- Gli impianti temporanei di telefonia mobile per emergenze, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni ed eventi possono essere installati con semplice comunicazione all'ente locale e all'ARPA, senza autorizzazione, a condizione che siano rimossi entro 120 giorni.
- L'impianto è attivabile se entro trenta giorni dall'invio della comunicazione l'ARPA non si pronuncia negativamente.
- Gli impianti temporanei con durata non superiore a sette giorni sono soggetti solo a comunicazione contestuale alla realizzazione, operante in deroga ai vincoli normativi vigenti.
- Gli impianti temporanei fino a 120 giorni non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rientrando tra gli interventi liberi ai sensi del D.P.R. 31/2017.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.Lgs. 259/2003 — Impianti temporanei di telefonia mobile
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’interessato all’installazione e all’attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all’Ente locale e, contestualmente, all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l’organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. articolo precedente articolo successivo
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Commento
La fattispecie degli impianti temporanei di telefonia mobile
L'articolo 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina una fattispecie procedurale specifica — gli impianti temporanei di telefonia mobile — che si distingue dagli impianti permanenti non solo per la durata, ma per la diversa valutazione del bilanciamento tra semplificazione amministrativa e tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli impianti temporanei rispondono a esigenze straordinarie e non ricorrenti: il potenziamento delle reti in occasione di manifestazioni sportive, concerti, grandi eventi, emergenze di protezione civile, picchi di traffico stagionali nelle zone turistiche. La loro natura intrinsecamente temporanea — devono essere rimossi al cessare delle necessità che li giustificano e, comunque, entro 120 giorni dalla collocazione — legittima un regime semplificato rispetto a quello previsto per le installazioni permanenti.
Il regime della comunicazione per gli impianti fino a 120 giorni
Per gli impianti temporanei destinati a permanere non più di 120 giorni, il comma 1 prevede un regime di comunicazione preventiva: l'interessato non deve chiedere un'autorizzazione né attendere il silenzio-assenso, ma presenta una comunicazione all'ente locale e, contestualmente, all'ARPA. L'ARPA dispone di trenta giorni per emettere un eventuale parere negativo; se non si pronuncia entro tale termine, l'impianto può essere attivato. Il parere negativo dell'ARPA — fondato sul mancato rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici — è l'unico ostacolo che può impedire l'attivazione: un ente locale che non gradisca l'impianto non può bloccarlo con atti amministrativi, salvo il caso di un parere negativo dell'ARPA che costituisca base per un provvedimento inibitorio.
L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica
Il comma 1 precisa espressamente che gli impianti temporanei fino a 120 giorni rientrano tra gli «interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica» di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (il regolamento che elenca gli interventi liberi dal punto di vista paesaggistico). Questa qualificazione è di grande importanza pratica: significa che anche in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), un impianto temporaneo fino a 120 giorni non richiede il preventivo nulla osta della Soprintendenza. L'esenzione dal vincolo paesaggistico dipende però dalla temporaneità effettiva: se l'impianto non viene rimosso entro 120 giorni, la fattispecie si trasforma retroattivamente in installazione permanente con tutte le conseguenze autorizzatorie del caso.
Il regime ultrasemplificato per gli impianti fino a sette giorni
Il comma 2 introduce un regime ancora più snello per gli impianti di durata non superiore a sette giorni: la comunicazione all'ente locale, all'ARPA e agli altri enti competenti va inviata «contestualmente alla realizzazione dell'intervento», cioè nel momento stesso in cui l'impianto viene installato, non prima. Si tratta di una notifica praticamente simultanea all'intervento, non di un atto preventivo. La norma aggiunge che questa disposizione «opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente»: una formula ampia che consente l'installazione immediata anche in aree soggette a vincoli urbanistici, edilizi o ambientali, purché la durata non superi i sette giorni e il rispetto dei limiti elettromagnetici sia garantito. Questo regime risponde alle esigenze delle operazioni di emergenza — dove ogni ora è critica — e degli eventi di breve durata nei quali non sarebbe possibile completare alcun procedimento autorizzatorio preventivo.
