- Ministero e AGCOM vigilano sul rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale e dei diritti d'uso; le imprese devono fornire le informazioni necessarie per la verifica.
- In caso di infrazione accertata, l'operatore ha 30 giorni per porre rimedio; solo se non lo fa, le autorità adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza.
- In caso di violazione grave e immediata per la sicurezza pubblica o di ostacolo alla prevenzione di reati, possono essere adottate misure provvisorie urgenti valide fino a 6 mesi.
- In caso di violazione grave o reiterata e misure precedenti rivelatesi inefficaci, le autorità possono sospendere o revocare i diritti di uso.
Testo dell'articoloVigente
Art. 32 D.Lgs. 259/2003 — Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a o
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2 e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall’articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto.
2. L’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l’inosservanza da parte di un’impresa delle restanti condizioni poste dall’autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2. La contestazione dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l’impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.
4. A tal fine, il Ministero e l’Autorità possono imporre: a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 30; b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finchè non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 78.
5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all’impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.
6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l’Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell’articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorità competente.
7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all’articolo 30 o revocando i diritti d’uso.
8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.
9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 28. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione
Commento
Il procedimento di verifica dell'osservanza: una procedura graduale
L'art. 32 disciplina la procedura che Ministero e AGCOM seguono per garantire che gli operatori rispettino le condizioni delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso dello spettro e delle risorse di numerazione, e gli obblighi specifici. Si tratta di una procedura progressiva, che prevede prima la contestazione e la possibilità di rimediare spontaneamente, poi l'adozione di misure correttive, e solo come ultima ratio la sospensione o la revoca dei diritti. Questo approccio graduato riflette il principio di proporzionalità e tutela gli operatori da interventi eccessivamente repentini e distruttivi per le loro attività.
La vigilanza e l'obbligo di informazione (comma 1)
Il comma 1 attribuisce a Ministero e AGCOM, per le rispettive competenze, il potere di vigilare e controllare il rispetto delle condizioni delle autorizzazioni e dei diritti d'uso. Gli operatori devono fornire, ai sensi dell'art. 21, le informazioni necessarie per la verifica: al Ministero per le condizioni delle autorizzazioni generali e i diritti d'uso, ad AGCOM per gli obblighi specifici ex art. 13, comma 2, e per le condizioni della lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'allegato 1.
La procedura contraddittoria (commi 2-4)
Il comma 2 prevede la contestazione dell'infrazione accertata all'impresa, con possibilità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dalla notifica. Se entro questo termine l'impresa non pone rimedio all'infrazione, il comma 3 consente alle autorità di adottare misure adeguate e proporzionate entro un termine ragionevole. Il comma 4 elenca le possibili misure: sanzioni pecuniarie ex art. 30 e, per le imprese con significativo potere di mercato inadempienti agli obblighi di accesso, ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio finché non siano soddisfatti gli obblighi.
Le misure provvisorie urgenti per la sicurezza pubblica (comma 8)
Il comma 8 introduce una deroga alla procedura graduale: quando Ministero o AGCOM abbiano prova di una violazione tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione di reati o da creare gravi problemi economici o operativi ad altri fornitori o utenti, le autorità possono adottare misure provvisorie urgenti. Le misure devono dare all'impresa la possibilità di esprimere osservazioni e proporre soluzioni. Sono valide per un massimo di tre mesi (prorogabili di altri tre mesi se le procedure non sono completate).
La revoca come ultima ratio (comma 7)
Il comma 7 prevede la revoca o la sospensione dei diritti di uso come misura di extrema ratio: in caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni delle autorizzazioni o dei diritti d'uso, e solo se le misure precedenti si siano rivelate inefficaci. La revoca non è quindi un'opzione immediata, ma il punto di arrivo di un procedimento che ha già visto l'applicazione di sanzioni e misure correttive senza successo.
Casi pratici
Caso 1: L'operatore mobile che non rispetta gli obblighi di copertura
AGCOM accerta che Alfa S.p.A. non ha rispettato gli obblighi di copertura geografica associati alla propria licenza 5G nel termine previsto. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, AGCOM notifica la contestazione ad Alfa S.p.A. e le concede 30 giorni per presentare osservazioni e rimediare all'infrazione. Alfa S.p.A. presenta un piano di rientro dettagliato, impegnandosi a completare la copertura entro sei mesi. AGCOM, ritenendo plausibile il piano, sospende le ulteriori misure in attesa dell'attuazione del piano stesso.
Caso 2: La misura urgente per un rischio di sicurezza pubblica
Un'inchiesta rivela che un operatore di telecomunicazioni satellite ha accidentalmente disabilitato un sistema di allarme pubblico in una zona ad alto rischio sismico, creando un rischio immediato per l'incolumità pubblica. Il comma 8 dell'art. 32 consente al Ministero di adottare misure provvisorie urgenti senza attendere i 30 giorni per le osservazioni dell'impresa: il Ministero impone immediatamente il ripristino del sistema di allarme, dando all'operatore la possibilità di presentare le proprie osservazioni nel frattempo.
Caso 3: La revoca dell'autorizzazione per violazioni reiterate
Beta S.r.l. ha ricevuto tre sanzioni amministrative in cinque anni per violazioni delle condizioni della propria autorizzazione generale. Le misure correttive imposte sono risultate inefficaci: le violazioni continuano. Il comma 7 dell'art. 32 prevede che in caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio, e misure precedenti rivelatesi inefficaci, le autorità possano sospendere o revocare i diritti di uso. Il Ministero avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione generale di Beta S.r.l.
Domande frequenti
L'operatore ha sempre 30 giorni per rimediare a un'infrazione prima che vengano adottate misure?
In linea di principio sì, ai sensi del comma 2. Fanno eccezione le situazioni di rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute, o quando l'infrazione ostacola la prevenzione di reati o crea gravi problemi ad altri fornitori o utenti: in questi casi il comma 8 consente misure provvisorie urgenti immediate, pur dando all'operatore la possibilità di esprimere osservazioni e proporre soluzioni.
Le misure provvisorie urgenti del comma 8 sono soggette a limiti di durata?
Sì. Il comma 8 prevede che le misure provvisorie siano valide per un termine massimo di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi se le procedure di attuazione non sono state completate. Le misure non possono quindi restare in vigore a tempo indeterminato: devono essere seguite dalla decisione definitiva all'esito del procedimento ordinario.
Cosa si intende per 'misure precedenti rivelatesi inefficaci' ai fini della revoca?
Il comma 7 prevede la revoca come ultima misura, dopo che le misure correttive adottate ai sensi del comma 3 (sanzioni pecuniarie, ingiunzioni) si siano rivelate inefficaci. In pratica, l'autorità deve aver già applicato sanzioni e ordinato la cessazione della violazione, ma l'operatore continua a violare le condizioni. Solo a questo punto la revoca è giustificata come estrema ratio.
Le misure dell'art. 32 sono impugnabili davanti al TAR?
Sì. Il comma 9 prevede espressamente che le imprese abbiano il diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi dell'articolo, secondo la procedura dell'art. 28 (ricorso al giudice amministrativo). Il rinvio all'art. 28 garantisce che le misure di osservanza, incluse quelle provvisorie urgenti del comma 8, siano soggette al controllo giurisdizionale del TAR Lazio.
Vedi anche