- I diritti d'uso individuali dello spettro radio sono rilasciati dal Ministero a richiesta di ogni impresa titolare di autorizzazione generale, nel rispetto dei principi di uso efficiente delle risorse.
- I diritti sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate; la diffusione radiotelevisiva può beneficiare di deroghe per obiettivi di interesse generale.
- Le procedure di selezione si basano su criteri di ammissibilità oggettivi, predefiniti e non discriminatori; il Ministero può richiedere ai candidati informazioni sulla loro capacità di rispettare le condizioni.
- Il Ministero comunica tempestivamente ai richiedenti l'esito della procedura; i termini per il rilascio dei diritti sono stabiliti dal Codice e non possono essere superati senza motivazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 61 D.Lgs. 259/2003 — Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, comma 1, lettera c), dell’articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.
2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’articolo 58.
3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l’Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell’Unione europea.
4. Il Ministero esamina le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.
5. Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.
6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l’articolo 67, comma 9, e l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni generali
- Articolo 61 L. 184/1983: Sostituzione dell'art. 299 c.c.: cognome dell'adottato adulto
- Art. 61 Reg. (UE) 2024/1689 — Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 61 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 61 D.Lgs. 159/2011 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
- Art. 61 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
Commento
La concessione dei diritti d'uso individuali: un procedimento a misura di mercato
L'articolo 61 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina il procedimento per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio, completando il quadro normativo che l'art. 59 ha impostato con la scelta del regime di autorizzazione e l'art. 60 ha dettagliato con la disciplina delle condizioni. La concessione dei diritti d'uso individuali è il momento in cui lo Stato, attraverso il Ministero, alloca formalmente a specifici operatori il diritto esclusivo di usare determinate frequenze radio. Si tratta tipicamente del momento culminante di procedure competitive — gare, aste, beauty contest — in cui più operatori si contendono una risorsa scarsa. L'articolo detta le regole procedurali che governano queste procedure, assicurando che si svolgano in modo equo, trasparente e pro-competitivo.
Il presupposto: l'autorizzazione generale preesistente
Il comma 1 stabilisce il presupposto soggettivo: i diritti d'uso individuali possono essere rilasciati solo alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 11 del Codice. Un soggetto che non abbia già l'autorizzazione generale — il regime base che abilita alla fornitura di reti e servizi di comunicazione — non può ottenere diritti d'uso individuali dello spettro. Questo requisito garantisce che lo spettro non venga allocato a soggetti senza la capacità tecnica e organizzativa per gestire reti di comunicazione.
Le procedure aperte e non discriminatorie
Il comma 2 stabilisce che i diritti d'uso individuali devono essere concessi mediante «procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate». Questi requisiti procedurali, che rispecchiano quelli dell'art. 58 per i piani di assegnazione, si applicano specificamente alle gare per le frequenze: le regole della procedura devono essere pubblicate in anticipo (trasparenza), devono essere applicate uguali a tutti i partecipanti (non discriminazione), devono essere adeguate all'obiettivo perseguito (proporzionalità) e devono consentire la partecipazione di qualsiasi operatore idoneo (procedure aperte). L'eccezione riguarda la diffusione radiotelevisiva: per i fornitori di contenuti radiotelevisivi il Ministero, sentita l'Autorità, può stabilire criteri specifici e, ai sensi del comma 3, può anche derogare ai requisiti delle procedure aperte quando ciò sia necessario per conseguire obiettivi di interesse generale (come il pluralismo dell'informazione o la diversità culturale).
I criteri di selezione e la valutazione dei candidati
Il comma 4 disciplina le procedure di selezione competitiva, prevedendo che i criteri di ammissibilità siano obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni che saranno associate ai diritti. Questo requisito di predeterminazione dei criteri è fondamentale: un operatore che partecipa a una gara per le frequenze 5G deve sapere in anticipo sulla base di quali parametri verrà valutato — capacità finanziaria, piano di copertura, esperienza tecnica, offerta economica — senza che il Ministero possa modificare i criteri durante la procedura. Il Ministero e l'Autorità possono richiedere ai candidati tutte le informazioni necessarie per valutarne la capacità di soddisfare le condizioni associate ai diritti. Questa facoltà consente di escludere dalla procedura i candidati che non abbiano la solidità finanziaria o tecnica per rispettare gli obblighi di copertura e di uso minimo previsti dalle condizioni.
