- L'art. 400 istituisce uno schedario delle sospensioni e revoche della patente presso ogni ufficio provinciale della MCTC e ogni Prefettura, ai fini del calcolo della recidiva.
- Nello schedario vengono annotati i dati dell'ordinanza di sospensione (periodo, violazione, data di emissione) e i casi di revoca della patente, in ordine alfabetico per nome del titolare.
- L'iscrizione è obbligatoria appena l'ordinanza di sospensione o revoca viene emessa o comunicata, indipendentemente dalla nazionalità del titolare della patente.
- Lo schedario copre tutte le ordinanze di sospensione o revoca relative a violazioni commesse nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio, anche se il titolare è in possesso di patente straniera.
- La finalità è consentire l'applicazione dell'aumento di durata della sospensione in caso di recidiva nella stessa violazione, o la comminazione della revoca nei casi previsti dal Codice, ai sensi dell'art. 218, comma 3, del Codice della Strada.
Testo dell'articoloVigente
Art. 400 DPR 495/1992 — Sospensione della patente di guida in caso di recidiva
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura è istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonché gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione è fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione.
2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.
Commento
Il contesto normativo: la recidiva nelle sanzioni accessorie della patente
L'art. 400 del DPR 495/1992 è la norma regolamentare che rende operativa la previsione dell'art. 218, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), in tema di sospensione della patente di guida in caso di recidiva. L'art. 218 del Codice disciplina in via generale la sospensione della patente come sanzione accessoria, stabilendo — tra l'altro — che la reiterazione della medesima violazione da parte dello stesso conducente comporta un aumento della durata della sospensione già inflitta, ovvero la revoca della patente nei casi previsti dallo stesso Codice.
Perché questa previsione sia applicabile nella pratica, è necessario uno strumento informativo che consenta alle autorità competenti di verificare se il soggetto che commette una violazione sia già stato sanzionato per la stessa infrazione in passato. Questo strumento è lo schedario delle sospensioni e delle revoche istituito dall'art. 400, uno strumento pre-digitale — la norma è del 1992 — oggi in parte superato dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida (ANAG), ma tuttora rilevante come fondamento normativo dell'obbligo di registrazione.
La struttura e il contenuto dello schedario
Il comma 1 fissa la struttura dello schedario con precisione: esso viene istituito presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC (oggi Motorizzazione Civile, confluita nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e presso ogni Prefettura. La duplicazione non è ridondante: le due sedi hanno competenze diverse nel procedimento sanzionatorio — la Prefettura emette spesso le ordinanze-ingiunzione, la Motorizzazione Civile gestisce i dati tecnici del veicolo e della patente — e la presenza di schedari paralleli garantisce che entrambi abbiano accesso alle informazioni necessarie per verificare la recidiva.
L'organizzazione è alfabetica per nome del titolare della patente. In assenza di sistemi informatizzati centralizzati, l'ordine alfabetico era l'unico metodo pratico di consultazione rapida. La scelta di indicizzare per nome (anziché per numero di patente) aveva una logica operativa: nei verbali di contestazione il nome del soggetto è sempre presente e immediatamente disponibile, mentre il numero della patente poteva non essere annotato correttamente.
Le informazioni da registrare per ogni ordinanza di sospensione sono:
Nel caso di revoca della patente, viene effettuata «analoga annotazione»: la revoca è la misura più grave, perché a differenza della sospensione (temporanea) comporta la perdita definitiva dell'abilitazione alla guida, con necessità di sostenere nuovamente l'esame per riottenere la patente trascorso il periodo previsto dalla legge.
L'obbligo e i tempi di iscrizione
Il comma 1, in chiusura, fissa un obbligo operativo preciso: la Prefettura e l'ufficio provinciale della MCTC sono tenuti all'iscrizione nello schedario «appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione». Il termine «appena» non indica un lasso di tempo preciso in giorni, ma esprime l'immediatezza: l'iscrizione non può essere differita a comodo dell'ufficio, ma deve avvenire contestualmente all'emissione o alla comunicazione dell'ordinanza.
Questa tempestività è fondamentale ai fini della prevenzione della recidiva: se l'iscrizione viene ritardata e nel frattempo il soggetto commette la stessa violazione, l'ufficio che riceve il secondo verbale potrebbe non trovare traccia della sospensione precedente nello schedario, con il rischio di non applicare l'aggravante della recidiva. Il ritardo nell'iscrizione potrebbe quindi determinare l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione che non tenga conto della recidiva, o comunque una disfunzione nel sistema sanzionatorio.
L'ambito territoriale di competenza e i titolari di patente straniera
Il comma 2 precisa che nello schedario devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca relative a violazioni commesse nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio. La localizzazione delle infrazioni nel territorio di competenza è il criterio discretivo: lo schedario provinciale di Milano raccoglierà le ordinanze per violazioni commesse nella provincia di Milano, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla nazionalità del trasgressore.
La seconda parte del comma 2 è di particolare rilevanza: l'obbligo di annotazione sussiste «anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero». Questo significa che i conducenti stranieri — sia comunitari sia extracomunitari — sono soggetti allo stesso regime di registrazione. In caso di recidiva, l'autorità italiana può applicare l'aggravante nei confronti di un conducente straniero che abbia già subito una sospensione per la stessa violazione nel territorio italiano.
Per i titolari di patente straniera, la sospensione disposta dall'autorità italiana comporta il divieto di guidare sul territorio italiano per la durata della misura; la comunicazione alle autorità straniere competenti avviene attraverso i meccanismi di cooperazione internazionale e, nell'Unione Europea, attraverso il sistema RESPER (Registro Europeo delle Patenti di Guida) e le direttive comunitarie in materia.
