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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • AGCOM incoraggia e, se necessario, garantisce un adeguato accesso, interconnessione e interoperabilità, promuovendo concorrenza, reti ad altissima capacità, investimenti e vantaggi per gli utenti finali.
  • L'Autorità può imporre obblighi simmetrici di accesso, interconnessione e interoperabilità a qualsiasi operatore che controlli l'accesso agli utenti finali, nonché ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale privi di numero con significativa diffusione.
  • AGCOM può imporre l'accesso al cablaggio interno agli edifici fino al primo punto di concentrazione, e in casi eccezionali anche oltre, per superare ostacoli fisici o economici insormontabili.
  • Può essere imposta la condivisione di infrastrutture passive o attive e il roaming localizzato quando sia indispensabile per la copertura e non esistano alternative economicamente sostenibili.
  • Tutti gli obblighi imposti devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, e sono sottoposti a revisione quinquennale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 D.Lgs. 259/2003 — Poteri e competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L’Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre: a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto; b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi; d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall’Autorità, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto: a) nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali; b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’ articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l’Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l’obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L’Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L’Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che: a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall’articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l’Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità; b) l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

5. In deroga al comma 4, lettera a), l’Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L’Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l’Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L’Autorità tiene conto dei seguenti fattori: a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali; b) l’uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni; d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi; e) l’innovazione tecnologica; f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.

7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l’Autorità può tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.

8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L’Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. L’Autorità comunica l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

9. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall’articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

10. L’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete di cui all’articolo 73. articolo precedente articolo successivo

Commento

AGCOM come garante dell'accesso: tra incoraggiamento e obbligo

L'articolo 72 del Codice delle comunicazioni elettroniche è la norma centrale dei poteri di AGCOM in materia di accesso e interconnessione, e costituisce la cerniera tra il regime simmetrico (applicabile a tutti gli operatori) e il regime asimmetrico (applicabile solo agli operatori con significativo potere di mercato, disciplinato dagli artt. 79 e seguenti). La norma delinea un approccio graduato: l'Autorità «incoraggia» in primo luogo l'accesso negoziato volontario, e solo se necessario «garantisce» l'accesso imponendo obblighi. L'obiettivo finale — massimo vantaggio per gli utenti finali — è conseguito attraverso la promozione di efficienza, concorrenza sostenibile, reti ad altissima capacità e innovazione. La norma enfatizza anche l'accessibilità per le PMI: gli orientamenti pubblici di AGCOM sulle procedure di accesso e interconnessione devono essere comprensibili e accessibili anche agli operatori di piccole dimensioni.

Gli obblighi simmetrici: dal punto a punto all'interoperabilità

Il comma 2 elenca le tipologie di obblighi che AGCOM può imporre a qualsiasi operatore soggetto ad autorizzazione generale che controlli l'accesso agli utenti finali, indipendentemente dalla sua quota di mercato. La prima tipologia (lettera a) è l'obbligo di interconnessione per garantire la connettività da punto a punto (end-to-end): ogni utente deve poter comunicare con ogni altro, indipendentemente dall'operatore di appartenenza. La seconda tipologia (lettera b) è l'obbligo di interoperabilità dei servizi: i servizi di comunicazione elettronica di operatori diversi devono poter comunicare tra loro. La terza tipologia (lettera c) riguarda specificamente i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione (le applicazioni di messaggistica come WhatsApp, Signal, Telegram) che abbiano un significativo livello di copertura e diffusione: in casi giustificati, AGCOM può imporre loro l'interoperabilità, ma solo dopo che la Commissione europea abbia riscontrato una notevole minaccia alla connettività end-to-end nell'Unione e abbia adottato misure di attuazione. La quarta tipologia (lettera d) riguarda l'accesso alle risorse correlate per i servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale.

L'accesso al cablaggio interno agli edifici

Il comma 4 disciplina una tematica cruciale per lo sviluppo delle reti FTTH (fiber to the home): l'accesso al cablaggio interno agli edifici e alle risorse correlate. AGCOM può imporre obblighi di accesso al cablaggio fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, che nella pratica delle reti in fibra è solitamente l'armadio di distribuzione nel seminterrato o nei locali tecnici di un condominio. L'obbligo può essere esteso a soggetti che non siano fornitori di reti di comunicazione — tipicamente il proprietario dell'immobile o il condominio — se la duplicazione del cablaggio sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. In casi estremi, quando l'obbligo limitato al primo punto di concentrazione non sia sufficiente a superare ostacoli fisici o economici insormontabili, AGCOM può estendere l'obbligo fino a un punto più vicino agli utenti finali, commercialmente sostenibile per chi richiede l'accesso. L'esenzione dall'obbligo è prevista quando l'operatore incumbent mette a disposizione di qualsiasi impresa un'alternativa economicamente sostenibile di accesso a una rete ad altissima capacità.

