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Ultimo aggiornamento: 25 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e quelli esercitati dallo Stato hanno carattere di pubblica utilità per legge, ai sensi del T.U. Espropriazione (D.P.R. 327/2001).
  • Gli impianti privati possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy quando concorrono motivi di pubblico interesse.
  • Per acquisire i beni immobili o i diritti reali necessari alla realizzazione degli impianti, l'operatore può avviare la procedura espropriativa solo dopo il fallimento del tentativo di bonario componimento con i proprietari.
  • Per la locazione o concessione degli immobili destinati agli impianti di reti pubbliche si applicano le norme sulle locazioni di immobili urbani (artt. 38-39 della L. 392/1978).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 D.Lgs. 259/2003 — Pubblica utilità – Espropriazione e diritto di prelazione legale

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l’operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dell’autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l’emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. articolo precedente articolo successivo

Commento

La pubblica utilità come presupposto dell'espropriazione

L'articolo 51 del Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico il carattere di pubblica utilità, creando la condizione giuridica necessaria per l'applicazione del potere espropriativo previsto dal Testo Unico sull'espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). La qualificazione non è una mera scelta terminologica: nella tradizione del diritto amministrativo italiano, la «pubblica utilità» è il presupposto indefettibile che legittima la limitazione coattiva del diritto di proprietà privata — il bene più protetto dall'art. 42 della Costituzione — in favore di un interesse collettivo. Senza questa qualificazione legale, nessun operatore potrebbe acquisire coattivamente i beni immobili necessari a dispiegare le proprie reti nelle aree in cui i proprietari privati si rifiutino di trattare.

La pubblica utilità di legge per le reti pubbliche

Il comma 1 stabilisce che la pubblica utilità delle reti pubbliche è riconosciuta ope legis: non serve un provvedimento amministrativo che la dichiari caso per caso. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico — cioè le reti accessibili a chiunque, gestite da operatori autorizzati — e gli impianti esercitati direttamente dallo Stato hanno automaticamente il carattere di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 327/2001. La norma include anche «le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti»: condotti, pozzetti, edifici tecnici, impianti di energia ausiliaria. Questa formulazione ampia garantisce che la qualificazione di pubblica utilità copra l'intera infrastruttura necessaria al funzionamento della rete, non solo i cavi o i tralicci principali.

La pubblica utilità per decreto per le reti private

Il comma 2 prevede che anche le reti private possano essere dichiarate di pubblica utilità, ma in questo caso non automaticamente: è necessario un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, adottato quando «concorrano motivi di pubblico interesse». La diversità di regime tra reti pubbliche e private riflette una scelta di politica del diritto precisa: le reti pubbliche, per definizione accessibili a tutti, perseguono un interesse collettivo istituzionalmente riconosciuto; le reti private (ad esempio, le reti aziendali o le reti di aziende specifiche settoriali) hanno un interesse potenzialmente pubblico solo in certi casi particolari, che richiedono una valutazione discrezionale del Ministero.

La procedura espropriativa: il tentativo obbligatorio di accordo bonario

Il comma 3 disciplina il procedimento per l'acquisizione coattiva degli immobili o dei diritti reali (usufrutto, servitù, uso) necessari alla realizzazione degli impianti. L'operatore deve prima apporre il vincolo preordinato all'esproprio (fase propedeutica disciplinata dagli artt. 8-10 del D.P.R. 327/2001), poi tentare il bonario componimento con i proprietari, il cui prezzo di vendita è valutato dagli uffici tecnici erariali (l'Agenzia del Territorio). Solo se il tentativo di accordo «sia andato fallito» o non sia stato possibile effettuarlo, l'operatore può avviare la procedura per il decreto di esproprio. Questa sequenza riflette il principio costituzionale che l'espropriazione è uno strumento estremo: la privazione coattiva della proprietà privata è giustificata solo quando il dialogo tra le parti non abbia prodotto risultati. Il requisito del previo tentativo bonario impedisce agli operatori di saltare direttamente all'espropriazione anche quando un accordo sarebbe raggiungibile, e tutela i proprietari privati da acquisizioni coattive premature.

La locazione degli immobili: il rinvio alla legge sull'equo canone

Il comma 4 prevede che, quando l'operatore non acquista ma prende in locazione o in concessione gli immobili destinati agli impianti di reti pubbliche, si applicano gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (la cosiddetta «legge sull'equo canone», ancorché nel settore commerciale il canone sia ora libero). Gli artt. 38 e 39 disciplinano rispettivamente la prelazione del conduttore nell'acquisto dell'immobile e il diritto di riscatto in caso di alienazione a terzi senza offrire la prelazione. Il rinvio a queste norme garantisce agli operatori che occupano immobili in locazione una certa stabilità nel possesso: il diritto di prelazione impedisce che l'immobile venga ceduto a terzi senza darne comunicazione all'operatore, che potrebbe così perdere il sito tecnico che ospita apparati di rete critici.

