Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 D.Lgs. 259/2003 – Separazione contabile e rendiconti finanziari

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero o l’Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro: a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali; b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.

3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell’Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a). articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il Ministero o AGCOM possono prescrivere la separazione contabile (o strutturale) alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e godono di diritti speciali o esclusivi in altri settori nello stesso Stato membro.
  • L'obbligo non si applica alle imprese con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro nelle attività di comunicazione elettronica nell'UE.
  • Le imprese che non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri PMI devono sottoporre i propri rendiconti a revisione contabile indipendente e pubblicarli.
Indice dei contenuti

La separazione contabile come strumento di trasparenza e antidiscriminazione

L'art. 17 disciplina due strumenti correlati: la separazione contabile e la revisione contabile indipendente. Entrambi servono a garantire trasparenza nella gestione delle imprese che operano contemporaneamente nel mercato delle comunicazioni elettroniche e in altri mercati dove godono di diritti speciali o esclusivi. L'obiettivo è evitare che i ricavi e i costi di queste imprese vengano contabilizzati in modo tale da sussidiare incrociata la loro attività nel settore delle comunicazioni elettroniche, distorcendo la concorrenza a danno degli operatori che non beneficiano di quei diritti speciali.

La separazione contabile (comma 1, lett. a))

La separazione contabile impone all'impresa di tenere una contabilità separata per le attività di comunicazione elettronica, come se fossero svolte da un soggetto con personalità giuridica distinta. Questo significa individuare tutti i fattori di costo e ricavo relativi alle attività di comunicazione elettronica, con la base del calcolo e i metodi di imputazione utilizzati, inclusa una ripartizione delle immobilizzazioni e dei costi strutturali. In pratica, l'impresa deve essere in grado di dimostrare quanto costa e quanto rende la sua attività nel settore delle comunicazioni elettroniche, indipendentemente dal resto del gruppo.

La separazione strutturale (comma 1, lett. b))

In alternativa alla separazione contabile, le autorità possono prescrivere la separazione strutturale: l'impresa crea un soggetto giuridicamente separato per le attività di comunicazione elettronica. Questa è una misura più radicale ma più efficace per eliminare il rischio di sussidi incrociati, perché crea barriere giuridiche (non solo contabili) tra le diverse attività. La separazione strutturale è quella che ha caratterizzato storicamente la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni in Europa, quando i vecchi monopolisti statali hanno dovuto separare la rete dall'attività commerciale.

La soglia di esenzione PMI

Il comma 2 introduce una deroga importante: l'obbligo di separazione non si applica alle imprese con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro nelle attività di comunicazione elettronica nell'UE. Questa soglia di esenzione riconosce che per le piccole imprese il costo della separazione contabile sarebbe sproporzionato rispetto al beneficio in termini di prevenzione delle distorsioni della concorrenza.

L'obbligo di revisione contabile per le imprese non societarie

Il comma 3 introduce un obbligo specifico per una categoria di imprese di comunicazione elettronica che non sono soggette ai requisiti del diritto societario (ad esempio, enti pubblici economici o soggetti giuridici non aventi forma di società di capitali) e non soddisfano i criteri PMI: devono far elaborare e sottoporre a revisione contabile indipendente i propri rendiconti finanziari e pubblicarli. La revisione deve avvenire in conformità delle norme UE e nazionali applicabili.

Casi pratici

Caso 1: La municipalizzata che fornisce acqua e internet

Alfa S.p.A. è una società interamente controllata da un comune che fornisce sia il servizio idrico (con diritti esclusivi) sia servizi internet fibra al pubblico. Il Ministero o AGCOM valutano se prescrivere la separazione contabile ai sensi del comma 1, lett. a), per evitare che le rendite del monopolio idrico sussidino i prezzi della fibra, penalizzando i concorrenti nel mercato delle comunicazioni. Se il fatturato di Alfa S.p.A. nelle attività di comunicazione supera i 50 milioni di euro nell'UE, l'esenzione del comma 2 non si applica.

Caso 2: Il grande operatore che risponde a una richiesta di separazione strutturale

AGCOM valuta se prescrivere a un grande operatore integrato (che possiede sia la rete di accesso sia i servizi al dettaglio) la separazione strutturale ai sensi del comma 1, lett. b). L'operatore, Tizio S.p.A., obietta che la separazione strutturale avrebbe costi enormi e non sarebbe necessaria in presenza di una buona separazione contabile. AGCOM deve valutare quale delle due misure sia proporzionata: la separazione strutturale è più efficace ma anche più costosa e invasiva.

Caso 3: L'ente non societario che deve pubblicare i rendiconti

Caio gestisce un consorzio di enti locali che fornisce connettività internet nelle zone rurali della propria Regione. Il consorzio non ha forma societaria e ha un fatturato di comunicazione elettronica superiore alla soglia PMI. Il comma 3 dell'art. 17 impone che il consorzio faccia elaborare i propri rendiconti finanziari e li sottoponga a revisione contabile indipendente, pubblicandoli successivamente. L'obbligo si applica anche alla separazione contabile eventualmente prescritta ai sensi del comma 1.

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di separazione contabile?

L'obbligo scatta quando le autorità (Ministero o AGCOM) lo prescrivono a un'impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica e contemporaneamente gode di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro. Non è un obbligo automatico per tutti gli operatori, ma una misura che le autorità possono imporre caso per caso.

La soglia dei 50 milioni di euro è calcolata sul fatturato totale o solo sulle comunicazioni?

Il comma 2 dell'art. 17 chiarisce che la soglia si riferisce al fatturato annuo 'nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione'. Non rileva quindi il fatturato totale dell'impresa (che può includere le attività in altri settori), ma solo quello relativo alle comunicazioni elettroniche a livello UE.

La separazione contabile e la separazione strutturale sono alternative?

Sì, per quanto riguarda le prescrizioni delle autorità: il comma 1 prevede che le autorità possano prescrivere la tenuta di contabilità separata (lett. a)) oppure, in alternativa, la separazione strutturale (lett. b)). Le imprese soggette alla prescrizione hanno quindi, in linea di principio, la scelta tra le due modalità, anche se nella pratica le autorità tendono a indicare quale soluzione preferiscono.

Chi deve pubblicare i rendiconti contabili ai sensi dell'art. 17?

Il comma 3 si applica alle imprese di comunicazione elettronica che non sono soggette ai requisiti del diritto delle società (non hanno forma di SpA, Srl, etc.) e non soddisfano i criteri PMI della normativa UE e nazionale. Questi soggetti devono far elaborare i propri rendiconti finanziari, sottoporli a revisione contabile indipendente e pubblicarli. L'obbligo si applica anche alla separazione contabile eventualmente prescritta.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.