Casi pratici
Caso 1: Potenziamento della rete per un grande evento musicale
L'operatore Alfa S.p.A. deve installare tre celle mobili temporanee per gestire il traffico dati di un festival musicale che si svolge per quarantadue giorni in una zona collinare a scarsa copertura. Alfa presenta la comunicazione prevista dall'art. 47, comma 1, al Comune e all'ARPA regionale, allegando il progetto tecnico e la documentazione sul rispetto dei limiti elettromagnetici. L'ARPA non si pronuncia entro trenta giorni. Alfa attiva gli impianti, che devono essere rimossi entro 120 giorni dall'installazione. Poiché la zona è parzialmente soggetta a vincolo paesaggistico, Alfa verifica che l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica prevista dalla norma si applica agli impianti temporanei fino a 120 giorni.
Caso 2: Impianto di emergenza per alluvione con comunicazione contestuale
A seguito di un'alluvione che ha danneggiato le infrastrutture di rete in una zona montana, il Dipartimento della Protezione Civile coordina l'intervento dell'operatore Beta per installare stazioni mobili di telecomunicazione che ripristinino le comunicazioni per i soccorritori. L'urgenza non consente alcuna procedura preventiva. Beta installa le celle mobili di emergenza e invia contestualmente la comunicazione al Comune, all'ARPA e alla Prefettura ai sensi dell'art. 47, comma 2. La norma legittima questo approccio: per gli impianti con durata non superiore a sette giorni la comunicazione può essere contemporanea all'installazione, operando «in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».
Caso 3: Impianto temporaneo non rimosso nei termini: conseguenze
Tizio, responsabile di un operatore regionale, installa un'antenna temporanea per la stagione estiva in una località balneare, comunicando al Comune e all'ARPA ai sensi dell'art. 47. A stagione conclusa, l'antenna non viene rimossa entro 120 giorni. Il Comune, verificata la scadenza del termine, notifica a Tizio che l'impianto è ora da considerarsi permanente e privo di titolo abilitativo. Il Comune avvia un procedimento di ripristino ai sensi dell'art. 98 del Codice, ordinando la rimozione e irrogando una sanzione amministrativa. Tizio rimuove immediatamente l'impianto, ma la sanzione è comunque dovuta per l'installazione permanente de facto priva di autorizzazione.
Domande frequenti
Quanto tempo si può tenere un impianto di telefonia mobile temporaneo senza autorizzazione?
Fino a 120 giorni dal momento dell'installazione. Entro questo termine l'impianto deve essere rimosso. È sufficiente la comunicazione preventiva all'ente locale e all'ARPA; se l'ARPA non risponde negativamente entro trenta giorni, l'impianto può essere attivato. Superati i 120 giorni senza rimozione, l'installazione diventa di fatto permanente, con tutte le conseguenze autorizzatorie e sanzionatorie del caso.
Serve il permesso della Soprintendenza per un'antenna temporanea in zona vincolata?
No. L'art. 47, comma 1, prevede espressamente che gli impianti temporanei fino a 120 giorni rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017. Questo significa che anche in aree soggette a vincolo paesaggistico non serve il nulla osta della Soprintendenza, purché l'impianto venga effettivamente rimosso entro 120 giorni.
Per un impianto di emergenza che dura meno di una settimana bisogna avvisare prima il Comune?
No. Per gli impianti con durata non superiore a sette giorni l'art. 47, comma 2, consente di inviare la comunicazione contestualmente alla realizzazione dell'intervento, cioè nel momento dell'installazione. La norma deroga esplicitamente ai vincoli normativi vigenti, proprio per consentire interventi rapidi nelle emergenze.
L'ARPA può bloccare un impianto temporaneo?
Sì, se emette un parere negativo entro trenta giorni dalla comunicazione. Il parere negativo si fonda sul mancato rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dalla legge 36/2001. In presenza di parere negativo, l'ente locale è tenuto ad adottare un provvedimento inibitorio. Il silenzio dell'ARPA, invece, vale come assenso implicito.
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