Evoluzione normativa: dallo schedario cartaceo all'ANAG
L'art. 400 è stato redatto nel 1992, quando l'informatizzazione dei registri della pubblica amministrazione era ancora agli albori. Lo schedario cartaceo alfabetico era, in quell'epoca, l'unico strumento disponibile per la consultazione rapida da parte di uffici distribuiti sul territorio provinciale.
Nel corso degli anni, l'introduzione dell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida (ANAG) — banca dati informatizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — ha profondamente trasformato il sistema. L'ANAG contiene, tra l'altro, le annotazioni relative alle sospensioni e alle revoche della patente di guida, consentendo a tutti gli uffici abilitati (Prefetture, Motorizzazione, Polizia Stradale, Carabinieri) di consultare in tempo reale la «storia» sanzionatoria di qualsiasi titolare di patente italiana. Questo ha reso lo schedario cartaceo sostanzialmente obsoleto nella sua funzione di consultazione, pur mantenendo l'art. 400 piena validità come fondamento normativo dell'obbligo di registrazione e come parametro di riferimento per i casi in cui l'ANAG non sia consultabile (es. guasti tecnici, patenti straniere non inserite nel sistema).
L'istituto della recidiva: come funziona in concreto
La recidiva nella stessa violazione del Codice della Strada — a cui lo schedario dell'art. 400 è funzionale — è un istituto che incide in modo significativo sul regime sanzionatorio. L'art. 218, comma 3, del Codice della Strada prevede che la durata della sospensione aumenti quando il soggetto ha già subito una sospensione per la medesima violazione: le norme del Codice fissano, per ciascuna infrazione, i limiti minimi e massimi della sospensione in caso di prima violazione e in caso di recidiva.
Le violazioni per cui la recidiva è più rilevante includono, tra le altre: eccesso di velocità in misura grave (art. 142 CdS), guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS), uso del telefonino alla guida (art. 173 CdS), mancato uso delle cinture (art. 172 CdS). In alcune di queste ipotesi, la recidiva determina non solo l'aumento della sospensione ma la revoca della patente — misura definitiva che impone al soggetto di sostenere nuovamente l'esame teorico e pratico per la reimmissione alla guida.
Il meccanismo concreto di verifica della recidiva prevede che, al momento di emettere l'ordinanza di sospensione, l'ufficio competente verifichi sullo schedario (o sull'ANAG) se il soggetto ha già subito una sospensione per la stessa violazione nel periodo di riferimento previsto dalla legge (in genere due anni). Se la verifica dà esito positivo, l'ordinanza deve tenere conto della recidiva applicando la durata aumentata o disponendo la revoca.
Profili pratici per i conducenti: cosa sapere sulla recidiva
Per il conducente, l'art. 400 ha una rilevanza indiretta ma concreta: la registrazione delle sospensioni subite è automatica e sistematica, e gli uffici competenti sono obbligati a consultarla prima di emettere nuove ordinanze. Ignorare la propria storia sanzionatoria — pensando che una vecchia sospensione sia «dimenticata» — è un errore che può avere conseguenze gravi.
In particolare, il conducente che abbia già subito una sospensione per eccesso di velocità grave e venga nuovamente fermato per la stessa violazione, può trovarsi a fronteggiare non solo una sospensione di durata raddoppiata, ma — nelle ipotesi più gravi previste dal Codice — la revoca della patente. È quindi fondamentale conoscere la propria situazione sanzionatoria, che oggi può essere verificata accedendo ai servizi on-line del Portale dell'Automobilista (MIT) o richiedendo visura all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Che cos'è lo schedario delle sospensioni della patente previsto dall'art. 400?
È un registro — istituito presso ogni ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e ogni Prefettura — in cui vengono annotate alfabeticamente per nome le ordinanze di sospensione e revoca della patente. Serve a verificare la recidiva: se un conducente ha già subito una sospensione per la stessa violazione, la nuova ordinanza applica la durata aumentata o dispone la revoca, ai sensi dell'art. 218 comma 3 del Codice della Strada.
Entro quando deve essere effettuata l'iscrizione nello schedario?
L'art. 400, comma 1, impone l'iscrizione 'appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione': l'obbligo è di immediatezza, non è previsto alcun termine dilatorio. Il ritardo nell'iscrizione può comportare la mancata rilevazione della recidiva e la conseguente illegittimità dell'ordinanza successiva che non la abbia tenuta in conto.
Lo schedario riguarda anche i titolari di patente straniera?
Sì: il comma 2 dell'art. 400 precisa che l'obbligo di annotazione sussiste anche se la violazione è commessa da titolare di patente rilasciata all'estero. Il criterio di competenza è la violazione commessa nel territorio di competenza dell'ufficio, non la nazionalità o la residenza del trasgressore.
Lo schedario cartaceo è ancora in uso oggi?
L'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida (ANAG), banca dati informatizzata del MIT, ha di fatto sostituito nella pratica quotidiana lo schedario cartaceo previsto dall'art. 400. Tuttavia, la norma mantiene piena validità come fondamento dell'obbligo di registrazione e come riferimento nei casi in cui i sistemi informatizzati non siano disponibili.
Come può un conducente verificare se risultano sospensioni a suo nome?
Può accedere ai servizi on-line del Portale dell'Automobilista (mit.gov.it) con credenziali SPID o CIE, oppure richiedere una visura presso l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente. La conoscenza della propria situazione sanzionatoria è importante per capire se si è a rischio di recidiva.
Vedi anche