- L'AGCOM monitora e garantisce il rispetto delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali determinate a livello europeo con atto delegato della Commissione, uniformando i prezzi per le terminazioni fisse e mobili in tutta l'Unione europea.
- L'Autorità può richiedere in qualsiasi momento a un fornitore di servizi di terminazione di modificare la tariffa applicata se non rispetta l'atto delegato europeo.
- Se la Commissione decide di non imporre tariffe massime di terminazione, l'AGCOM può condurre autonomamente l'analisi di mercato per valutare se siano necessari obblighi regolamentari nazionali.
- L'AGCOM riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC sull'applicazione delle norme sulle tariffe di terminazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 86 D.Lgs. 259/2003 — Tariffe di terminazione
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’Autorità monitora e garantisce il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell’ articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.
2. L’Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al comma 1.
3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell’atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l’Autorità può condurre l’analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l’Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. L’ Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 86 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Art. 86 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 86 D.Lgs. 159/2011 — Validità della documentazione antimafia
- Art. 86 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 86 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
- Art. 86 CAD — Articolo abrogato
Commento
Le tariffe di terminazione e il meccanismo della chiamata vocale
Le tariffe di terminazione rappresentano uno degli aspetti tecnico-economici più complessi della regolamentazione delle telecomunicazioni. Quando un utente di rete A chiama un utente di rete B, l'operatore di rete A deve pagare all'operatore di rete B un corrispettivo per «terminare» la chiamata sulla propria rete — cioè per consegnarla all'abbonato di destinazione. Questa tariffa è invisibile agli utenti finali, ma ha un impatto significativo sui prezzi al dettaglio: tariffe di terminazione elevate si trasferiscono sui prezzi delle chiamate uscenti, aumentando i costi per i consumatori. In un contesto in cui ogni operatore è l'unico fornitore della terminazione verso i propri abbonati — e quindi ha un monopolio naturale su questo segmento — le tariffe di terminazione non regolamentate tenderebbero a essere eccessivamente elevate.
L'armonizzazione europea delle tariffe di terminazione
La novità principale introdotta dalla Direttiva UE 2018/1972, recepita dall'articolo 86, è la determinazione delle tariffe di terminazione a livello europeo mediante atto delegato della Commissione, anziché attraverso analisi di mercato individuali di ciascuna autorità nazionale. Questo approccio è giustificato dalla natura intrinsecamente simile dei mercati di terminazione in tutta l'Unione: le caratteristiche strutturali (monopolio naturale del terminatore) e i principi di determinazione dei costi efficienti sono analoghi in tutti gli Stati membri, rendendo inefficienti le analisi nazionali divergenti che producono tariffe diverse in paesi con strutture di costo comparabili. L'atto delegato fissa le tariffe massime di terminazione vocale sia per le reti fisse sia per quelle mobili, sulla base di un modello di costo bottom-up sviluppato dalla Commissione con l'assistenza del BEREC.
I poteri dell'AGCOM nel sistema armonizzato
Nel sistema delineato dall'articolo 86, l'AGCOM non ha il potere di determinare autonomamente le tariffe di terminazione, ma esercita due funzioni essenziali. La prima è il monitoraggio e il controllo del rispetto dell'atto delegato: deve verificare che tutti i fornitori di servizi di terminazione vocale applichino tariffe non superiori a quelle stabilite dalla Commissione, e può richiedere modifiche immediate in caso di non conformità. La seconda funzione riguarda il caso eccezionale in cui la Commissione decida di non imporre tariffe massime: in tal caso l'AGCOM recupera il proprio potere di analisi autonoma del mercato ai sensi dell'articolo 78, con il vincolo di rispettare i principi e i criteri indicati nell'allegato 3 del Codice per la determinazione delle tariffe orientate ai costi.
