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Ultimo aggiornamento: 6 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero e AGCOM devono tenere in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea in materia di armonizzazione delle comunicazioni elettroniche.
  • Le raccomandazioni europee di riferimento sono quelle adottate ai sensi dell'art. 38, par. 1, della direttiva (UE) 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).
  • Se le autorità nazionali decidono di discostarsi da una raccomandazione, sono tenute a comunicarlo formalmente alla Commissione con motivazione dettagliata.
  • L'obbligo di conformarsi o motivare il dissenso (principio del comply or explain) garantisce coerenza regolatoria nello Spazio europeo delle comunicazioni.
  • La norma è diretta alle autorità di regolamentazione e non ai privati operatori, ma il suo rispetto incide direttamente sull'ambiente normativo in cui essi operano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 D.Lgs. 259/2003 — Procedure di armonizzazione

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all’ articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni. articolo precedente articolo successivo

Commento

La funzione dell'articolo nel sistema di armonizzazione europeo

L'articolo 38 del Codice delle comunicazioni elettroniche costituisce la trasposizione nazionale del meccanismo di soft law europeo elaborato dalla Commissione per assicurare l'applicazione uniforme del Codice europeo (direttiva UE 2018/1972) nei singoli Stati membri. Il punto di partenza è il principio, ormai consolidato nel diritto dell'Unione, secondo cui la mera trasposizione formale di una direttiva non garantisce, da sola, la convergenza regolamentare: le autorità nazionali possono scegliere soluzioni tecniche o interpretative diverse, frammentando il mercato unico digitale. Per ovviare a questo rischio, la Commissione è legittimata ad adottare raccomandazioni — atti non vincolanti — che indicano le modalità preferite di attuazione delle singole disposizioni. L'Italia, attraverso il presente articolo, trasferisce nel proprio ordinamento l'obbligo procedurale di confrontarsi con tali raccomandazioni e di motivare pubblicamente l'eventuale scelta divergente.

Il meccanismo del comply or explain

Il comma 1 dell'articolo introduce per Ministero e AGCOM il meccanismo anglosassone del comply or explain: le autorità devono conformarsi alle raccomandazioni della Commissione o, qualora decidano di non farlo, informare la Commissione stessa fornendo motivazione. Questo meccanismo, già noto in altri settori regolati (governo societario, servizi finanziari), svolge qui una funzione di responsabilizzazione istituzionale: non vi è sanzione diretta per la difformità, ma la comunicazione obbligatoria alla Commissione crea un circuito di controllo e pressione che incentiva la convergenza. Sul piano pratico, le raccomandazioni della Commissione in materia di comunicazioni elettroniche coprono tipicamente aspetti di mercato (analisi di mercato, rimedi regolatori), accesso alle reti, sicurezza, portabilità del numero e qualità del servizio. Ogni raccomandazione ha un ancoraggio specifico nel Codice europeo — qui si fa riferimento all'art. 38, par. 1, della direttiva 2018/1972 — e il Ministero o l'Autorità ne devono valutare la pertinenza rispetto al quadro regolatorio nazionale.

Rapporto con le fonti vincolanti

È necessario distinguere le raccomandazioni di cui all'articolo 38 dalle fonti di diritto dell'Unione europea che producono effetti giuridici diretti e cogenti. I regolamenti europei (ad es. il regolamento roaming, il regolamento Open Internet) si applicano direttamente nell'ordinamento italiano senza necessità di recepimento e non ammettono deroghe; le decisioni della Commissione sulle frequenze armonizzate (adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE sullo spettro radio) vincolano gli Stati in punto di destinazione delle bande. Le raccomandazioni, invece, pur essendo formalmente non vincolanti, acquistano peso giuridico indiretto: la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha chiarito che i giudici nazionali sono tenuti a prenderle in considerazione nell'interpretazione del diritto interno, specie quando recepiscono atti vincolanti che le raccomandazioni specificano. Questo significa che un'autorità italiana che si discosti da una raccomandazione senza motivazione adeguata rischia non solo un rilievo in sede di dialogo con la Commissione, ma anche una censura giurisdizionale sul piano della coerenza interpretativa del diritto UE.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, la norma è rilevante in modo indiretto ma sostanziale. Quando il Ministero o AGCOM adottano provvedimenti regolamentari (delibere, determini, piani di assegnazione frequenze), gli operatori possono verificare se le autorità si siano conformate alle raccomandazioni della Commissione vigenti su quella specifica materia. In caso di scostamento non motivato, si apre un profilo di censura in sede di impugnazione del provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale o al Consiglio di Stato: il difetto di conformità alla raccomandazione, se non giustificato, può essere un indice di eccesso di potere o di violazione del principio di proporzionalità. Gli operatori più strutturati monitorano pertanto le raccomandazioni della Commissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e le confrontano con la prassi regolatoria nazionale, utilizzando tale verifica anche come leva negoziale nelle consultazioni pubbliche avviate da Ministero e AGCOM ai sensi dell'art. 8 del Codice.

