Testo dell'articoloVigente
Art. 83 D.Lgs. 259/2003 – Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’Autorità può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 79, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l’analisi di mercato, l’Autorità concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.
2. L’Autorità può imporre a un’impresa l’obbligo di fornire l’accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il razionale economico dell'accesso alle infrastrutture passive
L'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile è uno degli strumenti regolamentari più rilevanti per lo sviluppo della banda ultralarga, perché incide sul costo più significativo del dispiegamento delle reti: non le apparecchiature elettroniche attive, che si ammortizzano in pochi anni e tendono a diminuire di prezzo con il progresso tecnologico, bensì le infrastrutture passive - cavidotti, tubature, pozzetti, edifici, torri - che hanno una vita economica di decenni e il cui costo di realizzazione è solitamente irrecuperabile (sunk cost). Un operatore che debba scavare nuovi cavidotti per portare la fibra ottica nelle abitazioni sostiene costi enormemente maggiori rispetto a chi può utilizzare i cavidotti già esistenti dell'operatore storico. L'obbligo di accesso a queste infrastrutture riduce quindi le barriere all'ingresso nel mercato dell'accesso fisico e promuove la concorrenza infrastrutturale.
Il campo di applicazione: le infrastrutture coperte dall'obbligo
Il primo comma elenca un'ampia gamma di infrastrutture soggette all'obbligo: edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, cavi, antenne, torri e strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione. L'elenco è non esaustivo («compresi, ma non limitatamente a questi»): l'AGCOM può estendere l'obbligo ad altre tipologie di infrastrutture passive che svolgano la medesima funzione di supporto alla rete. La condizione per l'imposizione dell'obbligo è duplice: il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di condizioni non ragionevoli devono sia ostacolare l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato, sia non essere nell'interesse dell'utente finale. Il secondo elemento - l'interesse dell'utente finale - ricorda che la regolamentazione dell'accesso non è fine a sé stessa ma serve a garantire ai consumatori finali una maggiore scelta e migliori condizioni di servizio.
L'autonomia dell'obbligo rispetto all'analisi di mercato
Il secondo comma introduce un elemento di flessibilità significativo: l'AGCOM può imporre l'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile anche se le attività interessate non fanno parte del mercato rilevante oggetto dell'analisi di mercato. Questa previsione è importante perché le infrastrutture passive (es. cavidotti) possono essere possedute da un soggetto che non è necessariamente designato come dominante in nessun mercato rilevante del settore delle comunicazioni, ma che controlla risorse fisiche essenziali per il dispiegamento di reti competitive. L'unica condizione è che l'obbligo sia «necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4», cioè gli obiettivi generali del Codice. Questo raccordo con la normativa generale sulle infrastrutture fisiche - il decreto legislativo 33/2016 che recepisce la direttiva 2014/61/UE - crea un sistema integrato di accesso alle infrastrutture fisiche che va oltre la sola regolamentazione settoriale delle comunicazioni elettroniche.
Il rapporto con l'articolo 84 sull'accesso agli elementi di rete attivi
È importante distinguere questo articolo dall'articolo 84, che riguarda l'accesso agli elementi di rete attivi e alle risorse correlate. Le infrastrutture di ingegneria civile sono strutture fisiche passive che non elaborano il segnale: un cavidotto è un cavidotto, a prescindere dal tipo di cavo che vi passa. Gli elementi attivi di rete - commutatori, apparati di accesso, interfacce logiche - sono invece disciplinati dall'articolo 84. La distinzione ha rilevanza pratica: l'accesso alle infrastrutture passive è tendenzialmente meno controverso e più facile da implementare rispetto all'accesso agli elementi attivi, che richiede un maggiore livello di interoperabilità tecnica e di coordinamento operativo tra l'operatore che fornisce l'accesso e quello che lo riceve.
