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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli operatori attivi solo sul mercato wholesale, assenti dal retail, beneficiano di un regime regolamentare alleggerito: l'AGCOM può imporre solo obblighi di non discriminazione (art. 81) e di accesso (art. 84) o obblighi di prezzi equi e ragionevoli.
  • Il regime alleggerito si applica solo se l'impresa e tutte le entità del suo gruppo non operano in nessun mercato retail di servizi di comunicazione elettronica, e non hanno contratti di esclusiva con un unico operatore downstream.
  • L'AGCOM rivede gli obblighi se le condizioni cambiano o se emergono problemi concorrenziali a danno degli utenti finali, potendone imporre di più ampi.
  • Le imprese devono notificare all'AGCOM senza ritardo qualsiasi modifica delle condizioni che fondano il regime agevolato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 D.Lgs. 259/2003 — Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Quando l’Autorità designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche: a) tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali; b) l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

2. L’Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

3. L’Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l’Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

4. L’Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

5. L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. articolo precedente articolo successivo

Commento

La logica del regime alleggerito per gli operatori solo wholesale

L'articolo 91 introduce un'importante distinzione nell'ambito della regolamentazione asimmetrica: un operatore verticalmente integrato — che possiede l'infrastruttura e al contempo compete sul mercato retail — ha incentivi strutturali a discriminare i propri concorrenti a valle, favorendo la propria divisione retail rispetto agli operatori alternativi. Questi incentivi distorsivi sono alla base della maggior parte degli obblighi del Codice. Un operatore invece attivo esclusivamente sul mercato wholesale, che non ha divisioni retail, non ha questi incentivi: trattare bene o male i propri clienti wholesale è irrilevante dal punto di vista dei mercati a valle in cui non opera. Questa assenza di incentivi al comportamento anticoncorrenziale verticale giustifica un regime regolamentare più leggero.

Le condizioni per il regime alleggerito

Il primo comma identifica due condizioni cumulative. La prima è che tutte le entità del gruppo — non solo l'impresa designata come dominante, ma tutte le società controllate, le holding e gli azionisti con potere di controllo — operino esclusivamente nei mercati wholesale e non svolgano alcuna attività in mercati retail di servizi per utenti finali. Questa condizione è ampia e intende evitare che il regime agevolato sia accessibile a imprese che, pur non operando direttamente al dettaglio, controllano entità che lo fanno. La seconda condizione è che l'impresa non sia legata da contratti di esclusiva o accordi di fatto equivalenti a un'esclusiva con un unico operatore downstream. Questa condizione mira a evitare che un accordo di fatto con un operatore retail controllato riproduca de facto la verticalizzazione che giustificherebbe il regime ordinario.

Il contenuto del regime alleggerito

Il secondo comma precisa che l'AGCOM, se le condizioni del primo comma sono soddisfatte, può imporre solo: a) obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81; b) obblighi di accesso ai sensi dell'articolo 84; c) obblighi di prezzi equi e ragionevoli, se giustificati da un'analisi che includa una valutazione del probabile comportamento futuro dell'impresa. Il regime alleggerito esclude in particolare gli obblighi di trasparenza, separazione contabile, controllo dei prezzi orientati ai costi e, naturalmente, la separazione funzionale — che sarebbe priva di senso in assenza di integrazione verticale. Il terzo comma prevede comunque la revisione del regime: l'AGCOM può intervenire se le condizioni del primo comma non sono più rispettate (es. l'operatore comincia ad acquisire attività retail) o se emergono prove di comportamenti che danneggiano gli utenti finali.

Gli obblighi di notifica delle imprese

Il terzo comma impone alle imprese beneficiarie del regime alleggerito di informare «senza indebito ritardo» l'AGCOM di qualsiasi modifica delle condizioni che fondano il regime: acquisizioni di attività retail, stipula di accordi di esclusiva, modifiche della struttura del gruppo. Questo obbligo di notifica tempestiva garantisce che l'AGCOM possa reagire prontamente al cambiamento delle condizioni, adeguando il regime regolamentare senza attendere il ciclo quinquennale di analisi di mercato.

