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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per realizzare e mantenere reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea lungo le autostrade in concessione, all'interno delle reti di recinzione.
  • La servitù autostradale è imposta con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Ministro delle Infrastrutture, entro quindici giorni dalla richiesta e previa valutazione dell'indennità da parte dell'Agenzia del Territorio.
  • Prima del decreto è obbligatorio il tentativo di bonario componimento tra operatore e concessionario autostradale.
  • Se il concessionario autostradale modifica la sede per esigenze di viabilità, i costi di spostamento degli impianti di rete sono a carico dell'operatore se la modifica riguarda il sedime autostradale; a carico del concessionario se riguarda impianti già realizzati fuori dal sedime.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 D.Lgs. 259/2003 — Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all’interno delle reti di recinzione.

2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Prima della emanazione del decreto d’imposizione della servitù, il Ministero trasmette all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy emana il decreto d’imposizione della servitù entro quindici giorni dalla richiesta dell’intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell’indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

5. L’inizio del procedimento per l’imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell’autostrada, previo, in ogni caso, parere dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente sull’ammontare dell’indennità da corrispondere per la servitù stessa.

6. Qualora il concessionario proprietario dell’autostrada dovesse provvedere all’allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l’esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell’autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

8. Qualora l’esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica già realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell’autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell’autostrada riconosce all’Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio. articolo precedente articolo successivo

Commento

Le reti di comunicazione lungo le autostrade

L'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina un caso specifico e tecnicamente rilevante per le infrastrutture di rete: l'occupazione del percorso autostradale per la posa di reti di comunicazione elettronica. Le autostrade rappresentano corridoi naturali privilegiati per la posa di cavi in fibra ottica in lunga distanza, in quanto garantiscono percorsi continui, spesso lineari, su tutto il territorio nazionale. I cavi posati lungo le autostrade consentono di creare l'ossatura delle reti di backbone su cui transitano i grandi volumi di traffico tra i principali nodi di rete nazionali. La norma disciplina le condizioni e le modalità attraverso cui i concessionari autostradali — soggetti privati che gestiscono l'autostrada in forza di una concessione statale e ne sono spesso proprietari — devono consentire agli operatori di reti pubbliche di occupare le fasce laterali del loro percorso.

Il regime della servitù autostradale

Il comma 1 stabilisce il presupposto: la sede idonea per la posa delle reti è ubicata «lungo il percorso delle autostrade, all'interno delle reti di recinzione», vale a dire nella fascia compresa tra la carreggiata e la recinzione esterna del sedime autostradale. Il comma 2 prevede che la servitù sia imposta con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Ministro delle Infrastrutture: si tratta quindi di un provvedimento ministeriale, non di un decreto dell'autorità espropriante locale come nel caso delle servitù ordinarie ex art. 53. Il coinvolgimento di due ministri riflette la sensibilità del tema: le autostrade sono infrastrutture strategiche il cui assetto dipende da valutazioni di politica dei trasporti e di sicurezza della circolazione, che devono essere bilanciate con l'interesse allo sviluppo delle reti di comunicazione.

La procedura: valutazione dell'indennità e decreto entro quindici giorni

Il comma 3 prevede che prima del decreto ministeriale il Ministero trasmetta all'Agenzia del Territorio il piano di massima dei lavori. L'Agenzia, sentite le parti, esprime parere sull'entità dell'indennità da corrispondere al proprietario dell'autostrada, calcolata sull'effettiva diminuzione del valore del fondo, sull'onere imposto e sul contenuto della servitù. Il comma 4 stabilisce un termine perentorio di grande importanza: il Ministro emana il decreto di imposizione della servitù entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Questo termine breve (quindici giorni) riflette la consapevolezza legislativa che i ritardi nei lavori lungo le autostrade hanno impatti significativi sui costi di costruzione e sulla pianificazione degli operatori. Il comma 5 impone il tentativo obbligatorio di bonario componimento tra operatore e concessionario autostradale prima dell'avvio del procedimento di imposizione: come per tutte le procedure espropriative, il dialogo volontario è preferito alla coercizione.

