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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'AGCOM vigila sull'evoluzione dei prezzi al dettaglio dei servizi di connettività e comunicazione vocale, valutando l'accessibilità economica per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.
  • Se i prezzi non sono accessibili, l'Autorità adotta misure specifiche: sostegno diretto ai consumatori, tariffe sociali, perequazione geografica, o designazione di imprese con obbligo di offerte agevolate.
  • Le tariffe sociali e le condizioni di accesso agevolato devono essere trasparenti, pubblicate e applicate in modo non discriminatorio.
  • Vengono garantiti sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e misure specifiche per apparecchiature terminali e servizi accessibili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 95 D.Lgs. 259/2003 — Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. L’Autorità vigila sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

2. Se l’Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l’Autorità può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l’imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l’Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L’articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l’Autorità designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L’Autorità provvede affinchè i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, oppure con un’impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

3. L’Autorità provvede affinchè le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest’ultima sui dettagli di tali offerte. L’Autorità provvede affinchè le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L’Autorità può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.

4. In funzione delle circostanze nazionali l’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinchè sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.

5. Nell’applicare il presente articolo l’Autorità si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.

6. Il Ministero, sentita l’Autorità, può estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il monitoraggio dei prezzi come funzione di vigilanza continua

L'articolo 95 integra il diritto al servizio universale dell'articolo 94 con il meccanismo operativo di monitoraggio e intervento dell'AGCOM. Il primo comma attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di banda larga e comunicazione vocale, con particolare attenzione al rapporto tra i prezzi di mercato e i redditi nazionali dei consumatori. Questo monitoraggio è continuo e sistematico: non si attiva solo in presenza di una denuncia o di una segnalazione, ma è una funzione ordinaria dell'Autorità che alimenta il quadro informativo necessario per valutare l'accessibilità economica del servizio universale.

Le misure di garanzia dell'accessibilità economica

Il secondo comma è il nucleo operativo dell'articolo: se l'AGCOM stabilisce che i prezzi al dettaglio non sono accessibili per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, deve adottare misure per garantire loro l'accesso a prezzi accessibili. Il ventaglio degli strumenti è ampio: sostegno diretto ai consumatori (voucher, sussidi), tariffe sociali imposte agli operatori, perequazione tariffaria geografica, designazione di imprese con obbligo di offerte agevolate. La norma introduce anche una regola di eccezione: se imporre l'obbligo a tutti i fornitori comporterebbe un eccessivo onere, l'AGCOM può limitarsi a designare specifiche imprese con l'obbligo di offerte agevolate, applicando il meccanismo dell'articolo 96. In questo caso, l'Autorità garantisce che tutti i consumatori aventi diritto possano scegliere tra più imprese che offrono opzioni tariffarie adeguate.

La trasparenza delle offerte agevolate

Il terzo comma impone che le imprese che offrono tariffe agevolate mantengano informata l'AGCOM e che le condizioni delle offerte siano «pienamente trasparenti e pubblicate». Questo requisito di trasparenza ha una doppia funzione: garantisce che i consumatori aventi diritto siano informati delle offerte disponibili e possano effettivamente accedervi; e consente all'AGCOM di verificare che le condizioni agevolate siano effettivamente applicate e che non ci siano pratiche discriminatorie nell'identificazione dei beneficiari. L'Autorità può esigere la modifica o la revoca delle offerte se non soddisfano i requisiti di trasparenza e non discriminazione.

Le misure per i consumatori con disabilità

Il quarto comma introduce un impegno specifico per i consumatori con disabilità: l'AGCOM e il Ministero devono provvedere «affinché sia fornito un sostegno adeguato» e che siano adottate misure per garantire la disponibilità e il prezzo accessibile di apparecchiature terminali, attrezzature e servizi specifici, «inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione». La conversazione globale è un servizio di comunicazione multimodale in tempo reale (video, testo, voce) che consente la comunicazione accessibile alle persone con sordità o difficoltà di parola. Il richiamo esplicito a questi servizi sottolinea che l'accessibilità del servizio universale non è solo economica ma anche tecnica e funzionale.