Casi pratici

Caso 1: Riconoscimento del regime alleggerito per un operatore solo wholesale

NetFibre S.p.A. è un operatore che ha realizzato una rete FTTH in area rurale finanziata in parte con fondi pubblici. Non offre servizi ai consumatori finali: i suoi unici clienti sono operatori retail che acquistano l'accesso wholesale e offrono servizi propri ai clienti. L'AGCOM, in sede di analisi di mercato, designa NetFibre come avente significativo potere di mercato, ma riconosce che la sua struttura puramente wholesale — verificata l'assenza di qualsiasi attività retail nel gruppo — giustifica il regime dell'articolo 91. Impone solo obblighi di non discriminazione e di accesso, senza le più invasive prescrizioni di controllo dei prezzi che avrebbe imposto a un operatore verticalmente integrato.

Caso 2: Revisione del regime alleggerito dopo l'acquisizione di attività retail

NetFibre S.p.A. acquisisce una piccola società di servizi internet al dettaglio, ServNet S.r.l., per espandersi nel mercato retail. NetFibre notifica immediatamente l'operazione all'AGCOM ai sensi del terzo comma. L'AGCOM constata che le condizioni del primo comma non sono più soddisfatte — il gruppo ora opera anche sul mercato retail — e avvia la procedura di revisione degli obblighi. A conclusione dell'analisi, impone obblighi più ampi che rispecchiano il regime ordinario per un operatore verticalmente integrato, inclusi obblighi di trasparenza e separazione contabile.

Caso 3: Verifica dell'assenza di contratti di esclusiva con operatori downstream

InfraRete S.r.l. ha realizzato una rete di backhaul in fibra ottica e sostiene di operare esclusivamente sul mercato wholesale, richiedendo il regime alleggerito. L'AGCOM esamina i contratti commerciali di InfraRete e rileva che il 95% della capacità di rete è riservata — con un contratto che di fatto esclude altri acquirenti per dieci anni — a un unico operatore retail controllato dallo stesso fondo di investimento proprietario di InfraRete. L'Autorità conclude che il contratto costituisce di fatto un'esclusiva con un operatore downstream del gruppo, e che la condizione del secondo comma del primo comma non è soddisfatta. Applica il regime regolamentare ordinario.

Domande frequenti

Quali condizioni deve soddisfare un operatore per beneficiare del regime alleggerito dell'articolo 91?

Due condizioni cumulative: tutte le entità del gruppo devono operare esclusivamente nel mercato wholesale, senza alcuna attività nel mercato retail di servizi per utenti finali; l'operatore non deve essere legato da contratti di esclusiva o accordi equivalenti a un unico cliente downstream. Entrambe le condizioni devono essere continuamente soddisfatte.

Quali obblighi può imporre l'AGCOM a un operatore solo wholesale?

Solo obblighi di non discriminazione (art. 81), di accesso (art. 84) e di prezzi equi e ragionevoli se giustificati dall'analisi di mercato. Sono esclusi gli obblighi di trasparenza informativa, separazione contabile, orientamento ai costi e, ovviamente, la separazione funzionale.

Cosa deve fare un operatore solo wholesale se acquista un'attività retail?

Deve notificare immediatamente l'AGCOM, senza indebito ritardo. L'Autorità rivaluterà gli obblighi regolamentari imposti: poiché le condizioni del regime alleggerito non sono più soddisfatte, potrà imporre obblighi più ampi, compresi quelli ordinariamente applicabili agli operatori verticalmente integrati.

Un operatore solo wholesale con contratto di esclusiva con un unico cliente retail può accedere al regime alleggerito?

No. L'articolo 91, comma 1, lettera b), esclude espressamente gli operatori che sono tenuti a trattare con un'unica impresa separata operante a valle in virtù di un contratto di esclusiva o di un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva. La ratio è che tale accordo riproduce gli incentivi distorsivi propri dell'integrazione verticale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.