- L'AGCOM impone obblighi regolamentari alle imprese designate come detentrici di significativo potere di mercato, scegliendo la misura meno restrittiva in grado di risolvere il problema identificato nell'analisi di mercato.
- Gli obblighi possono riguardare trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture, controllo dei prezzi e separazione funzionale, secondo quanto previsto dagli articoli 80-91.
- L'imposizione di obblighi atipici — diversi da quelli espressamente previsti — richiede l'autorizzazione preventiva della Commissione europea.
- Gli obblighi devono essere proporzionati, giustificati dagli obiettivi del Codice e imposti previa consultazione pubblica.
- L'AGCOM monitora costantemente i nuovi sviluppi del mercato e può modificare o revocare gli obblighi esistenti senza attendere il ciclo di revisione quinquennale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 79 D.Lgs. 259/2003 — Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 78, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.
2. L’Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi: a) gli articoli 72 e 73; b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I quale applicata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; c) l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’ articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l’adozione di tali misure.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo: a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 77; b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici; c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4; d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.
5. In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 33.
6. L’Autorità prende in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 78, l’Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Articolo 79 L. 184/1983: Estensione effetti adozione a affiliazioni pregresse
- Art. 79 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio
- Art. 79 Cod. Amb. — obiettivo di qualità per specifica destinazione
- Art. 79 D.Lgs. 159/2011 — Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
- Art. 79 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
- Art. 79 D.Lgs. 42/2004 — Indennizzo
Commento
Il principio di proporzionalità come criterio guida
L'articolo 79 è la disposizione operativa che trasforma i risultati dell'analisi di mercato in obblighi concreti per gli operatori dominanti. Il suo fulcro è il principio di proporzionalità: l'AGCOM «sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato». Questa formulazione non è meramente retorica. Il principio di proporzionalità implica che tra più misure ugualmente idonee a risolvere un fallimento di mercato, l'Autorità deve scegliere quella che produce il minor impatto sulla libertà d'impresa dell'operatore soggetto all'obbligo. Un obbligo di semplice trasparenza informativa è meno restrittivo di un obbligo di non discriminazione nei prezzi, che a sua volta lo è meno di un obbligo di separazione contabile, che è meno invasivo della separazione funzionale o strutturale. Il ricorso alle misure più invasive è giustificato solo quando quelle meno restrittive si siano rivelate insufficienti.
Il catalogo degli obblighi imponibili
Il primo comma richiama gli articoli 80-85 e 87, 91 come contenitore degli obblighi che l'AGCOM può imporre. Si tratta di un elenco tassativo: trasparenza (art. 80), non discriminazione (art. 81), separazione contabile (art. 82), accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (art. 83), accesso agli elementi di rete e risorse correlate (art. 84), controllo dei prezzi e contabilità dei costi (art. 85), trattamento normativo delle reti ad altissima capacità (art. 87), imprese esclusivamente all'ingrosso (art. 91). Il secondo comma precisa che questi obblighi possono essere imposti solo alle imprese designate come aventi significativo potere di mercato, salvo le eccezioni espressamente previste per obblighi applicabili erga omnes o derivanti da impegni internazionali. Questo tassatività è una garanzia per gli operatori: nessun obbligo regolamentare specifico può essere imposto senza la previa designazione come dominante e senza che rientri nell'elenco previsto dalla legge.
La procedura per obblighi atipici e il ruolo della Commissione europea
Il terzo comma disciplina il caso eccezionale in cui l'AGCOM ritenga necessario imporre obblighi di accesso o interconnessione diversi da quelli dell'elenco tassativo. In tale ipotesi, non può procedere autonomamente: deve richiedere l'autorizzazione della Commissione europea, che si pronuncia secondo la procedura consultiva dell'articolo 118 della direttiva UE 2018/1972. Questa previsione riflette la logica della direttiva europea: il catalogo degli obblighi è armonizzato a livello comunitario, e le deroghe richiedono un controllo centralizzato per evitare che singoli Stati membri adottino misure distorsive del mercato interno.
I requisiti di contenuto e la flessibilità in caso di nuovi sviluppi di mercato
Il quarto comma elenca le caratteristiche che gli obblighi imposti devono possedere: devono dipendere dal tipo di problema identificato nell'analisi; devono essere proporzionati con riferimento ai costi e ai benefici; devono essere giustificati alla luce degli obiettivi del Codice; devono essere imposti previa consultazione. Il sesto comma introduce un meccanismo di flessibilità dinamica particolarmente rilevante: l'AGCOM non deve aspettare il ciclo quinquennale di revisione per adeguare gli obblighi ai nuovi sviluppi del mercato. Se emergono accordi commerciali, investimenti in coinvestimento o altri sviluppi che alterano le dinamiche competitive, l'Autorità può riesaminare e modificare gli obblighi anche prima della scadenza del ciclo di analisi, garantendo che la regolamentazione rimanga sempre adeguata alle condizioni di mercato.
