Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l’autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l’impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 13-bis.

5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: a) il nome del fornitore; b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell’Unione; c) l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro; d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire; g) gli Stati membri interessati; h) la data presunta di inizio dell’attività; i) l’impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l’autorizzazione generale; l) l’ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell’articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.

6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica per il tramite dell’Autorità, ciascuna notifica ricevuta. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48.

7. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’ articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La cessazione dell’esercizio di un’attività di rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L’operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all’Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.

9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d’uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell’esercizio dell’autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l’autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d’uso associati ai sensi dell’articolo 63.

10. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 14. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell’impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è libera: si accede al mercato con una semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Ministero, non con un atto concessorio.
  • L'impresa può iniziare a operare subito dopo la notifica; il Ministero ha 60 giorni per verificare i presupposti e, se del caso, vietare la prosecuzione dell'attività.
  • Le autorizzazioni generali durano fino a 20 anni e possono essere rinnovate; la cessazione dell'attività richiede un preavviso di almeno tre mesi agli utenti.
  • Le autorizzazioni generali possono essere cedute a terzi (anche parzialmente) con comunicazione al Ministero, che ha 60 giorni per opporsi per carenza dei requisiti del cessionario.
Indice dei contenuti

La liberalizzazione del mercato attraverso l'autorizzazione generale

L'art. 11 è uno degli articoli più importanti del Codice per chi intende operare nel mercato delle comunicazioni elettroniche: definisce il regime di accesso al mercato. A differenza del passato, quando operare nel settore richiedeva una concessione individuale discrezionale da parte dell'amministrazione, il regime attuale si basa sull'autorizzazione generale, che non è un atto concessorio ma un regime legale automaticamente applicabile a chiunque presenti la segnalazione prevista dal comma 4. Questa scelta riflette la liberalizzazione imposta dal diritto europeo: il mercato delle comunicazioni è aperto, e chi vuole entrarvi non deve chiedere il permesso, ma solo comunicare la propria intenzione.

Chi può accedere al mercato

Il comma 1 stabilisce che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera per tutti, salve le condizioni del Codice e le possibili limitazioni per i cittadini di Paesi extra-UE (solo in presenza di accordi di reciprocità) e le esigenze di difesa, sicurezza dello Stato e sanità pubblica. Il principio di reciprocità è rilevante per le imprese extraeuropee: se il loro Paese di origine applica condizioni di accesso equivalenti alle imprese italiane, esse possono operare in Italia alle stesse condizioni degli operatori europei.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Il comma 4 qualifica espressamente la notifica come segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990. Questo significa che l'impresa può iniziare a operare immediatamente dopo la presentazione, senza dover attendere un'autorizzazione espressa. La SCIA deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis e contiene le informazioni elencate al comma 5: nome del fornitore, status giuridico e numero di registrazione, indirizzo della sede principale, sito web, persona di contatto, descrizione dei servizi, Stati membri interessati, data di inizio attività, impegno al rispetto del Codice, ubicazione delle stazioni radioelettriche per chi accede a reti tramite access point.

La verifica del Ministero e il possibile divieto di prosecuzione

Il comma 7 prevede che il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, verifichi d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. Se la verifica è negativa, adotta con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, notificandolo entro il medesimo termine. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul proprio sito internet. Le imprese titolari di autorizzazione devono iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto da AGCOM.

La cessazione dell'attività e il preavviso agli utenti

Il comma 8 introduce un obbligo di tutela degli utenti: l'operatore che cessa l'attività deve informare gli utenti con un preavviso di almeno tre mesi (ridotto a un mese per la cessazione di un singolo profilo tariffario), dandone comunicazione contestualmente al Ministero e ad AGCOM. Questa previsione protegge gli utenti da cessazioni improvvise che potrebbero lasciarli senza servizio di comunicazione.

La durata delle autorizzazioni e la cedibilità

Il comma 9 fissa la durata massima delle autorizzazioni generali in 20 anni, con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno di validità. La durata è modulabile in funzione di eventuali diritti d'uso di frequenze o numerazione associati. Il comma 10 prevede la cedibilità dell'autorizzazione generale a terzi, anche parzialmente e in qualsiasi forma, tramite comunicazione al Ministero conformemente al modello dell'allegato n. 14. Il Ministero può opporsi entro 60 giorni per carenza dei requisiti del cessionario.