Casi pratici

Caso 1: Introduzione di tariffe sociali per l'accesso internet a banda larga

Il monitoraggio dell'AGCOM evidenzia che le famiglie a basso reddito spendono in media oltre il 5% del reddito disponibile per i servizi di connettività, ben al di sopra della soglia di accessibilità economica. L'Autorità adotta una misura che impone ai principali operatori di banda larga di offrire tariffe sociali riservate alle famiglie beneficiarie del Reddito di Cittadinanza o di trattamenti di integrazione salariale, con uno sconto minimo del 40% rispetto alle tariffe commerciali standard. Le tariffe devono essere pubblicate sui siti degli operatori in modo visibile e facilmente raggiungibile. L'AGCOM monitora il numero di famiglie che aderiscono e la qualità del servizio offerto.

Caso 2: Designazione di impresa con obbligo di offerta agevolata in aree remote

In alcune regioni del Sud Italia, l'AGCOM rileva che i prezzi dei servizi di banda larga sono superiori del 30% rispetto alla media nazionale, rendendoli inaccessibili per le famiglie a basso reddito. Constata che imporre l'obbligo a tutti gli operatori creerebbe un eccessivo onere per i piccoli operatori locali. Designa quindi i due principali operatori presenti in quelle regioni come tenuti a offrire tariffe agevolate ai consumatori aventi diritto, garantendo che almeno due opzioni siano disponibili per ciascun consumatore al fine di assicurare la libertà di scelta.

Caso 3: Misure per l'accessibilità dei servizi per consumatori con disabilità uditiva

Un'associazione di consumatori con disabilità uditiva segnala all'AGCOM che i servizi di conversazione globale, previsti dalla norma come alternativa accessibile ai servizi vocali, non sono offerti da nessun operatore a prezzi accessibili in Italia. L'AGCOM, ai sensi del quarto comma, impone ai principali fornitori di servizi di comunicazione vocale di rendere disponibili servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione testuale a prezzi non superiori alle tariffe ordinarie dei servizi vocali, estendendo le misure di accessibilità economica anche a questi strumenti specifici per le persone con disabilità.

Domande frequenti

Quali consumatori hanno diritto alle tariffe sociali o alle misure di accessibilità economica?

I consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari che non riescono ad accedere ai servizi di banda larga e comunicazione vocale a prezzi di mercato. L'AGCOM definisce i criteri di accesso alle misure agevolate tenendo conto delle condizioni economiche nazionali e dei redditi medi dei consumatori nelle diverse aree geografiche.

Le tariffe sociali devono essere applicate da tutti gli operatori?

Non necessariamente. In presenza di eccessivo onere amministrativo o finanziario per i fornitori minori, l'AGCOM può limitarsi a designare specifiche imprese con l'obbligo di offerte agevolate. In tal caso, deve garantire che tutti i consumatori aventi diritto possano scegliere tra più fornitori che offrono opzioni tariffarie adeguate.

Cosa deve fare un consumatore con disabilità per accedere ai servizi accessibili?

Deve contattare il proprio operatore o un operatore designato e richiedere l'accesso alle offerte agevolate o ai servizi specifici (conversazione globale, ritrasmissione testuale). Le condizioni delle offerte devono essere pubblicamente disponibili e non discriminatorie. L'AGCOM pubblica informazioni comparative sulle offerte disponibili per facilitare la scelta dei consumatori.

Come l'AGCOM verifica che i prezzi di mercato siano effettivamente accessibili?

Attraverso il monitoraggio continuo previsto dal primo comma: l'Autorità raccoglie dati sui prezzi al dettaglio dei servizi di banda larga e comunicazione vocale, li confronta con i redditi medi e minimi nazionali, e valuta il peso dei costi di connettività sul bilancio delle famiglie nelle diverse fasce di reddito. Questo monitoraggio alimenta le decisioni dell'Autorità sulle misure di accessibilità economica da adottare.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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