attività liberamente esercitabile, che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica e di comunicazione garantita dalla Costituzione. Per le reti ad uso privato - destinate all'uso esclusivo del titolare e non accessibili al pubblico - questa libertà è ancora più ampia che per le reti pubbliche, perché l'assenza di effetti sulla concorrenza nel mercato dei servizi pubblici giustifica una regolamentazione più leggera.
Il regime di autorizzazione generale e la SCIA
Nonostante il principio di libertà, l'articolo 99 subordina l'attività di installazione e di esercizio di reti private (salvo le eccezioni del comma 5) a un'autorizzazione generale che consegue alla presentazione di una dichiarazione al Ministero. La dichiarazione costituisce una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990: non è necessario attendere il rilascio di un provvedimento espresso; il soggetto è abilitato ad avviare l'attività «a decorrere dall'avvenuta presentazione». Il Ministero ha sessanta giorni per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti; se riscontra irregolarità, può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività con provvedimento motivato entro lo stesso termine. In assenza di intervento nei sessanta giorni, l'autorizzazione generale si consolida.
Le limitazioni per i soggetti extra-UE e i casi di libero esercizio
Il secondo comma estende il regime di libertà ai cittadini e alle imprese di paesi extra-UE o extra-SEE solo in presenza di reciprocità, verificata sulla base dei trattati internazionali o di convenzioni specifiche. In assenza di reciprocità, le disposizioni del Titolo V si applicano con eventuali regimi particolari che possono risultare più restrittivi. Il quinto comma delimita l'area dei collegamenti di «libero uso»: sono libere - senza necessità nemmeno dell'autorizzazione generale - le attività di libero uso dell'articolo 105 e le installazioni nel proprio fondo (o in più fondi contigui dello stesso proprietario) o all'interno dello stesso edificio, purché non connesse alle reti pubbliche. Questa eccezione consente ad esempio a un'impresa di realizzare la propria rete interna wired o wireless tra i diversi edifici del proprio stabilimento senza alcun adempimento burocratico, purché i fondi siano contigui o collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario.
L'assegnazione di frequenze come elemento aggiuntivo
Il terzo comma, letto in combinato con il comma 4, chiarisce che l'autorizzazione generale per le reti private non comprende automaticamente il diritto all'uso di frequenze radio: se la rete privata utilizza frequenze radio, è necessaria anche la concessione del diritto d'uso delle frequenze secondo le modalità dell'articolo 107. La SCIA abilita all'attività solo sul piano organizzativo; l'uso dello spettro radio richiede una procedura aggiuntiva, perché le frequenze sono una risorsa limitata che richiede una gestione coordinata per evitare interferenze dannose tra utenti diversi.
Casi pratici
Caso 1: Installazione di una rete privata aziendale su più sedi collegate
Alfa S.p.A., grande industria manifatturiera, intende realizzare una rete in fibra ottica che colleghi i propri sette stabilimenti distribuiti su un'area industriale di proprietà. Le strutture sono collegate da strade private e cavidotti di proprietà della società. Il responsabile IT, Tizio, verifica che i fondi sono contigui e collegati da opere permanenti di uso esclusivo di Alfa, e che la rete non sarà connessa alle reti pubbliche. Conclude che si tratta di un caso rientrante nell'eccezione del comma 5: non è necessaria nemmeno l'autorizzazione generale. Procede all'installazione senza adempimenti burocratici, salvo il rispetto delle norme tecniche vigenti.
Caso 2: Presentazione della SCIA per una rete privata radio a uso aziendale
Beta S.r.l., società di trasporti, intende installare una rete radio privata per la comunicazione tra i propri automezzi e la centrale operativa. La rete utilizzerà frequenze nella banda VHF assegnate ai servizi mobili privati. Il legale rappresentante presenta al Ministero la dichiarazione di SCIA ai sensi dell'articolo 99, comma 4, allegando il progetto tecnico del collegamento. Dalla data di presentazione, Beta è abilitata ad avviare i lavori preliminari. Contestualmente, ai sensi dell'articolo 107, presenta la domanda di concessione del diritto d'uso delle frequenze, su cui il Ministero si pronuncia entro sei settimane.
Caso 3: Estensione del regime agli operatori di un paese terzo in base alla reciprocità
Una società con sede in Giappone intende installare in Italia una rete privata di comunicazione per collegare la propria filiale italiana con la sede centrale. Il legale rappresentante in Italia, Caio, verifica se il Giappone applica condizioni di piena reciprocità per gli operatori italiani che vogliano installare reti private in territorio giapponese. La verifica, condotta attraverso il Ministero degli affari esteri, conferma la sussistenza della reciprocità. La società giapponese può quindi presentare la SCIA al Ministero con le stesse modalità previste per gli operatori nazionali.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra rete di comunicazione elettronica ad uso privato e rete pubblica?
La rete ad uso privato è destinata all'uso esclusivo del titolare e non è accessibile al pubblico: serve per le comunicazioni interne dell'impresa o del soggetto titolare. La rete pubblica è invece accessibile ai consumatori o alle imprese in generale, come le reti degli operatori di telefonia o internet. Il regime giuridico è diverso: le reti private sono soggette a obblighi minori rispetto a quelle pubbliche.
È possibile installare una rete privata senza alcuna comunicazione al Ministero?
Solo nei casi del comma 5: installazioni per uso esclusivo nel proprio fondo o in più fondi contigui dello stesso proprietario, o all'interno dello stesso edificio per collegare una parte privata con aree comuni, purché non connesse alle reti pubbliche. In tutti gli altri casi è necessaria almeno la presentazione della SCIA al Ministero.
Quando posso avviare l'attività dopo la presentazione della SCIA?
Immediatamente, «a decorrere dall'avvenuta presentazione», come previsto dal comma 4. Non è necessario attendere la scadenza del termine di sessanta giorni o la risposta del Ministero. Se il Ministero non interviene entro sessanta giorni con un divieto motivato, l'autorizzazione generale si consolida.
L'autorizzazione generale per la rete privata comprende anche il diritto d'uso delle frequenze radio?
No. Se la rete privata utilizza frequenze radio, è necessaria una procedura aggiuntiva per la concessione del diritto d'uso delle frequenze ai sensi dell'articolo 107, che il Ministero deve concludere entro sei settimane dalla presentazione della domanda completa.