Casi pratici

Caso 1: La startup che vuole lanciare un servizio VoIP su numerazione italiana

Beta S.r.l. vuole lanciare un servizio di telefonia VoIP con numeri italiani. Il titolare si chiede quanti mesi dovrà aspettare per l'autorizzazione. L'art. 11 stabilisce che basta presentare la SCIA al Ministero tramite il portale dedicato: l'impresa può iniziare a operare immediatamente dopo la notifica. Il Ministero ha 60 giorni per vietare la prosecuzione in caso di carenza dei requisiti, ma l'operatività non è sospesa in attesa della verifica. Beta S.r.l. deve parallelamente iscriversi nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) presso AGCOM.

Caso 2: L'operatore che cede la propria rete a un concorrente

Alfa S.p.A. ha deciso di vendere la propria rete fissa regionale alla società Gamma S.r.l. Il comma 10 dell'art. 11 prevede che l'autorizzazione generale possa essere ceduta a terzi tramite comunicazione al Ministero. La comunicazione deve indicare le frequenze radio e i numeri oggetto di cessione e deve essere conforme al modello dell'allegato n. 14. Il Ministero ha 60 giorni per opporsi se Gamma S.r.l. non ha i requisiti necessari; in caso di silenzio, la cessione si intende accettata.

Caso 3: L'operatore che chiude un piano tariffario senza avvisare i clienti

Tizio, cliente di un operatore mobile, riceve senza preavviso una comunicazione che il piano tariffario che utilizza viene soppresso con effetto immediato. L'art. 11, comma 8, impone un preavviso di almeno un mese per la cessazione di un singolo profilo tariffario. L'operatore che non rispetta questo preavviso viola il Codice ed è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 30. Tizio può presentare reclamo all'operatore e, in mancanza di risposta, ricorrere ad AGCOM.

Domande frequenti

È necessaria un'autorizzazione specifica per ogni tipo di servizio di comunicazione elettronica?

In linea di principio no: l'autorizzazione generale copre la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica in modo ampio. Tuttavia, per determinate attività (come l'uso di frequenze radio specifiche o l'assegnazione di numeri del piano nazionale) è necessario richiedere appositi diritti d'uso individuali ai sensi degli artt. 59 e seguenti. Il Ministero può anche definire regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi.

Cosa succede se si inizia a operare senza presentare la SCIA?

Operare senza aver presentato la segnalazione di inizio attività è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 30, comma 3: da 30.000 a 2.500.000 euro, oltre al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi dovuti. Se l'attività non autorizzata riguarda impianti radioelettrici o di radiodiffusione, la sanzione è da 50.000 a 2.500.000 euro (comma 4 dell'art. 30).

Un operatore straniero (extra-UE) può operare in Italia?

Sì, ma con una limitazione: il comma 1 dell'art. 11 prevede che le disposizioni si applichino anche a cittadini o imprese di Paesi non UE solo nel caso in cui il loro Stato di appartenenza applichi condizioni di piena reciprocità alle imprese italiane nelle materie disciplinate dal Codice. Restano salvi i trattati internazionali cui l'Italia aderisce e le specifiche convenzioni bilaterali.

Quanto dura un'autorizzazione generale?

Al massimo 20 anni, con scadenza al 31 dicembre dell'ultimo anno di validità. La durata può essere superiore se è connessa alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio, risorse di numerazione o posizioni orbitali: in quel caso, l'autorizzazione generale può avere la stessa durata del diritto d'uso associato. Prima della scadenza, l'autorizzazione può essere rinnovata con nuova segnalazione, alle condizioni vigenti al momento del rinnovo.

L'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) è obbligatoria?

Sì. Il comma 7 dell'art. 11 prevede espressamente che le imprese titolari di autorizzazione generale siano tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto da AGCOM ai sensi dell'art. 1 della legge 249/1997. Il ROC è un registro pubblico che garantisce la trasparenza sugli operatori attivi nel mercato italiano delle comunicazioni.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.