Casi pratici

Caso 1: Espropriazione di un fondo per la posa di un cavo in fibra ottica

L'operatore Alfa S.p.A. deve posare un cavo in fibra ottica in fibra che attraversa un fondo agricolo privato di proprietà di Tizio. Alfa offre a Tizio un'indennità per la costituzione di una servitù di passaggio, valutata dall'Agenzia delle Entrate come da procedura. Tizio rifiuta l'offerta ritenendola insufficiente. Avendo esaurito il tentativo di bonario componimento, Alfa può chiedere all'autorità espropriante di avviare il procedimento per l'imposizione coattiva della servitù ai sensi degli artt. 51-53 del Codice e del D.P.R. 327/2001. L'ente avvia il procedimento, determina l'indennità di esproprio, e, in caso di mancato accordo, deposita l'indennità e impone la servitù con provvedimento.

Caso 2: Diritto di prelazione sull'immobile che ospita un nodo di rete

L'operatore Beta occupa in locazione un locale tecnico dove sono installati gli apparati di un nodo di distribuzione della rete in fibra. Il proprietario dell'immobile, Caio, decide di vendere l'intero edificio a un fondo immobiliare. Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del Codice, in combinato con l'art. 38 della L. 392/1978, Beta ha il diritto di prelazione nell'acquisto del locale. Caio deve notificare a Beta le condizioni della vendita e il prezzo concordato con il fondo. Beta, valutata la strategicità del sito, esercita il diritto di prelazione acquistando l'immobile alle stesse condizioni offerte al fondo, garantendosi così la continuità operativa del nodo di rete.

Caso 3: Dichiarazione di pubblica utilità per una rete privata industriale

Una grande acciaieria ha realizzato una rete di comunicazione privata per il controllo dei processi produttivi su un'area industriale che attraversa una striscia di terreno privato di terzi. A seguito dell'espansione dello stabilimento, la società chiede al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di dichiarare di pubblica utilità l'impianto privato ai sensi dell'art. 51, comma 2, adducendo motivi di interesse pubblico connessi alla sicurezza dei lavoratori e alla continuità dei processi critici. Il Ministero valuta la domanda e, riconosciuto il concorso di motivi di pubblico interesse, emette il decreto, abilitando la società ad avviare la procedura di espropriazione del terreno.

Domande frequenti

Un operatore telefonico può espropriare un terreno privato per posarci un cavo?

Sì, ma solo dopo aver tentato un accordo bonario con il proprietario, il cui esito sia stato negativo, e solo per le reti ad uso pubblico (che hanno la pubblica utilità riconosciuta per legge). L'operatore avvia la procedura espropriativa del D.P.R. 327/2001, che prevede la valutazione dell'indennità da parte dell'Agenzia delle Entrate e la possibilità per il proprietario di contestarla in sede giurisdizionale.

Le reti aziendali private hanno la pubblica utilità come le reti mobili?

No, non automaticamente. Le reti private possono essere dichiarate di pubblica utilità solo con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, quando concorrono motivi di pubblico interesse. La valutazione è discrezionale. Le reti pubbliche accessibili a tutti, invece, hanno la pubblica utilità riconosciuta direttamente dalla legge (art. 51, comma 1).

Se un operatore occupa in affitto un edificio per i propri apparati, può perdere il locale se il proprietario vende?

No senza essere preavvisato. L'art. 51, comma 4, rinvia agli artt. 38-39 della L. 392/1978: il proprietario che vuole vendere l'immobile deve offrire la prelazione all'operatore, che può acquistarlo alle stesse condizioni offerte al terzo acquirente. In mancanza di questa notifica, l'operatore ha il diritto di riscatto dell'immobile entro i termini previsti.

Cosa si intende per 'tentativo di bonario componimento' prima dell'esproprio?

È la fase obbligatoria in cui l'operatore offre al proprietario privato un corrispettivo — valutato dagli uffici tecnici dell'Agenzia delle Entrate — per l'acquisto dell'immobile o la costituzione della servitù necessaria. Solo se il proprietario rifiuta l'offerta o se non è stato possibile avviare la trattativa, l'operatore può chiedere l'espropriazione coattiva. L'accordo bonario può riguardare sia la cessione della proprietà sia la costituzione di una servitù di passaggio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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