Il rendiconto annuale alla Commissione europea e al BEREC
Il quarto comma impone all'AGCOM di riferire annualmente alla Commissione europea e al BEREC sull'applicazione delle norme sulle tariffe di terminazione. Questo obbligo di reporting ha una doppia funzione: consente alla Commissione di monitorare l'effettiva applicazione dell'atto delegato in tutti gli Stati membri, rilevando eventuali divergenze o problemi applicativi; e consente al BEREC di raccogliere e comparare i dati nazionali, producendo pubblicazioni comparative utili per valutare l'efficacia del regime armonizzato e per informare eventuali revisioni future dell'atto delegato.
Casi pratici
Caso 1: Verifica del rispetto delle tariffe massime di terminazione mobile
L'operatore alternativo Beta S.r.l. segnala all'AGCOM che l'operatore mobile Alfa S.p.A. applica, in alcune condizioni contrattuali con operatori esteri, tariffe di terminazione mobile superiori alla tariffa massima prevista dall'atto delegato della Commissione europea. L'AGCOM avvia un'istruttoria, acquisisce la documentazione contrattuale e conferma la violazione. Ai sensi del secondo comma, richiede ad Alfa la modifica immediata delle tariffe per portarle in linea con il massimale europeo, avviando contestualmente il procedimento sanzionatorio per la violazione accertata.
Caso 2: Analisi di mercato autonoma in assenza di tariffa massima europea
La Commissione europea decide, a seguito di una revisione dell'atto delegato, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le reti mobili in una specifica fascia di paesi. L'AGCOM avvia autonomamente l'analisi del mercato della terminazione mobile ai sensi dell'articolo 78, applicando i principi dell'allegato 3. Designa i principali operatori come aventi significativo potere di mercato nel mercato della terminazione verso le proprie reti e impone tariffe orientate ai costi calcolate con il metodo BU-LRIC puro. Il progetto di misura è soggetto alle procedure di consultazione e notifica degli articoli 23 e 33.
Caso 3: Report annuale AGCOM alla Commissione europea sull'applicazione delle tariffe di terminazione
Nel corso della redazione del report annuale, l'AGCOM riscontra che due piccoli operatori non avevano adeguato le proprie tariffe di terminazione alla nuova tariffa massima stabilita dall'ultimo atto delegato europeo, che aveva ridotto il livello massimo rispetto all'anno precedente. L'Autorità contatta gli operatori interessati, che adeguano tempestivamente le tariffe dopo aver ricevuto la comunicazione. Il report annuale al BEREC documenta questi casi minori di non conformità come prontamente risolti, contribuendo alla mappa europea della compliance sulle tariffe di terminazione.
Domande frequenti
Che cosa sono le tariffe di terminazione vocale?
Sono i corrispettivi che un operatore paga a un altro operatore per consegnare (terminare) le proprie chiamate sulle reti del secondo. Chi chiama paga la propria rete per la chiamata uscente; la rete chiamante paga la rete chiamata per la terminazione. Le tariffe di terminazione incidono indirettamente sui prezzi al dettaglio delle chiamate verso altre reti.
Perché le tariffe di terminazione sono ora regolamentate a livello europeo?
Perché la struttura di mercato della terminazione è analoga in tutti gli Stati membri — ogni operatore è monopolista naturale della terminazione verso i propri abbonati — e le analisi nazionali producevano tariffe divergenti in paesi con strutture di costo simili. L'armonizzazione europea garantisce condizioni uniformi e riduce i costi di compliance per gli operatori attivi in più paesi.
L'AGCOM può fissare tariffe di terminazione diverse da quelle stabilite dalla Commissione europea?
No, finché è in vigore un atto delegato europeo che stabilisce tariffe massime. L'AGCOM può condurre analisi autonome e fissare tariffe nazionali solo se la Commissione decide di non imporre tariffe massime, con il vincolo di applicare i principi dell'allegato 3 al Codice e con obbligo di seguire le procedure di consultazione e notifica.
La tariffa di terminazione è la stessa per le reti fisse e mobili?
No, in genere le tariffe sono diverse perché i costi di terminazione sono strutturalmente diversi: le reti mobili hanno costi per la gestione dello spettro radio e per le infrastrutture di accesso wireless. L'atto delegato europeo fissa tariffe distinte per la terminazione su reti fisse e su reti mobili, calcolate sulla base dei rispettivi modelli di costo.
Vedi anche