- Per controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica sugli obblighi del Codice, AGCOM adotta una decisione vincolante entro quattro mesi dalla richiesta di una delle parti.
- AGCOM può dichiararsi incompetente se entrambe le parti hanno espressamente rinunciato alla sua competenza in favore di altri mezzi di risoluzione.
- Le decisioni di AGCOM sono motivate, pubblicate sul sito istituzionale (nel rispetto della riservatezza), vincolanti dalla notifica e ricorribili in via giurisdizionale.
- La procedura ADR non preclude alle parti la possibilità di adire il giudice.
Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.Lgs. 259/2003 — Risoluzione delle controversie tra imprese
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell’imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all’Autorità.
2. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo
3. L’Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l’Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia. 3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorità adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo
4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa dall’Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni. 4. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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Commento
La competenza di AGCOM sulle controversie B2B
L'art. 26 disciplina la risoluzione delle controversie tra imprese nel settore delle comunicazioni elettroniche. È una disposizione di grande rilievo pratico perché definisce il forum privilegiato per la risoluzione dei conflitti tra operatori: controversie sull'accesso alla rete, sull'interconnessione, sui prezzi all'ingrosso, sulle condizioni contrattuali tra operatori. AGCOM ha la competenza principale, anche se le parti possono scegliere vie alternative.
La condizione per l'intervento di AGCOM e il termine di quattro mesi
Il comma 1 prevede che AGCOM intervenga a richiesta di una delle parti. Non è necessario che entrambe le parti siano d'accordo sull'intervento di AGCOM: una sola parte può attivare la procedura. AGCOM adotta la propria decisione vincolante entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione ad AGCOM nel corso della procedura. Il termine di quattro mesi è importante: per controversie commerciali urgenti (come un'interruzione del servizio di accesso alla rete), quattro mesi possono essere troppi, ma AGCOM può adottare provvedimenti provvisori urgenti in attesa della decisione definitiva.
La possibilità di dichiarare l'incompetenza
Il comma 2 prevede che AGCOM si dichiari incompetente se entrambe le parti hanno espressamente concordato altri mezzi di risoluzione della controversia (ad esempio, la clausola arbitrale in un contratto commerciale). La deroga deve essere espressa: non è sufficiente che le parti abbiano un contratto, ma devono aver concordato esplicitamente un meccanismo alternativo per la risoluzione delle controversie di questo tipo.
Le caratteristiche della decisione
Il comma 4 stabilisce che la decisione di AGCOM deve essere motivata, pubblicata sul sito istituzionale (nel rispetto delle norme sulla riservatezza commerciale) e ha efficacia dalla data di notifica alle parti. La decisione è ricorribile in via giurisdizionale (davanti al TAR Lazio), ma fino all'eventuale sospensiva giudiziaria resta vincolante. Il comma 5 ribadisce che la procedura ADR non preclude alle parti la possibilità di adire il giudice in qualsiasi momento. La pubblicazione sul sito AGCOM delle decisioni (con omissione delle parti riservate) ha anche un valore indiretto significativo: crea un corpus di precedenti che orienta le future trattative commerciali tra operatori, consentendo a tutti gli attori del mercato di comprendere come AGCOM interpreti le norme del Codice in materia di accesso e interconnessione. In questo senso, le decisioni dell'art. 26 svolgono una funzione para-regolatoria, chiarendo l'ambito degli obblighi esistenti senza che occorra necessariamente avviare una nuova procedura di regolamentazione ex ante.
Casi pratici
Caso 1: L'operatore alternativo che non ottiene l'accesso alla rete
Beta S.r.l., operatore alternativo di rete fissa, non riesce a ottenere dall'operatore dominante Alfa S.p.A. condizioni di accesso alla rete locale in fibra conformi agli obblighi regolamentari. Beta S.r.l. presenta istanza ad AGCOM ai sensi dell'art. 26, comma 1. AGCOM ha quattro mesi per adottare una decisione vincolante che definisca le condizioni di accesso. In caso di urgenza (ad esempio, il blocco dell'accesso causa perdita imminente di clienti), Beta S.r.l. può chiedere ad AGCOM anche l'adozione di provvedimenti provvisori.
Caso 2: Due operatori con clausola arbitrale nel contratto di interconnessione
Tizio e Caio, titolari di due operatori di rete mobile, hanno un contratto di interconnessione con clausola arbitrale che prevede il ricorso all'arbitrato della Camera arbitrale di Milano per qualsiasi controversia contrattuale. Nasce un disaccordo sulle tariffe di terminazione. Il comma 2 dell'art. 26 consente ad AGCOM di dichiararsi incompetente se entrambe le parti hanno espressamente derogato alla sua competenza: in presenza della clausola arbitrale accettata da entrambi, AGCOM deve riconoscere la prevalenza dell'arbitrato.
Caso 3: La controversia tra un MVNO e il suo hosting operator
Gamma S.r.l., operatore virtuale di rete mobile, ha una controversia con il proprio operatore ospitante (hosting operator) in merito alle condizioni di accesso alla rete concordate nel contratto MVNO. La controversia riguarda obblighi derivanti dall'accordo di accesso all'ingrosso. Gamma S.r.l. presenta istanza ad AGCOM che, ai sensi dell'art. 26, adotta una decisione vincolante entro quattro mesi. La decisione viene pubblicata sul sito AGCOM (con le informazioni riservate oscurate) ed è efficace dalla notifica.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra le controversie dell'art. 25 e quelle dell'art. 26?
L'art. 25 riguarda le controversie tra utenti finali (consumatori o imprese che usano servizi per i propri scopi) e operatori, relative ai contratti di servizio e ai diritti degli utenti finali. L'art. 26 riguarda le controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica sugli obblighi del Codice (tipicamente controversie all'ingrosso: accesso, interconnessione, condizioni commerciali B2B). Soggetto attivo diverso, natura della controversia diversa, procedure distinte.
AGCOM può adottare misure urgenti prima della decisione definitiva?
Il testo dell'art. 26 non prevede espressamente misure provvisorie, ma la possibilità è generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di AGCOM per casi di urgenza, analogamente a quanto previsto per le controversie transnazionali (art. 27, comma 3). In caso di urgenza comprovata (ad esempio, interruzione improvvisa del servizio di accesso che causa danni commerciali immediati), l'operatore può chiedere ad AGCOM l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti.
Le decisioni di AGCOM nelle controversie tra imprese sono immediatamente esecutive?
Sì. Il comma 4 stabilisce che la decisione 'ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate'. È immediatamente esecutiva, anche se ricorribile davanti al TAR Lazio. La presentazione del ricorso al TAR non sospende automaticamente la decisione: per ottenere la sospensiva, la parte che impugna deve chiedere un provvedimento cautelare al TAR, che lo concede solo in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
Cosa succede se una delle due parti non coopera nel procedimento di AGCOM?
Il comma 1 dell'art. 26 prevede che tutte le parti coinvolte siano tenute a prestare piena cooperazione ad AGCOM. La mancata cooperazione può essere sanzionata ai sensi dell'art. 30 del Codice (per la mancata trasmissione di informazioni o la mancata ottemperanza a ordini e diffide dell'Autorità). AGCOM può adottare la decisione sulla base delle informazioni disponibili se una delle parti si rifiuta di collaborare.
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