- Quando la disponibilità del servizio universale in postazione fissa non può essere garantita dal mercato, l'AGCOM può imporre obblighi di servizio universale e designare uno o più operatori per coprire il territorio o specifiche parti di esso.
- Il meccanismo di designazione deve essere efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, garantendo economicità del servizio e consentendo il calcolo del costo netto dell'obbligo.
- Possono essere designate più imprese per aree geografiche diverse, o più imprese per la stessa area se necessario per garantire la disponibilità.
- Se l'impresa designata cede le proprie reti di accesso, deve informare preventivamente l'AGCOM per consentire la valutazione dell'impatto sulla continuità del servizio universale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 96 D.Lgs. 259/2003 — Disponibilità del servizio universale
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Se l’Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell’articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell’articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.
2. L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’Autorità si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.
3. In particolare, se l’Autorità decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi di accesso a internet in conformità al comma 3 del presente articolo, l’Autorità applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’articolo 98-bis.
5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l’Autorità per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L’Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 13, comma 2.
Stesso numero, altri codici
- Art. 96 Reg. (UE) 2024/1689 — Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento
- Art. 96 Cod. Amb. — Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
- Art. 96 D.Lgs. 159/2011 — Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
- Art. 96 D.Lgs. 209/2005 — Direzione unitaria
- Art. 96 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione per fini strumentali
- Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione
Commento
La designazione degli operatori come meccanismo di garanzia
L'articolo 96 disciplina il meccanismo operativo attraverso cui si realizza il diritto al servizio universale nelle aree dove il mercato non garantisce spontaneamente la disponibilità del servizio. La logica è sussidiaria: il servizio universale entra in gioco solo dove il mercato — cioè l'offerta commerciale degli operatori in concorrenza — non riesce a fornire il servizio a prezzi accessibili. Il primo passaggio è la verifica da parte dell'AGCOM che la disponibilità del servizio non possa essere garantita «alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche». Il richiamo agli «altri strumenti» è significativo: prima di imporre obblighi agli operatori, l'Autorità deve considerare se politiche pubbliche diverse (sussidi alle infrastrutture, incentivi agli investimenti, fondi strutturali europei) possano risolvere il problema in modo meno distorsivo del mercato.
Il meccanismo di designazione: criteri e caratteristiche
Il quarto comma stabilisce i requisiti del meccanismo di designazione: deve essere efficace, obiettivo, trasparente, non discriminatorio, e non deve escludere a priori nessuna impresa. I criteri di designazione devono garantire che i servizi siano forniti «secondo criteri di economicità» — cioè minimizzando i costi per l'erario e per gli utenti — e devono consentire di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale ai sensi dell'articolo 98-bis. Questo ultimo requisito è fondamentale per il meccanismo di finanziamento del servizio universale: se l'obbligo comporta un costo netto per il designato, questi deve poter essere compensato attraverso il Fondo di garanzia previsto dall'articolo 98-ter.
La flessibilità geografica nella designazione
Il terzo comma prevede che l'AGCOM possa designare una sola impresa per tutto il territorio nazionale o più imprese per aree diverse. Questa flessibilità geografica riflette la realtà dei mercati italiani delle comunicazioni: la copertura infrastrutturale varia enormemente tra le aree metropolitane — dove più operatori competono con infrastrutture proprie — e le aree montane o le isole minori — dove nessun operatore ha investito. La designazione di operatori diversi per aree geografiche diverse consente di adeguare la scelta del designato alle specifiche condizioni locali, privilegiando l'operatore con la migliore infrastruttura preesistente in ciascuna area.
La tutela della continuità del servizio in caso di dismissione delle reti
Il quinto comma disciplina un caso specifico ma importante: se l'operatore designato intende cedere le proprie reti di accesso locale a un'entità separata appartenente a una proprietà diversa, deve preventivamente informare l'AGCOM per consentirle di valutare l'impatto della transazione sulla continuità del servizio universale. Questa norma raccorda la disciplina del servizio universale con quella della separazione volontaria dell'articolo 89, garantendo che una riorganizzazione societaria dell'operatore designato non si traduca in un deterioramento o un'interruzione del servizio universale.
