- Le autorità competenti possono imporre la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture di rete (tralicci, antenne, condotti, armadi) agli operatori che abbiano installato strutture su proprietà pubbliche o private tramite diritti legali o espropriazione.
- L'imposizione è consentita solo dopo una consultazione pubblica adeguata e solo nelle aree specifiche in cui la condivisione sia necessaria per proteggere l'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza o per ragioni di pianificazione urbanistica.
- AGCOM coordina il processo di condivisione e stabilisce le norme sulla ripartizione dei costi tra gli operatori condividenti.
- Gli operatori che pianificano scavi devono comunicare il progetto al SINFI; altri operatori interessati alla condivisione dello scavo possono concordare un piano comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto.
- Tutti i provvedimenti adottati devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 50 D.Lgs. 259/2003 — Coubicazione e condivisione di infrastrutture
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L’Autorità svolge i seguenti compiti: a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida; b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.
2. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l’effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l’operatore che ha già presentato il progetto, l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall’ articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l’ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall’articolo 49.
5. I provvedimenti adottati dall’Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 50 D.Lgs. 504/1995 — Inosservanza di prescrizioni e regolamenti
- Articolo 50 L. 184/1983: Cessazione della responsabilità genitoriale adottiva
- Art. 50 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA
- Art. 50 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 50 D.Lgs. 159/2011 — Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
- Art. 50 D.Lgs. 209/2005 — (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)
In sintesi
La condivisione delle infrastrutture come strumento di politica regolatoria
L'articolo 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche affronta uno dei temi più delicati della regolamentazione delle reti: la condivisione delle infrastrutture fisiche tra operatori concorrenti. Il principio sottostante è economicamente robusto: le infrastrutture passive delle reti di comunicazione (tralicci, antenne, condotti, pozzetti, edifici tecnici) presentano caratteristiche di monopolio naturale o quasi-monopolio nelle aree in cui è stato già esercitato un diritto di installazione su proprietà pubblica o privata. Costringere ogni operatore a costruire la propria infrastruttura fisica, oltre a moltiplicare i costi di dispiegamento, genera impatti ambientali, estetici e sulla salute pubblica superiori a quelli che deriverebbero dall'uso condiviso dell'infrastruttura da parte di più operatori. Da qui il potere delle autorità di imporre la coubicazione, disciplinato in modo dettagliato dall'articolo in commento.
I presupposti per l'imposizione della condivisione
Il potere di imposizione della coubicazione non è esercitabile liberamente, ma è condizionato a una serie di requisiti sostanziali e procedurali. Sul piano sostanziale, la condivisione può essere imposta solo per conseguire specifici obiettivi: tutela dell'ambiente, tutela della salute pubblica, tutela della pubblica sicurezza oppure raggiungimento degli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. Non basta dunque il generico interesse alla concorrenza o al risparmio dei costi degli operatori: ci deve essere un'esigenza di tutela di un bene pubblico specifico che giustifica la limitazione del diritto di esclusivo sull'infrastruttura. Sul piano procedurale, l'imposizione è preceduta da una consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate — operatori incumbent, nuovi entranti, comuni, associazioni ambientali — devono avere l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista. La condivisione può essere imposta «solo nelle aree specifiche» in cui è considerata necessaria: vale a dire, non si può imporre la condivisione indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale, ma solo dove la condivisione è indispensabile per raggiungere gli obiettivi della norma.
L'oggetto della condivisione
L'articolo elenca in modo non esaustivo gli elementi che possono formare oggetto di condivisione: terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri, strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione. L'elenco rivela la portata ampia della norma: non solo gli elementi più visibili (tralicci e antenne), ma anche tutti gli elementi passivi delle reti sia fisse (cavi, condotti, permutatori) sia mobili. La condivisione di un condotto vuoto, ad esempio, è un caso frequente: l'operatore che ha già posato un condotto interrato su suolo pubblico può essere obbligato a consentire agli altri operatori di inserirvi i propri cavi. Possono essere imposti anche «provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici»: una formulazione elastica che consente alle autorità di disporre misure organizzative (calendari di lavoro condivisi, protocolli di accesso) funzionali alla coubicazione.
Il ruolo di AGCOM e la ripartizione dei costi
AGCOM ha un doppio compito ai sensi del comma 1: coordina il processo di condivisione attraverso regolamenti o linee guida, e stabilisce le norme sulla ripartizione dei costi tra gli operatori. Quest'ultimo aspetto è cruciale: la condivisione forzata è accettabile solo se l'operatore che ospita il condividente viene adeguatamente compensato. Le norme di ripartizione dei costi devono assicurare che il proprietario dell'infrastruttura recuperi i costi sostenuti per realizzarla e mantenerla, mentre l'operatore ospitato paga un corrispettivo ragionevole e non discriminatorio. AGCOM ha elaborato nel tempo un corpus di regolamentazione sull'accesso alle infrastrutture che disciplina sia le modalità tecniche dell'accesso sia i criteri di determinazione dei corrispettivi.