Il ruolo del BEREC

Il meccanismo di armonizzazione dell'art. 38 si integra con il ruolo del BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), organismo che riunisce le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri. Il BEREC non adotta raccomandazioni vincolanti, ma pubblica linee guida, pareri e migliori prassi che orientano l'attività delle autorità nazionali e spesso precedono o accompagnano le raccomandazioni formali della Commissione. AGCOM partecipa attivamente ai lavori del BEREC, e i documenti prodotti da quest'ultimo costituiscono un parametro ulteriore di valutazione della ragionevolezza delle scelte regolatorie nazionali. Il quadro complessivo che emerge è dunque uno spazio di armonizzazione a geometria variabile: vincolante nelle sue fonti primarie (regolamenti, decisioni), orientativo ma esigente nelle sue fonti secondarie (raccomandazioni, linee guida BEREC), con un meccanismo di rendiconto pubblico che incentiva la convergenza pur salvaguardando le specificità nazionali.

Casi pratici

Caso 1: Recepimento parziale di una raccomandazione sulla qualità del servizio

AGCOM delibera nuovi indicatori di qualità del servizio broadband scegliendo di non adottare integralmente i parametri indicati in una raccomandazione della Commissione europea, ritenendo che la situazione del mercato italiano richiedesse soglie meno restrittive nella fase iniziale. Conformemente all'art. 38 del Codice, l'Autorità notifica alla Commissione la propria scelta divergente, allegando una relazione tecnica che illustra le ragioni economiche della difformità e fissa un calendario di graduale convergenza verso gli standard europei. La Commissione prende atto della comunicazione e ne avvia il monitoraggio nell'ambito del rapporto annuale sullo stato del mercato unico digitale.

Caso 2: Impugnazione di un provvedimento regolamentare per mancata considerazione delle raccomandazioni

L'operatore Alfa S.p.A. impugna davanti al TAR Lazio una delibera AGCOM che impone obblighi di accesso alla rete fissa con modalità difformi da quelle indicate in una raccomandazione della Commissione, senza che l'Autorità abbia provveduto a notificare alla Commissione le ragioni della scelta divergente. Alfa S.p.A. eccepisce la violazione dell'art. 38 del Codice e il difetto di istruttoria, sostenendo che la mancata considerazione della raccomandazione vizia il procedimento. Il TAR, pur riconoscendo la natura non vincolante della raccomandazione, censura l'assenza di qualsiasi motivazione sull'eventuale dissenso, rinviando la questione alla valutazione di proporzionalità del provvedimento.

Caso 3: Consultazione pubblica su standard tecnici di interfaccia

Il Ministero avvia una consultazione pubblica per la revisione delle specifiche tecniche delle interfacce di accesso alla rete in fibra ottica. Tizio, consulente tecnico di un'impresa fornitrice di apparati di rete, partecipa alla consultazione segnalando che le specifiche proposte si discostano da quelle indicate in una raccomandazione della Commissione europea aggiornata. Il Ministero, in esito alla consultazione, accoglie parzialmente le osservazioni, allineando le specifiche alla raccomandazione per i punti critici di interoperabilità e motivando le residue difformità nell'atto conclusivo del procedimento, in conformità all'art. 38 del Codice.

Domande frequenti

Le raccomandazioni della Commissione europea devono essere rispettate dal Ministero e da AGCOM?

Non si tratta di obblighi vincolanti in senso stretto, ma le autorità italiane devono tenere le raccomandazioni in 'massima considerazione'. Se decidono di discostarsene, devono comunicarlo formalmente alla Commissione con motivazione. Ignorare una raccomandazione senza spiegazione espone il provvedimento al rischio di censura giurisdizionale per difetto di istruttoria o motivazione.

Cosa succede se l'Italia non si conforma a una raccomandazione?

Non vi è una sanzione diretta. Tuttavia, il Ministero o AGCOM devono informare la Commissione europea della scelta divergente e motivarla. Questo meccanismo, noto come comply or explain, crea un circuito di controllo politico e reputazionale che nella pratica incentiva la convergenza verso gli standard europei.

Un operatore privato può contestare un provvedimento AGCOM che ignora una raccomandazione europea?

Sì. L'operatore può impugnare il provvedimento davanti al TAR Lazio deducendo la violazione dell'art. 38 del Codice e il difetto di motivazione rispetto alle indicazioni europee. La mancata considerazione delle raccomandazioni può costituire un sintomo di eccesso di potere o di violazione del principio di proporzionalità, anche se il giudice mantiene un ampio margine di valutazione sulla ragionevolezza delle scelte regolamentari.

Le raccomandazioni della Commissione sono diverse dai regolamenti europei?

Sì, profondamente. I regolamenti europei (come quelli sul roaming o sulla neutralità della rete) sono direttamente applicabili in Italia e vincolano tutti: autorità, operatori e utenti. Le raccomandazioni sono atti di soft law, formalmente non vincolanti, ma che producono effetti giuridici indiretti attraverso l'obbligo di considerazione e motivazione introdotto dall'art. 38.

Come si inserisce il BEREC in questo meccanismo?

Il BEREC affianca la Commissione nella produzione di documenti tecnici (linee guida, pareri, migliori prassi) che orientano le autorità nazionali. Pur non avendo potere normativo formale, le linee guida BEREC sono un parametro rilevante per valutare la ragionevolezza dei provvedimenti nazionali e spesso anticipano o integrano le raccomandazioni della Commissione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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