- Quando l'uso delle frequenze è armonizzato a livello UE e le condizioni di assegnazione sono già state concordate, il Ministero concede i diritti d'uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite dagli accordi e dalle disposizioni UE.
- Se è stata seguita una procedura di selezione comune a livello UE, non possono essere prescritte condizioni, criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune.
Testo dell'articoloVigente
Art. 36 D.Lgs. 259/2003 — Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione
- Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche delle notifiche
- Art. 36 Cod. Amb. — Abrogazioni e modifiche
- Art. 36 D.Lgs. 148/2015 — Comitato amministratore
- Art. 36 D.Lgs. 159/2011 — Relazione dell'amministratore giudiziario
Commento
L'assegnazione armonizzata: quando l'Europa decide prima dell'Italia
L'art. 36 disciplina un caso specifico ma sempre più frequente: quando l'UE ha già adottato misure di armonizzazione dello spettro radio, inclusa la procedura di selezione degli assegnatari, il Ministero italiano deve limitarsi ad applicare quelle misure senza aggiungere condizioni ulteriori. Questo articolo riflette la crescente armonizzazione europea nella gestione dello spettro, un processo accelerato dalla necessità di garantire la diffusione del 5G in modo coerente in tutta l'UE.
Il quadro di applicazione
L'art. 36 si applica quando si verificano cumulativamente tre condizioni: (1) l'uso delle frequenze radio è stato armonizzato (cioè esiste una decisione UE che stabilisce le condizioni armonizzate di disponibilità e uso della banda); (2) le condizioni e le procedure di accesso sono state concordate (cioè il quadro per la selezione degli assegnatari è già definito a livello europeo o internazionale); (3) le imprese da assegnare sono già state selezionate in conformità agli accordi internazionali e alle disposizioni UE. In questo caso, il Ministero concede i diritti d'uso semplicemente seguendo le modalità già definite.
Il divieto di condizioni supplementari
La parte più rilevante dell'art. 36 è il divieto di aggiungere condizioni supplementari: se è stata seguita una procedura di selezione comune a livello UE e i requisiti nazionali relativi al diritto d'uso in questione sono stati soddisfatti, il Ministero non può prescrivere condizioni, criteri o procedure aggiuntivi che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune. Questo divieto è funzionale all'efficacia del mercato unico dello spettro: se ogni Stato membro potesse aggiungere proprie condizioni alle procedure europee, si vanificherebbe l'obiettivo dell'armonizzazione. L'art. 36 va quindi letto come una norma di semplificazione e di garanzia per gli operatori che partecipano a procedure armonizzate: una volta soddisfatti i requisiti europei e nazionali, il titolo alla concessione del diritto d'uso è automatico e non può essere condizionato da valutazioni discrezionali ulteriori dell'amministrazione nazionale. Questa previsione si inserisce nel più ampio quadro di integrazione del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche, che tende a trasformare progressivamente le decisioni sull'assegnazione dello spettro da atti nazionali discrezionali a atti vincolati di applicazione di regole europee.
Casi pratici
Caso 1: L'assegnazione di frequenze satellitari armonizzate a livello UE
La Commissione europea adotta una decisione che armonizza l'uso della banda Ka (26.5-40 GHz) per i servizi satellitari broadband e identifica le condizioni di accesso per gli operatori satellitari. L'Italia deve applicare queste condizioni ai sensi dell'art. 36: il Ministero concede i diritti d'uso agli operatori satellitari che soddisfano le condizioni europee, senza poter aggiungere requisiti nazionali aggiuntivi come l'obbligo di server in Italia o particolari accordi commerciali con operatori italiani.
Caso 2: Il Ministero che vuole aggiungere obblighi di copertura alla procedura europea
Una procedura di selezione comune UE per l'assegnazione di frequenze per il 5G ha già definito le condizioni tecniche e gli assegnatari. Il Ministero vorrebbe aggiungere obblighi di copertura più stringenti rispetto a quelli previsti dalla procedura europea, per garantire la copertura delle zone alpine. L'art. 36 vieta di aggiungere condizioni che possano limitare, alterare o ritardare l'applicazione dell'assegnazione comune. Il Ministero dovrà trovare altri strumenti (come incentivi o obblighi di servizio universale) per perseguire l'obiettivo della copertura alpina.
Caso 3: L'operatore che si oppone a ritardi nell'assegnazione delle frequenze
Alfa S.p.A. ha soddisfatto tutti i requisiti della procedura di selezione comune UE per l'assegnazione di frequenze in una banda armonizzata. Nonostante ciò, il Ministero ritarda la concessione formale dei diritti d'uso a causa di procedure amministrative interne. L'art. 36 vieta condizioni o procedure supplementari che ritardino l'applicazione dell'assegnazione comune. Alfa S.p.A. può richiedere al Ministero il rispetto dei tempi previsti dalla procedura europea, e in caso di inerzia, adire il TAR per l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
Domande frequenti
L'art. 36 si applica a tutte le assegnazioni di frequenze o solo ad alcune?
Solo a quelle per cui sono stati soddisfatti cumulativamente i tre presupposti indicati nell'art. 36: armonizzazione dell'uso, accordo sulle condizioni di accesso e selezione delle imprese in conformità agli accordi internazionali e alle disposizioni UE. La maggior parte delle assegnazioni nazionali avviene attraverso procedure nazionali che possono includere condizioni aggiuntive; l'art. 36 è riservato ai casi in cui il processo decisionale è già avvenuto a livello europeo.
Cosa si intende per 'procedura di selezione comune' a livello UE?
Una procedura di selezione comune è un processo concordato tra più Stati UE (eventualmente tramite il RSPG) per selezionare congiuntamente gli operatori a cui assegnare specifiche frequenze armonizzate. L'art. 37 disciplina il caso specifico dell'autorizzazione congiunta per i diritti d'uso, che è un esempio tipico di procedura di selezione comune. Se tale procedura ha già identificato le imprese assegnatarie, l'art. 36 vieta agli Stati di aggiungere condizioni nazionali che ne limitino l'applicazione.
L'armonizzazione dello spettro limita la sovranità italiana sulla gestione delle frequenze?
Sì, in misura crescente. Il diritto UE sullo spettro radio è basato sulla decisione n. 676/2002/CE (Radio Spectrum Decision) e sulle misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione. Per le bande armonizzate, gli Stati non possono discostarsi significativamente dalle condizioni europee. Tuttavia, per le bande non armonizzate (destinate prevalentemente ai servizi nazionali) e per le decisioni procedurali sulle gare (durata delle licenze, importo base, obblighi di copertura), gli Stati mantengono un ampio margine di discrezionalità.
L'art. 36 è collegato all'art. 37 sull'autorizzazione congiunta?
Sì, sono norme complementari. L'art. 36 disciplina il caso ex post: quando una procedura di selezione comune è già avvenuta e ha già identificato i vincitori, il Ministero deve applicarla senza aggiungere condizioni. L'art. 37 disciplina invece il momento ex ante: come il Ministero e AGCOM possono partecipare allo sviluppo di procedure di autorizzazione congiunta con altri Stati UE, prima che vengano definiti gli assegnatari.
Vedi anche