Il coordinamento degli scavi e il piano comune
I commi 2, 3 e 4 affrontano una dimensione pratica della condivisione: il coordinamento degli scavi. Quando un operatore pianifica uno scavo per la posa di infrastrutture di rete, deve comunicare il progetto al SINFI. A partire da quella comunicazione, altri operatori hanno trenta giorni per chiedere di partecipare allo scavo con un piano comune, il che consente di sfruttare la trincea già aperta per posare simultaneamente i cavi di più operatori. Se gli operatori non raggiungono un accordo entro trenta giorni, l'ente pubblico rilascia i provvedimenti abilitativi seguendo il criterio della priorità delle domande: chi ha chiesto prima ottiene il permesso e procede. In ogni caso si applicano le procedure dell'art. 49 del Codice. Questo meccanismo di coordinamento ex ante è uno degli strumenti più efficaci per ridurre i costi di infrastruttura nelle reti di banda ultralarga: ogni scavo aperto è un'opportunità di condivisione che, se non sfruttata, si traduce in costi aggiuntivi per tutti gli operatori e in disagi ripetuti per i cittadini.
Casi pratici
Caso 1: Imposizione della coubicazione su traliccio in area protetta
In un'area naturale protetta, l'operatore Alfa S.p.A. ha installato un traliccio per la rete mobile avvalendosi del diritto di passaggio ai sensi del Codice. L'ente parco, per tutelare il paesaggio, chiede ad AGCOM di imporre la coubicazione dei tralicci degli altri operatori mobili sul traliccio di Alfa, evitando la proliferazione di nuove strutture nell'area. AGCOM avvia la consultazione pubblica prevista dall'art. 50; al termine, verificata la necessità della misura per la tutela ambientale, adotta la delibera di imposizione della coubicazione, con i corrispettivi determinati secondo i criteri stabiliti dall'Autorità. L'operatore Beta, che deve ampliare la propria copertura nell'area, utilizza il traliccio di Alfa pagando il corrispettivo stabilito da AGCOM.
Caso 2: Piano comune degli scavi in un'area industriale
L'operatore Gamma comunica al SINFI il progetto di posa di un condotto interrato per cavi in fibra in una zona industriale in sviluppo. Entro trenta giorni, l'operatore Delta legge la comunicazione sul SINFI e propone a Gamma di elaborare un piano comune degli scavi per posar i propri cavi nella stessa trincea. I due operatori raggiungono l'accordo: suddividono i costi dello scavo proporzionalmente alle dimensioni dei rispettivi cavi, riducendo i costi complessivi del 40%. Il piano comune viene presentato all'ente locale ai sensi dell'art. 49, che rilascia il provvedimento unico per entrambi.
Caso 3: Contestazione del corrispettivo di coubicazione
L'operatore Alfa, proprietario di un traliccio sul quale è stata imposta la coubicazione ai sensi dell'art. 50, applica a Beta un corrispettivo mensile che Beta ritiene eccessivo rispetto ai costi effettivi. Beta presenta istanza ad AGCOM per la determinazione del corrispettivo equo ai sensi dei criteri stabiliti dall'Autorità. AGCOM verifica i costi documentati da Alfa (costruzione, manutenzione, energia, assicurazione) e fissa un corrispettivo proporzionale al numero di operatori presenti sul sito, inferiore a quello richiesto da Alfa. Alfa è tenuta ad adeguarsi alla determinazione di AGCOM, non potendo opporre a Beta un prezzo superiore a quello regolamentare.
Domande frequenti
Un operatore di telefonia può essere costretto a condividere il proprio traliccio con un concorrente?
Sì, ma solo a determinate condizioni: deve esserci una consultazione pubblica preventiva, la condivisione deve essere necessaria per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza o ragioni urbanistiche, e può essere imposta solo nelle aree specifiche dove è necessaria. AGCOM coordina il processo e stabilisce i criteri di ripartizione dei costi, che devono assicurare all'operatore ospitante un'adeguata compensazione.
Chi stabilisce quanto paga un operatore per usare l'infrastruttura di un concorrente?
AGCOM stabilisce le norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà. I corrispettivi devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L'operatore che ospita il condividente non può applicare prezzi arbitrari o discriminatori, ma deve attenersi ai criteri regolamentari di AGCOM.
Cosa succede se un operatore non vuole condividere lo scavo con un concorrente?
Gli operatori hanno trenta giorni dalla comunicazione al SINFI per concordare un piano comune. Se non raggiungono un accordo entro tale termine, l'ente pubblico rilascia i provvedimenti abilitativi in base alla priorità delle domande: il primo che ha chiesto ottiene il permesso e procede autonomamente. Non vi è obbligo assoluto di condivisione dello scavo, ma solo un obbligo di tentare la negoziazione nel termine previsto.
Quali infrastrutture possono essere oggetto di condivisione forzata?
Un elenco molto ampio: terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione. In sostanza, tutti gli elementi passivi delle reti di comunicazione elettronica, sia fisse sia mobili. Possono essere imposte anche misure organizzative di coordinamento dei lavori pubblici.