Casi pratici
Caso 1: Scelta proporzionata degli obblighi per un operatore dominante nel mercato broadband
L'AGCOM, a conclusione dell'analisi di mercato, designa Alfa S.p.A. come detentrice di significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso fisico wholesale. Valutando le misure disponibili secondo il principio di proporzionalità, constata che l'obbligo di trasparenza e non discriminazione già esistente non ha prodotto risultati sufficienti: persistono disparità di trattamento tra le proprie divisioni retail e gli operatori alternativi. Decide quindi di aggiungere un obbligo di separazione contabile che rende trasparenti i prezzi di trasferimento interni, senza ricorrere alla separazione funzionale — misura più invasiva — riservata ai casi in cui gli obblighi più miti si siano dimostrati del tutto inefficaci.
Caso 2: Modifica degli obblighi a seguito di accordi di coinvestimento
Alfa S.p.A. e l'operatore Beta S.r.l. stipulano un accordo di coinvestimento nella realizzazione di una nuova rete in fibra ottica. L'AGCOM valuta che l'accordo, se correttamente strutturato, modifica le dinamiche competitive nel mercato interessato in modo tale da rendere alcuni obblighi di accesso non più proporzionati. Avviata la consultazione pubblica, l'Autorità adegua gli obblighi di Alfa in relazione alle porzioni di rete oggetto del coinvestimento, mantenendo quelli sulla rete preesistente. La modifica è adottata prima della scadenza del ciclo quinquennale, sfruttando la flessibilità prevista dal sesto comma.
Caso 3: Richiesta alla Commissione europea per un obbligo atipico
L'AGCOM, nell'analisi di un mercato particolarmente distorto, ritiene che nessuno degli obblighi elencati dagli articoli 80-85 sia sufficiente a risolvere il problema di accesso individuato e valuta di imporre un obbligo innovativo di condivisione attiva delle infrastrutture mobili. Trattandosi di un obbligo non rientrante nel catalogo tassativo, avvia la procedura prevista dal terzo comma, presentando alla Commissione europea una richiesta motivata con un'analisi dettagliata delle ragioni che rendono necessario l'obbligo atipico. La Commissione esamina la proposta, sente il BEREC e adotta una decisione che autorizza l'imposizione dell'obbligo con alcune modifiche suggerite per garantire la compatibilità con il quadro regolatorio europeo.
Domande frequenti
Quali obblighi può imporre l'AGCOM a un operatore dominante?
L'elenco è tassativo e comprende: obblighi di trasparenza (art. 80), non discriminazione (art. 81), separazione contabile (art. 82), accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (art. 83), accesso agli elementi di rete (art. 84), controllo dei prezzi (art. 85), trattamento delle reti ad altissima capacità (art. 87) e obblighi specifici per imprese solo all'ingrosso (art. 91). Obblighi diversi richiedono l'autorizzazione della Commissione europea.
Un operatore non designato come dominante può essere soggetto a obblighi regolamentari?
In linea generale no: gli obblighi specifici degli articoli 80-91 sono riservati alle imprese designate come aventi significativo potere di mercato. Tuttavia esistono obblighi applicabili erga omnes — come quelli derivanti dalle autorizzazioni generali o da impegni internazionali — che riguardano tutti gli operatori a prescindere dalla loro posizione di mercato.
Come può un operatore dominante ottenere la modifica o la revoca degli obblighi a suo carico?
Può farlo dimostrando, nelle consultazioni pubbliche o attraverso la propria istanza, che le condizioni di mercato sono cambiate e che gli obblighi esistenti non sono più proporzionati. L'AGCOM può intervenire anche fuori dal ciclo quinquennale se i nuovi sviluppi del mercato — come accordi di coinvestimento o investimenti infrastrutturali significativi — rendono gli obblighi non più adeguati.
Cosa si intende per 'modo meno intrusivo' nel contesto della proporzionalità?
Significa che tra più misure ugualmente idonee a risolvere il problema di concorrenza identificato, l'AGCOM deve scegliere quella che produce il minor impatto sulla libertà d'impresa dell'operatore. Un obbligo di trasparenza è meno intrusivo di uno di non discriminazione, che lo è meno della separazione contabile, che a sua volta lo è meno della separazione funzionale.
Vedi anche