La ripartizione dei costi di spostamento in caso di lavori autostradali

I commi 6, 7 e 8 affrontano una questione pratica frequente: i cavi posati lungo le autostrade possono dover essere spostati quando il concessionario effettua lavori di ampliamento, ristrutturazione o modifica della sede autostradale. Il comma 6 impone al concessionario di avvisare tempestivamente il proprietario dei cavi, inviando la descrizione dettagliata delle opere da eseguire. La ripartizione dei costi segue una logica di responsabilità per le conseguenze dei propri lavori: il comma 7 prevede che se la modifica riguarda il sedime autostradale (il cui occupante è, in senso lato, l'operatore di comunicazione), i costi di spostamento degli impianti di rete sono a carico dell'operatore, che dovrà trasferire i propri cavi nella nuova sede messa a disposizione dal concessionario. Il comma 8, invece, stabilisce che se la modifica del sedime autostradale interessa impianti di rete già realizzati al di fuori del sedime stesso, i costi di spostamento sono a carico del concessionario autostradale. In questo secondo caso, il concessionario deve anche riconoscere all'operatore il diritto di passaggio sul nuovo tratto di sedime autostradale occupato per effetto dello spostamento.

Casi pratici

Caso 1: Posa di cavi in fibra lungo l'autostrada del Sole: accordo fallito e decreto ministeriale

L'operatore Alfa S.p.A. deve posare cavi in fibra ottica lungo un tratto di autostrada in concessione per collegare due data center. Il tentativo di accordo con il concessionario autostradale fallisce perché le parti non trovano un'intesa sull'indennità. Alfa chiede al Ministero l'imposizione della servitù ai sensi dell'art. 55. Il Ministero trasmette all'Agenzia del Territorio il piano di massima dei lavori; l'Agenzia fissa l'indennità sulla base della diminuzione del valore del fondo. Il Ministero emana il decreto di imposizione entro quindici giorni, previo deposito dell'indennità da parte di Alfa. I lavori di posa possono iniziare.

Caso 2: Spostamento di cavi per allargamento dell'autostrada

Il concessionario autostradale Beta deve ampliare una corsia dell'autostrada, e i lavori di allargamento del sedime interessano un tratto di cavi in fibra posati dall'operatore Gamma all'interno della recinzione autostradale. Beta avvisa tempestivamente Gamma ai sensi del comma 6, allegando la descrizione dettagliata delle opere. Poiché i cavi sono all'interno del sedime autostradale, i costi di spostamento nella nuova sede sono a carico di Gamma (comma 7). Beta mette a disposizione di Gamma la nuova sede sul sedime ampliato, e Gamma organizza i lavori di ricollocamento a proprie spese.

Caso 3: Cavi fuori dal sedime coinvolti da lavori autostradali

L'operatore Tizio ha posato cavi su un terreno laterale all'autostrada, fuori dalla recinzione, con regolare servitù sul fondo privato. A seguito di lavori di adeguamento geometrico dell'autostrada, il sedime viene allargato e invade il tratto dove Tizio ha i cavi. Il concessionario deve spostare anche i cavi di Tizio. Ai sensi del comma 8, le spese di spostamento sono a carico del concessionario. Inoltre, il concessionario deve riconoscere a Tizio il diritto di passaggio sul nuovo tratto di sedime autostradale occupato, così che i cavi possano essere riposati all'interno della nuova recinzione.

Domande frequenti

Un operatore telefonico può posare cavi dentro la recinzione di un'autostrada?

Sì. L'art. 55 consente l'occupazione di una sede idonea lungo le autostrade in concessione, all'interno delle reti di recinzione, per realizzare e mantenere reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. La servitù può essere concordata con il concessionario autostradale oppure imposta con decreto ministeriale se l'accordo non viene raggiunto.

In quanto tempo il Ministero deve emettere il decreto di servitù autostradale?

Entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o manutenzione, dopo essersi accertato del pagamento o deposito dell'indennità. Questo termine è perentorio: garantisce che i procedimenti di accesso alle infrastrutture autostradali non vengano inutilmente dilatati.

Se l'autostrada viene allargata e i cavi devono spostarsi, chi paga?

Dipende da dove si trovano i cavi. Se sono all'interno del sedime autostradale (tra carreggiata e recinzione), i costi di spostamento sono a carico dell'operatore di rete. Se sono fuori dal sedime ma vengono comunque coinvolti dai lavori di ampliamento, i costi sono a carico del concessionario autostradale, che deve anche riconoscere all'operatore il nuovo diritto di passaggio.

È obbligatorio tentare un accordo con il concessionario autostradale prima di chiedere il decreto ministeriale?

Sì. Il comma 5 dell'art. 55 impone il previo tentativo di bonario componimento tra operatore e concessionario. Solo dopo che tale tentativo sia andato fallito si può chiedere al Ministero l'imposizione coattiva della servitù. Come in tutte le procedure espropriative, il dialogo volontario è preferito alla coercizione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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