Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 386 DPR 495/1992 – Notificazione dei verbali a soggetto estraneo

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.

2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.

In sintesi

  • Se il destinatario di una notifica di verbale dichiara di non essere proprietario del veicolo né titolare di diritti su di esso alla data dell'infrazione, l'ufficio procedente, verificata la dichiarazione, rinnova la notifica all'effettivo responsabile.
  • I termini di notifica (art. 201 del Codice della Strada) decorrono dalla data in cui l'ufficio riceve le informazioni dal destinatario della notifica precedente.
  • Il rinnovo della notifica all'effettivo responsabile è possibile non oltre cinque anni dal giorno della violazione.
  • In caso di errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei pubblici registri, l'ufficio procede all'archiviazione o alla notifica al responsabile effettivo; l'interessato deve presentare istanza entro il termine ex art. 203 del Codice.
Indice dei contenuti

Il contesto: la notifica del verbale al soggetto sbagliato

L'art. 386 del DPR 495/1992 affronta un problema pratico che si presenta con una certa frequenza nel sistema sanzionatorio stradale: la notificazione del verbale di accertamento a un soggetto che non era proprietario né possessore del veicolo al momento della violazione. Questo può accadere per ragioni diverse: la vendita del veicolo non ancora aggiornata nei registri pubblici, un errore nella lettura della targa da parte dell'agente accertatore, un errore nella trascrizione, oppure la coincidenza tra il nome del destinatario e quello di un altro intestatario di veicolo.

La norma si coordina con gli artt. 196 e 201 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): l'art. 196 regola la responsabilità solidale del proprietario e del conducente; l'art. 201 fissa i termini entro cui la notifica del verbale deve essere effettuata, a pena di estinzione dell'obbligazione.

La prima ipotesi: il destinatario dichiara di non essere proprietario

Il comma 1 disciplina la situazione più frequente: l'intestatario del certificato di proprietà riceve la notifica di un verbale relativo a una violazione commessa quando il veicolo era già stato alienato, ma il passaggio di proprietà non era ancora stato registrato o comunicato. Il destinatario, con apposita dichiarazione, informa l'ufficio procedente di non essere più proprietario del veicolo alla data dell'accertamento, indicando - in caso di alienazione - gli estremi dell'atto notarile.

L'ufficio procedente verifica la veridicità delle informazioni fornite. Se le notizie risultano esatte, procede al rinnovo della notifica nei confronti dell'effettivo responsabile (il nuovo proprietario o il conducente al momento dell'infrazione), addebitandogli le ulteriori spese di notifica. I termini di cui all'art. 201 del Codice per questa nuova notifica decorrono dalla data in cui l'ufficio riceve la dichiarazione del precedente destinatario, non dalla data dell'originaria notifica errata.

Il limite quinquennale per il rinnovo della notifica

Il comma 2 introduce un limite temporale assoluto: il rinnovo della notifica all'effettivo responsabile può avvenire solo fino a cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Questo termine risponde a un'esigenza di certezza del diritto: passato un certo lasso di tempo, anche il soggetto che ha effettivamente commesso la violazione deve poter fare affidamento sul fatto che la sanzione non gli verrà più contestata, a tutela della stabilità dei rapporti giuridici. Il dies a quo è il giorno della violazione, non quello della prima notifica errata.

La seconda ipotesi: l'errore materiale nella notifica

Il comma 3 regola la diversa ipotesi in cui la notifica è stata eseguita a un soggetto completamente estraneo alla violazione a causa di un errore materiale: trascrizione erronea del numero di targa da parte dell'agente, lettura scorretta dei registri pubblici (ad es. dell'archivio del PRA), o altro errore. In questo caso, l'ufficio o il comando procedente - su istanza dell'interessato o di propria iniziativa - svolge gli accertamenti necessari e, a seconda dell'esito, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione (se la violazione risulta non attribuibile ad alcuno o il responsabile non è individuabile) oppure procede alla notifica al vero responsabile entro i termini previsti.

I termini per l'istanza dell'interessato e il limite della formazione del ruolo

Il comma 4 chiarisce che l'istanza dell'interessato erroneamente notificato deve essere proposta entro il termine di cui all'art. 203 del Codice - vale a dire il termine per proporre ricorso al Prefetto o al giudice di pace contro il verbale, che è di trenta giorni dalla notifica (sessanta giorni per il ricorso al giudice di pace). L'ufficio procedente, dal canto suo, può rilevare autonomamente l'errore fino alla formazione del ruolo: una volta che il verbale è stato iscritto a ruolo - la fase in cui la pretesa sanzionatoria diventa un credito esecutivo - l'autotutela dell'ufficio non è più praticabile, e l'interessato dovrà seguire le ordinarie vie di ricorso.

Implicazioni pratiche per il destinatario di un verbale errato

Chi riceve la notifica di un verbale relativo a una violazione che non ha commesso - perché aveva già alienato il veicolo, perché la sua targa è stata confusa con un'altra, o per qualsiasi altra causa di errore - deve agire tempestivamente. La strada più rapida è presentare all'ufficio procedente una dichiarazione scritta con tutti gli elementi utili all'identificazione del reale responsabile, corredati ove possibile di documentazione (atto di vendita, certificato storico del PRA, ecc.). Il silenzio o l'inerzia rischia di trasformarsi in acquiescenza: scaduti i termini di ricorso, la sanzione potrebbe diventare definitiva anche nei confronti di chi non ha commesso la violazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Ho ricevuto un verbale per un'auto che ho venduto: cosa devo fare?

Presentare tempestivamente all'ufficio o al comando procedente una dichiarazione scritta che attesta di non essere più proprietario del veicolo alla data della violazione, indicando gli estremi dell'atto di vendita (se notarile). L'ufficio verificherà le informazioni e, se esatte, rinnoverà la notifica al nuovo proprietario, addebitandogli le ulteriori spese.

Entro quanto tempo l'ufficio può notificare il verbale all'effettivo responsabile dopo che è emerso l'errore?

I termini di notifica ordinari (art. 201 del Codice della Strada) decorrono dalla data in cui l'ufficio riceve le informazioni che consentono di identificare il reale responsabile. In ogni caso, la notifica non può essere rinnovata oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 386, comma 2).

Cosa succede se la mia targa è stata letta o trascritta in modo errato nel verbale?

Si tratta di un errore materiale disciplinato dall'art. 386, comma 3. L'interessato deve presentare istanza entro il termine previsto dall'art. 203 del Codice (trenta giorni dalla notifica per il ricorso al Prefetto). L'ufficio procedente svolge gli accertamenti e, a seconda dei casi, invia gli atti al Prefetto per l'archiviazione o procede alla notifica al responsabile effettivo.

Fino a quando l'ufficio può correggere autonomamente un errore nella notifica?

L'ufficio procedente può rilevare l'errore di propria iniziativa fino alla formazione del ruolo, cioè fino a quando la sanzione non è stata iscritta a ruolo come credito esecutivo. Dopo tale momento, la correzione non è più possibile in autotutela.

Se non mi oppongo al verbale che ho ricevuto per errore, devo pagare ugualmente?

Se non si agisce entro i termini di ricorso (art. 203 del Codice della Strada), la sanzione può diventare definitiva e l'ufficio potrebbe procedere alla riscossione coattiva. È quindi fondamentale non ignorare la notifica, anche se si ritiene di non essere il responsabile, ma agire tempestivamente con la dichiarazione prevista dall'art. 386 o con il ricorso nelle forme di legge.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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