← Torna a Codice delle comunicazioni elettroniche
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ministero e AGCOM promuovono la concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni del mercato in tutte le decisioni sul rilascio, la modifica e il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio.
  • Le autorità possono limitare la quantità di spettro concessa a una singola impresa, riservare quote di spettro ai nuovi entranti, imporre obblighi di accesso all'ingrosso o di roaming come condizioni di uso.
  • Le autorità possono rifiutare nuovi diritti d'uso per evitare accumuli di spettro distorsivi, o modificare diritti esistenti per rimediare ex post a distorsioni da trasferimenti o accumuli.
  • Le decisioni concorrenziali sullo spettro devono basarsi su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni di mercato, tenendo conto degli effetti sugli investimenti degli operatori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 D.Lgs. 259/2003 — Concorrenza

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.

2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, allorché modificano o rinnovano diritti d’uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali: a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d’uso a un’impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d’uso a condizioni quali l’offerta di accesso all’ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili; b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l’assegnazione a nuovi entranti; c) rifiutare di concedere nuovi diritti d’uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d’uso dello spettro radio o all’autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso; d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d’uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell’Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza; e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d’uso dello spettro radio.

3. L’Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l’Autorità tiene conto dell’approccio all’analisi di mercato di cui all’articolo 78 comma 2.

4. Nell’applicare il comma 2 del presente articolo, l’Autorità agisce in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35. articolo precedente articolo successivo

Commento

La dimensione concorrenziale della gestione dello spettro

L'articolo 65 del Codice delle comunicazioni elettroniche introduce nella gestione dello spettro radio una dimensione esplicitamente concorrenziale. Se gli articoli precedenti hanno disciplinato la gestione tecnica ed economica dello spettro, questo articolo posiziona la tutela della concorrenza come obiettivo trasversale che permea ogni decisione regolamentare sulle frequenze: concessione, modifica, rinnovo, trasferimento. La norma riconosce implicitamente che lo spettro radio è un fattore produttivo indispensabile per la fornitura di servizi mobili, e che un operatore che accumuli una quantità eccessiva di frequenze rispetto ai concorrenti può sfruttare questo vantaggio per escludere la concorrenza o per ostacolare l'entrata di nuovi operatori. La gestione regolatoria dello spettro è quindi anche uno strumento di politica della concorrenza.

Le misure pro-competitive disponibili

Il comma 2 elenca le misure che Ministero e AGCOM possono adottare in sede di modifica o rinnovo dei diritti d'uso. La prima misura è la limitazione quantitativa: le autorità possono limitare la quantità di spettro che una singola impresa può detenere, o subordinare la detenzione di certe bande a condizioni di accesso all'ingrosso o di roaming. Questa è la regola del cosiddetto «spectrum cap»: un tetto massimo di spettro per operatore che impedisce a un singolo soggetto di monopolizzare le frequenze più preziose. La seconda misura è la riserva per i nuovi entranti: in situazioni di mercato specifiche, le autorità possono riservare una quota di spettro esclusivamente per operatori che non siano già presenti nel mercato, abbassando così le barriere all'entrata. La terza e quarta misura riguardano il blocco preventivo o il rimedio ex post: le autorità possono rifiutare nuovi diritti o imporre condizioni per evitare accumuli distorsivi, e possono modificare i diritti esistenti quando un trasferimento o un accumulo già avvenuto abbia prodotto distorsioni concorrenziali.

La valutazione prospettica e gli effetti sugli investimenti

Il comma 3 disciplina la metodologia della valutazione concorrenziale: l'Autorità deve fondare le proprie decisioni su una valutazione «oggettiva e prospettica» delle condizioni di concorrenza nel mercato, tenendo conto sia della necessità di mantenere o conseguire la concorrenza effettiva, sia dei probabili effetti delle misure sugli investimenti attuali e futuri. Quest'ultimo elemento è cruciale: misure regolatorie pro-competitive troppo aggressive possono scoraggiare gli investimenti in infrastrutture mobili, perché riducono la certezza dei ritorni per chi investe. La norma chiede alle autorità di trovare il giusto equilibrio tra la protezione della concorrenza e la promozione degli investimenti nel dispiegamento delle reti. La valutazione deve seguire l'approccio all'analisi di mercato dell'art. 78, comma 2, del Codice, che introduce metodologie rigorose per la valutazione del potere di mercato.