Casi pratici
Caso 1: Designazione di un operatore per la copertura del servizio universale in aree montane
L'AGCOM, sulla base della mappatura geografica e degli esiti del monitoraggio di mercato, individua circa 500 comuni dell'arco alpino e appenninico dove nessun operatore commerciale offre un servizio di accesso internet a banda larga adeguato. Verifica che gli strumenti di politica pubblica già attivati (Piano BUL) non coprono questi comuni nei tempi previsti. Avvia la procedura di designazione, invitando tutti gli operatori interessati a presentare offerte. Alfa S.p.A., già presente con infrastrutture radio in alcune di queste aree, presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa e viene designata. Riceve un contributo calcolato come costo netto ai sensi dell'articolo 98-bis.
Caso 2: Designazione di più operatori per diverse aree geografiche
L'AGCOM decide di designare operatori diversi per il Nord, il Centro e il Sud Italia, rilevando che le condizioni infrastrutturali sono molto diverse tra le macro-regioni e che nessun operatore ha una copertura ottimale su tutto il territorio. Indice tre procedure separate di designazione, con criteri adeguati alle specificità di ciascuna area. Al Nord viene designato l'operatore Beta S.r.l., con ampia copertura nelle valli alpine; al Centro Gamma S.p.A., con esperienza nelle aree appenniniche; al Sud Alfa S.p.A., che ha già una rete di raccolta nelle isole minori. Il coordinamento tra i tre designati è garantito dall'AGCOM per garantire la continuità del servizio nelle aree di confine.
Caso 3: Informativa preventiva all'AGCOM sulla cessione della rete di accesso da parte del designato
Alfa S.p.A., operatore designato per il servizio universale in trenta comuni del Mezzogiorno, riceve un'offerta di acquisto per la propria rete di accesso locale da un fondo di investimento infrastrutturale. Prima di procedere alla cessione, informa preventivamente l'AGCOM come previsto dal quinto comma. L'Autorità esamina le implicazioni sulla continuità del servizio universale e constata che il fondo acquirente non ha gli obblighi regolamentari di Alfa e che la transazione potrebbe mettere a rischio la disponibilità del servizio. Impone, come condizione della cessione, il trasferimento degli obblighi di servizio universale alla società acquirente.
Domande frequenti
Come viene scelto l'operatore designato per il servizio universale?
Attraverso una procedura trasparente, obiettiva, non discriminatoria e che non esclude a priori nessuna impresa. I criteri privilegiano l'economicità del servizio — minimizzazione dei costi — e la capacità di garantire la qualità prescritta. L'AGCOM può indire gare o procedere attraverso altri meccanismi di selezione equa.
L'operatore designato viene compensato per i costi del servizio universale?
Sì, se l'obbligo comporta un costo netto calcolato secondo le modalità dell'articolo 98-bis. La compensazione avviene attraverso il Fondo di garanzia disciplinato dall'articolo 98-ter. Se il costo netto è zero o negativo (perché l'operatore beneficia anche di vantaggi commerciali dall'essere designato), non è prevista compensazione.
Cosa accade se nessun operatore si candida per la designazione in un'area non servita?
L'AGCOM può imporre la designazione d'ufficio a uno o più operatori, anche in assenza di candidature spontanee, per garantire la disponibilità del servizio. In tal caso, il meccanismo di calcolo del costo netto e di compensazione diventa ancora più rilevante per rendere l'obbligo economicamente sostenibile.
Per quanto tempo dura la designazione di un operatore per il servizio universale?
Il Codice non fissa un termine massimo espresso per la designazione. L'AGCOM rivede periodicamente la necessità della designazione sulla base dell'evoluzione delle condizioni di mercato e della disponibilità commerciale del servizio. Se il mercato riesce a garantire autonomamente la disponibilità, la designazione può essere revocata.
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