Casi pratici
Caso 1: Accesso ai cavidotti sotterranei per il dispiegamento della fibra ottica
L'operatore alternativo Beta S.r.l. chiede ad Alfa S.p.A. - unico proprietario dei cavidotti sotterranei in un'area urbana densamente edificata - di accedere ai propri cavidotti per installare cavi in fibra ottica e raggiungere gli edifici residenziali senza dover aprire nuovi scavi. Alfa rifiuta, sostenendo che i cavidotti sono già parzialmente occupati e che l'accesso richiederebbe interventi costosi. Beta segnala il rifiuto all'AGCOM. L'Autorità, verificata la capacità disponibile nei cavidotti e l'assenza di giustificazioni tecniche per il diniego, impone ad Alfa l'obbligo di fornire l'accesso a condizioni eque e ragionevoli, con tariffe da concordare entro trenta giorni o, in mancanza, determinate dall'AGCOM stessa.
Caso 2: Accesso agli spazi tecnici negli edifici per il cablaggio interno
L'operatore Gamma S.r.l. intende installare la propria infrastruttura in fibra ottica all'interno di un complesso residenziale di grandi dimensioni, la cui rete interna è di proprietà di Alfa S.p.A. che ha già un contratto con il condominio. L'amministratore del condominio, Caio, è disponibile ma Alfa si oppone all'accesso ai propri armadi di distribuzione e agli spazi tecnici nell'edificio. L'AGCOM interviene imponendo ad Alfa l'obbligo di fornire l'accesso agli spazi tecnici e alle infrastrutture di cablaggio dell'edificio, consentendo a Gamma di installare le proprie apparecchiature e offrire il servizio ai residenti.
Caso 3: Accesso a torri per antenne di reti mobili
Tizio, imprenditore nel settore dei servizi wireless, gestisce una rete di torri di trasmissione in un'area montana. L'AGCOM, nell'ambito di una misura volta a promuovere la copertura mobile nelle zone rurali, impone a Tizio l'obbligo di consentire la coubicazione di antenne di operatori di telefonia mobile sulle proprie torri, a condizioni di equità e ragionevolezza e previo pagamento di un canone che copra i costi effettivi. L'obbligo è imposto ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, indipendentemente dal fatto che Tizio sia designato come operatore con significativo potere di mercato in un mercato rilevante delle comunicazioni elettroniche.
Domande frequenti
Quali infrastrutture sono soggette all'obbligo di accesso ai sensi dell'articolo 83?
L'elenco comprende: edifici e accessi agli edifici, cablaggio interno, cavi, antenne, torri e strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione. L'elenco non è esaustivo: l'AGCOM può estendere l'obbligo ad altre infrastrutture passive che svolgano funzione analoga.
L'obbligo di accesso alle infrastrutture passive si applica solo agli operatori dominanti?
No. Il secondo comma consente all'AGCOM di imporre l'obbligo anche a soggetti le cui infrastrutture non fanno parte del mercato rilevante analizzato, purché l'obbligo sia necessario e proporzionato agli obiettivi del Codice. Questo significa che anche un soggetto non formalmente designato come operatore dominante può essere obbligato a fornire accesso alle proprie infrastrutture passive.
Come si determina il prezzo per l'accesso alle infrastrutture passive?
Le condizioni economiche devono essere eque e ragionevoli, generalmente orientate ai costi. In mancanza di accordo tra le parti, l'AGCOM può determinare le condizioni di accesso nell'ambito delle proprie funzioni di risoluzione delle controversie. Il prezzo deve coprire i costi del proprietario senza includere rendite monopolistiche che renderebbero l'accesso economicamente insostenibile per il richiedente.
Qual è la differenza tra accesso alle infrastrutture passive (art. 83) e accesso agli elementi di rete attivi (art. 84)?
Le infrastrutture passive (cavidotti, torri, edifici) sono strutture fisiche che non elaborano il segnale. Gli elementi attivi di rete (commutatori, apparati di accesso, interfacce logiche) elaborano e instradano il traffico. L'accesso passivo è più semplice tecnicamente; quello attivo richiede maggiore interoperabilità tecnica e coordinamento operativo tra fornitore e richiedente.