- AGCOM contribuisce allo sviluppo del mercato interno UE collaborando con le autorità degli altri Stati, la Commissione europea e il BEREC per assicurare la piena applicazione della Direttiva 2018/1972.
- Prima di adottare misure sulle analisi di mercato, sull'identificazione del significativo potere di mercato o sugli obblighi di accesso che influenzino gli scambi UE, AGCOM notifica il progetto alla Commissione, al BEREC e alle altre autorità nazionali, con un periodo di sospensione di un mese.
- Se la Commissione solleva seri dubbi o la misura riguarda mercati rilevanti o imprese con significativo potere di mercato, il progetto è sospeso per ulteriori due mesi.
- In circostanze straordinarie, AGCOM può adottare provvedimenti temporanei cautelari con effetto immediato, comunicandoli subito alla Commissione e al BEREC.
Testo dell'articoloVigente
Art. 33 D.Lgs. 259/2003 — Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero e l’Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 4.
2. L’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l’Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell’ articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell’articolo 23, l’Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell’articolo 20, comma 3. L’Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi: a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all’ art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 78 comma 3 o 4; b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all’Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 4.
5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all’ articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l’Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.
6. L’Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.
7. L’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.
8. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
9. L’Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 33 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento dell'accisa sull'alcole
- Articolo 33 L. 184/1983: Ingresso irregolare di minori stranieri
- Art. 33 Reg. (UE) 2024/1689 — Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori
- Art. 33 Cod. Amb. — Oneri istruttori
- Art. 33 D.Lgs. 148/2015 — Contributi di finanziamento
- Art. 33 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
Commento
La dimensione europea della regolamentazione dei mercati
L'art. 33 disciplina il meccanismo di cooperazione e notifica che AGCOM deve seguire quando adotta misure di regolamentazione del mercato con potenziale impatto sugli scambi tra Stati UE. Si tratta di un elemento centrale del modello di governance del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: le decisioni nazionali sulle analisi di mercato, sulla designazione delle imprese con significativo potere di mercato (SMP) e sull'imposizione di obblighi di accesso devono essere coerenti a livello europeo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
L'obbligo di notifica alla Commissione e al BEREC (comma 3)
Il comma 3 prevede che AGCOM, prima di adottare misure che rientrano nell'ambito degli articoli su accesso, obblighi di trasparenza, non discriminazione e separazione funzionale (artt. 72, 75, 78, 79 o 93) e che influenzino gli scambi tra Stati UE, renda accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità degli altri Stati, con un termine di attesa di un mese. Il progetto deve essere adeguatamente motivato. Durante questo mese, la Commissione, il BEREC e le altre autorità possono presentare osservazioni che AGCOM deve tenere nella massima considerazione.
L'estensione a due mesi in caso di seri dubbi (comma 4)
Il termine di sospensione si estende a due mesi se la misura mira a identificare un mercato rilevante diverso da quelli previsti dalla Raccomandazione della Commissione, oppure a designare un'impresa come SMP in mercati rilevanti, oppure se la Commissione indica che il progetto può creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto UE. In questo secondo caso, AGCOM non può adottare il provvedimento per ulteriori due mesi dalla notifica, durante i quali coopera strettamente con Commissione e BEREC per trovare la misura più idonea.
La procedura in caso di raccomandazione Commissione (comma 5)
Se la Commissione adotta una decisione ai sensi dell'art. 32, par. 6, comma 1, lett. a) della Direttiva 2018/1972 (che richiede all'autorità nazionale di ritirare il progetto), AGCOM deve modificare o ritirare il progetto entro sei mesi dalla decisione. Se lo modifica, deve avviare una nuova consultazione pubblica ex art. 23 e notificarlo nuovamente alla Commissione.
I provvedimenti urgenti (comma 8)
Il comma 8 prevede la possibilità, in circostanze straordinarie, di adottare provvedimenti temporanei cautelari con effetto immediato, in deroga alle procedure dei commi 3 e 4, per salvaguardare la concorrenza o tutelare gli interessi degli utenti. I provvedimenti devono essere esaurientemente motivati e comunicati immediatamente alla Commissione, alle altre autorità nazionali e al BEREC. La loro eventuale proroga o definitività è soggetta alle procedure dei commi 3 e 4.