Casi pratici

Caso 1: Spectrum cap nella gara 5G: limitazione a 100 MHz per operatore

In occasione della gara per l'assegnazione delle frequenze 5G, AGCOM, valutata la struttura del mercato mobile italiano e la situazione della concorrenza, decide di applicare uno spectrum cap di 100 MHz per operatore nelle bande 700 MHz, 3,5 GHz e 26 GHz aggregate. L'operatore Alfa, che vorrebbe acquistare più lotti possibile per massimizzare la propria capacità di rete, contesta il cap al TAR, sostenendo che limita l'efficienza dell'uso dello spettro. AGCOM deve dimostrare che il cap è fondato su una valutazione obiettiva delle condizioni di mercato e che la misura è proporzionata all'obiettivo di mantenere una concorrenza effettiva tra almeno tre operatori infrastrutturati.

Caso 2: Riserva di spettro per un quarto operatore

AGCOM valuta che il mercato mobile italiano, concentrato in tre grandi operatori, abbia bisogno di un quarto operatore infrastrutturato per stimolare la concorrenza su prezzi e qualità. In previsione della gara per le frequenze 5G, AGCOM riserva un blocco da 80 MHz nella banda 3,5 GHz esclusivamente per un nuovo entrante che non abbia già infrastrutture mobili in Italia. L'unica candidatura idonea è quella di un operatore europeo che vuole entrare nel mercato italiano. La riserva consente al nuovo operatore di acquisire frequenze sufficienti a costruire una rete competitiva, abbassando la barriera all'entrata rappresentata dall'impossibilità di competere alle aste con gli operatori esistenti.

Caso 3: Modifica ex post di diritti per accumulo distorsivo

A seguito di fusioni e acquisizioni nel settore mobile, un operatore accumula complessivamente 120 MHz nelle bande core (700 MHz + 800 MHz + 900 MHz), mentre i concorrenti ne detengono al massimo 60 MHz. AGCOM, rilevata la distorsione concorrenziale ex art. 65, comma 2, lettera e), avvia un procedimento per la modifica ex post dei diritti d'uso. L'Autorità ordina all'operatore di cedere 30 MHz delle bande core entro dodici mesi, attraverso una procedura competitiva aperta, riequilibrando la distribuzione dello spettro nel mercato e ripristinando condizioni di concorrenza effettiva.

Domande frequenti

Esistono limiti alla quantità di frequenze che un operatore può acquistare?

Sì. AGCOM può applicare uno spectrum cap — un tetto massimo di spettro per operatore — sia nelle gare sia nei rinnovi dei diritti, quando la concentrazione di frequenze nelle mani di un solo soggetto rischi di distorcere la concorrenza. Il cap deve essere giustificato da una valutazione obiettiva delle condizioni di mercato e deve essere proporzionato all'obiettivo concorrenziale.

Le autorità possono riservare frequenze solo ai nuovi operatori?

Sì, in situazioni specifiche di mercato in cui la presenza di un nuovo operatore infrastrutturato sia necessaria per stimolare la concorrenza. L'art. 65, comma 2, lettera b), consente di riservare quote di spettro per l'assegnazione esclusiva ai nuovi entranti, a condizione che la misura sia giustificata dalla situazione specifica del mercato nazionale.

Le autorità possono modificare le frequenze già assegnate se il mercato si concentra eccessivamente?

Sì. Il comma 2, lettera e), dell'art. 65 consente alle autorità di modificare i diritti d'uso esistenti quando ciò sia necessario per porre rimedio ex post a distorsioni concorrenziali dovute a trasferimenti o accumuli di diritti. Si tratta di una misura estrema, subordinata a una valutazione rigorosa dell'impatto sulla concorrenza e a procedure che garantiscano i diritti degli operatori coinvolti.

Come le autorità bilanciano la tutela della concorrenza con la promozione degli investimenti?

Il comma 3 impone una valutazione prospettica che tenga conto sia della necessità di concorrenza sia dei probabili effetti sugli investimenti. Misure pro-competitive troppo rigide rischiano di scoraggiare gli investimenti in reti mobili; misure troppo permissive rischiano di consolidare oligopoli. Le autorità devono documentare questo bilanciamento nella motivazione delle proprie decisioni, che è sindacabile dal TAR.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.