Casi pratici
Caso 1: Gara per le frequenze 5G: esclusione di un operatore non qualificato
Il Ministero lancia una procedura per l'assegnazione di diritti d'uso nella banda 3,5 GHz per il 5G. Le condizioni prevedono obblighi di copertura dell'85% della popolazione entro cinque anni. Un nuovo entrante, la società Alfa, presenta domanda ma non ha ancora l'autorizzazione generale ex art. 11. Il Ministero esclude Alfa dalla procedura ai sensi del comma 1 dell'art. 61: il prerequisito dell'autorizzazione generale non è soddisfatto. Alfa impugna l'esclusione al TAR, ma il TAR la rigetta: la norma è chiara nel richiedere l'autorizzazione generale come condizione di ammissibilità.
Caso 2: Assegnazione diretta di frequenze per la diffusione televisiva
Il Ministero, nell'ambito del piano di assegnazione per il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione (DVB-T2), assegna alcune frequenze televisive senza procedura di gara aperta, ricorrendo all'eccezione del comma 3 dell'art. 61. La motivazione è il conseguimento di obiettivi di interesse generale: garantire il pluralismo dell'informazione televisiva e la continuità del servizio alle emittenti locali storiche. Un operatore di telecomunicazioni mobili contesta l'assegnazione, sostenendo che avrebbe potuto usare quelle frequenze per il 5G. Il TAR valuta se la deroga alle procedure aperte sia giustificata dall'obiettivo di interesse generale addotto dal Ministero e se le frequenze assegnate alle emittenti fossero effettivamente necessarie a tale scopo.
Caso 3: Richiesta di informazioni finanziarie nella procedura di selezione
Il Ministero richiede ai candidati alla gara per le frequenze mobili 5G di produrre, entro trenta giorni dall'avvio della procedura, il bilancio degli ultimi tre esercizi, un piano industriale quinquennale e una garanzia bancaria a copertura degli obblighi di copertura. L'operatore Beta contesta la richiesta della garanzia bancaria, ritenendola sproporzionata. Il TAR verifica se la richiesta sia proporzionata rispetto alle condizioni associate ai diritti d'uso: considerato che i diritti richiedono investimenti per centinaia di milioni di euro e che la garanzia è calibrata sugli obblighi di copertura, il TAR ritiene la richiesta ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art. 61.
Domande frequenti
Chiunque può partecipare a una gara per le frequenze mobili?
Solo le imprese che hanno già ottenuto l'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 11 del Codice. Un soggetto che vuole partecipare a una gara per le frequenze 5G deve prima ottenere l'autorizzazione generale, che è il presupposto soggettivo per il rilascio di diritti d'uso individuali.
Come si decidono i vincitori di una gara per le frequenze?
Sulla base di criteri di selezione oggettivi, predefiniti e pubblicati prima dell'apertura della procedura: capacità finanziaria, piano di copertura, offerta economica e altri parametri specificati nel bando. I criteri non possono essere modificati durante la gara. L'art. 61 impone che siano trasparenti, non discriminatori e proporzionati alle condizioni associate ai diritti d'uso.
Le emittenti televisive ottengono le frequenze con le stesse regole degli operatori mobili?
Non necessariamente. Il comma 3 dell'art. 61 consente deroghe alle procedure aperte per i fornitori di servizi di diffusione radiotelevisiva quando ciò sia necessario per conseguire obiettivi di interesse generale (pluralismo dell'informazione, diversità culturale). In questi casi il Ministero può assegnare le frequenze con procedure diverse dalla gara concorrenziale ordinaria.
Entro quanto tempo il Ministero deve rispondere a una domanda di diritti d'uso?
Il Codice prevede termini specifici per le diverse procedure. In generale, le procedure di selezione devono essere condotte con tempestività, e il Ministero deve comunicare ai richiedenti l'esito nei termini previsti dalla normativa. Il mancato rispetto dei termini può essere impugnato davanti al TAR per inerzia dell'amministrazione.
Vedi anche