La condivisione delle infrastrutture mobili e il roaming localizzato

Il comma 6 disciplina un istituto di grande attualità per la copertura delle aree rurali: la condivisione delle infrastrutture passive o attive per i servizi che comportano l'uso dello spettro radio, e il roaming localizzato (la possibilità per gli utenti di un operatore senza copertura in un'area di connettersi alla rete di un altro operatore presente in quella zona). AGCOM può imporre questi obblighi solo se ricorrono condizioni stringenti: l'obbligo deve essere stato previsto in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro, la copertura degli utenti finali deve essere gravemente carente o assente, e non devono esistere alternative economicamente sostenibili. La norma privilegia la condivisione delle infrastrutture passive (tralicci, siti); la condivisione delle infrastrutture attive (antenne, sistemi radio) può essere imposta solo quando le sole infrastrutture passive non siano sufficienti.

Casi pratici

Caso 1: Obbligo di interoperabilità per un'app di messaggistica con 20 milioni di utenti

Un'applicazione di messaggistica italiana conta venti milioni di utenti attivi mensili e non permette la comunicazione con utenti di altre piattaforme. La Commissione europea riscontra che la mancanza di interoperabilità tra servizi di messaggistica è una notevole minaccia alla connettività end-to-end nell'Unione e adotta misure di attuazione. AGCOM, dopo la consultazione prevista dall'art. 72, impone all'app italiana l'obbligo di interoperabilità ai sensi del comma 2, lettera c): gli utenti di altre app di messaggistica devono poter inviare messaggi agli utenti dell'app italiana. La piattaforma ha un anno di tempo per implementare le API necessarie.

Caso 2: Accesso al cablaggio in fibra di un condominio per un secondo operatore

L'operatore Alfa ha cablato con fibra ottica un grande condominio, passando i cavi nelle parti comuni fino al piano di distribuzione nell'armadio del seminterrato (primo punto di concentrazione). L'operatore Beta richiede l'accesso al cablaggio interno per offrire la propria rete agli inquilini dello stesso condominio senza dover posare nuovi cavi. Il proprietario dell'immobile si rifiuta di concedere l'accesso. AGCOM, verificata l'impossibilità tecnica e l'antieconomicità della duplicazione del cablaggio, impone al proprietario (non fornitore di reti) l'obbligo di accesso al cablaggio fino al primo punto di concentrazione a condizioni eque e ragionevoli, ai sensi del comma 4.

Caso 3: Roaming localizzato in una valle montana senza copertura

Una valle alpina ha copertura mobile solo dell'operatore Gamma, che ha posato l'unica stazione radio base sfruttando un diritto d'uso delle frequenze con obbligo di copertura. Gli utenti di Beta e Delta non hanno segnale nella valle. AGCOM valuta che le condizioni del comma 6 siano soddisfatte: l'accesso è gravemente carente, l'assegnazione dello spettro aveva previsto la possibilità di imporre il roaming, non esistono alternative economicamente sostenibili. AGCOM impone a Gamma l'obbligo di offrire il roaming localizzato agli operatori Beta e Delta alle condizioni di costo stabilite dall'Autorità, garantendo così la copertura a tutti gli utenti nella valle.

Domande frequenti

AGCOM può obbligare un'app di messaggistica a interconnettersi con le altre?

Sì, ma solo se la Commissione europea ha prima riscontrato una notevole minaccia alla connettività end-to-end nell'Unione e ha adottato misure di attuazione specifiche, e se l'app ha un significativo livello di copertura e diffusione. L'art. 72, comma 2, lettera c), e comma 3, subordina l'imposizione di questo obbligo a un procedimento europeo preventivo che garantisce la proporzionalità della misura.

Il proprietario di un condominio può impedire a un secondo operatore di usare i cavi già installati?

In certi casi no. L'art. 72, comma 4, consente ad AGCOM di imporre obblighi di accesso al cablaggio interno degli edifici anche ai proprietari che non siano fornitori di reti di comunicazione, quando la duplicazione del cablaggio sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. L'accesso deve avvenire a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

In un'area senza copertura mobile, AGCOM può obbligare un operatore a condividere la propria rete con i concorrenti?

Sì, nelle condizioni previste dal comma 6. L'obbligo di roaming localizzato o di condivisione dell'infrastruttura può essere imposto quando la copertura degli utenti finali è gravemente carente, l'obbligo era stato previsto in sede di assegnazione delle frequenze, e non esistono alternative economicamente sostenibili per i concorrenti.

Gli obblighi imposti da AGCOM in materia di accesso durano per sempre?

No. Il comma 8 prevede che AGCOM valuti i risultati degli obblighi imposti entro cinque anni dall'adozione di ciascuna misura, verificando se sia opportuno revocarli o modificarli alla luce dell'evolvere della situazione di mercato. Tutti gli obblighi sono soggetti a revisione periodica e devono restare proporzionati alle condizioni correnti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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