Casi pratici
Caso 1: AGCOM che notifica una delibera sull'accesso alla rete in fibra
AGCOM ha completato l'analisi del mercato all'ingrosso della banda larga e intende adottare una delibera che designa l'operatore dominante come impresa con SMP e gli impone obblighi di accesso alla rete in fibra. Poiché la delibera influenza gli scambi tra Stati UE (l'operatore ha accordi con operatori stranieri), AGCOM notifica il progetto alla Commissione, al BEREC e alle autorità degli altri Stati UE ex art. 33, comma 3. Il progetto deve essere sospeso per almeno un mese per permettere l'esame delle osservazioni.
Caso 2: La Commissione che solleva dubbi sulla compatibilità della delibera AGCOM
Dopo la notifica del progetto di delibera ex art. 33, la Commissione europea, entro il termine di un mese, comunica ad AGCOM i motivi per cui dubita seriamente della compatibilità del progetto con il diritto UE, in particolare per la definizione del mercato rilevante. Il comma 4 prevede che il progetto non possa essere adottato per ulteriori due mesi: AGCOM ha tre mesi complessivi per cooperare strettamente con Commissione e BEREC e trovare una soluzione alternativa.
Caso 3: Il provvedimento urgente in risposta a un blocco anticoncorrenziale
AGCOM rileva che un operatore dominante, in attesa della delibera definitiva sull'accesso, ha improvvisamente alzato le tariffe all'ingrosso in modo tale da rendere economicamente impossibile per gli operatori alternativi continuare a fornire i propri servizi ai clienti. Il danno è immediato. Il comma 8 dell'art. 33 consente ad AGCOM di adottare un provvedimento urgente che congela le tariffe ai livelli precedenti, comunicandolo immediatamente alla Commissione e al BEREC. Il provvedimento è valido per un massimo di tre mesi, prorogabili.
Domande frequenti
Tutte le delibere AGCOM devono essere notificate alla Commissione europea?
No, solo quelle che rientrano nell'ambito degli artt. 72, 75, 78, 79 o 93 del Codice (analisi di mercato, obblighi di accesso, separazione funzionale) e influenzino gli scambi tra Stati UE. Le delibere di tutela degli utenti, le misure di sanzione e i provvedimenti cautelari ordinari non rientrano nell'obbligo di notifica dell'art. 33.
La Commissione europea può bloccare una delibera di AGCOM?
Sì, in un caso specifico: se la misura proposta da AGCOM mira a identificare un mercato rilevante non previsto dalla Raccomandazione della Commissione o a designare un'impresa come SMP, la Commissione può adottare una decisione che richiede ad AGCOM di ritirare il progetto (ai sensi dell'art. 32, par. 6, lett. a) della Direttiva 2018/1972). In questo caso, AGCOM deve modificare o ritirare il progetto entro sei mesi dalla decisione della Commissione.
Cosa fa AGCOM se la Commissione esprime osservazioni ma non emette una decisione vincolante?
Il comma 6 dell'art. 33 prevede che AGCOM tenga nella massima considerazione le osservazioni della Commissione, del BEREC e delle autorità degli altri Stati. La formula 'massima considerazione' non è un obbligo assoluto di conformarsi: AGCOM può discostarsi dalle osservazioni, ma deve motivare adeguatamente tale scelta nel provvedimento finale, che deve essere comunicato alla Commissione.
I provvedimenti urgenti dell'art. 33 sono diversi da quelli dell'art. 32?
Sì. I provvedimenti urgenti dell'art. 33, comma 8, si collocano nel contesto della procedura di consolidamento del mercato interno e sono adottabili in deroga alle procedure di notifica UE (commi 3 e 4). I provvedimenti dell'art. 32, comma 8, invece, riguardano la vigilanza sull'osservanza delle condizioni delle autorizzazioni e sono adottabili in caso di rischio per la sicurezza pubblica o gravi problemi operativi ad altri fornitori. Le due norme hanno ambiti di applicazione distinti.
Vedi anche