Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 376 DPR 495/1992 – Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorità, sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.

2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.

3. Il verbale di cui al comma 1 è conforme al modello seguente: COMANDO……………… OGGETTO: Verbale di violazione all' art. 180 C.d.S. contestato dall'Ufficio o Comando di…………………….. L'anno………… il giorno……. del mese di………. alle ore…… nell'Ufficio o Comando…………. si è presentato il Sig………………………….. nato a……………… il……………. residente a……….. via…………….. il quale ha esibito:

1. La patente di guida cat….. n…………… rilasciata dalla prefettura di………… il………… validità rinnovata fino al……………. vidimata per l'anno in corso. Eventuali prescrizioni o annotazioni:………………………..

2. La carta di circolazione e/o certificato di proprietà del veicolo targato…………. tipo……………… intestato a………………… rilasciato/a il……………………… Revisione:………………. annotazioni:………………….

3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato………… tipo………. dell'impresa di assicurazione……………… n. polizza……………. validità dalle ore…….. del……. alle ore…………….. del……………….. premio pagato il…………………….

4. Altri documenti:………………………………………………………………………………………………….. I dati sono rilevati dal…………………………………… =================================================================== ============ All'Ufficio o Comando * lì……………….. di………………… prot………….. Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. * Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.

In sintesi

  • Quando un conducente ottempera all'invito della polizia stradale presentando documenti o fornendo informazioni richieste ai sensi dell'art. 180, comma 8 del Codice della Strada, il comando ricevente redige apposito verbale e ne consegna copia al presentante.
  • Se il comando ricevente è diverso da quello che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione senza ritardo all'ufficio originario, garantendo il coordinamento tra enti.
  • L'articolo riporta il modello di verbale da utilizzare in questi casi, con i campi per patente, carta di circolazione, certificato di assicurazione e altri documenti.
  • Il verbale attesta l'avvenuta esibizione dei documenti entro i termini, elemento determinante per valutare la regolarità della posizione del conducente rispetto alla contestazione originaria.
Indice dei contenuti

Il contesto: l'art. 180 del Codice della Strada e l'obbligo documentale

L'articolo 180 del Codice della Strada stabilisce l'obbligo per i conducenti di avere con sé durante la guida - e di esibire su richiesta degli agenti - i documenti previsti dalla legge: patente di guida, carta di circolazione e certificato di assicurazione. Quando un conducente non è in grado di esibire uno o più di questi documenti al momento del controllo - ad esempio perché li ha dimenticati a casa - l'agente può, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, invitarlo a presentarli entro un determinato termine presso un comando o ufficio di polizia stradale. L'articolo 376 del Regolamento disciplina le modalità operative con cui questo adempimento si svolge e certifica.

La funzione del verbale di presentazione documenti

Il verbale redatto ai sensi dell'art. 376 non è un atto sanzionatorio: non applica alcuna sanzione né aggiunge elementi negativi al fascicolo del conducente. È invece un atto di certificazione procedurale: attesta che il conducente ha ottemperato all'invito nei termini, presentando i documenti o fornendo le informazioni richieste. Questa attestazione è fondamentale perché, in assenza di essa, la presentazione tardiva o la mancata presentazione comporterebbero conseguenze sanzionatorie diverse rispetto alla semplice dimenticanza iniziale. Il verbale costituisce quindi la «ricevuta» formale dell'adempimento, e la sua consegna al presentante è un adempimento obbligatorio per il comando ricevente.

Il meccanismo di coordinamento tra uffici diversi

La norma contempla la situazione - tutt'altro che rara nella pratica - in cui il conducente si presenti a un comando o ufficio di polizia stradale diverso da quello che ha formulato l'invito originario. Ciò accade frequentemente quando la violazione è stata contestata lontano dal luogo di residenza del conducente: l'agente che ferma un automobilista milanese sulla Salerno-Reggio Calabria emette l'invito a presentarsi, ma il conducente potrà comodamente presentarsi al comando della propria città. In questo caso, il comma 1 dell'art. 376 impone al comando ricevente di dare comunicazione «senza ritardo» all'ufficio che ha formulato l'invito. Questo meccanismo di comunicazione garantisce che il procedimento relativo alla contestazione originaria venga regolarmente chiuso con la presa d'atto dell'adempimento.

Il modello di verbale: struttura e contenuti

L'articolo 376 riporta integralmente il modello di verbale da utilizzare in questi casi. Il modello è strutturato in modo da raccogliere le informazioni essenziali per identificare il soggetto e documentare i documenti esibiti:

  • Dati anagrafici del presentante: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
  • Dati della patente di guida: categoria, numero, prefettura di rilascio, data di rilascio, validità e vidimazioone per l'anno in corso, eventuali prescrizioni o annotazioni;
  • Dati della carta di circolazione e/o certificato di proprietà: targa del veicolo, tipo, intestatario, data di rilascio, revisione e annotazioni;
  • Dati del certificato di assicurazione: targa, impresa assicuratrice, numero di polizza, validità e data di pagamento del premio;
  • Spazio per altri documenti eventualmente richiesti.

Il modello include anche una sezione di trasmissione al comando originario, con le indicazioni necessarie per il coordinamento tra uffici. La presenza di un modello predefinito garantisce uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e facilita il lavoro degli agenti riceventi.

Aspetti pratici per il conducente

Il conducente che riceve l'invito a presentare i documenti deve prestare attenzione ad alcuni elementi pratici. In primo luogo, i termini entro cui presentarsi sono perentori: la presentazione tardiva non beneficia della stessa efficacia procedimentale di quella tempestiva. In secondo luogo, è importante presentarsi con tutti i documenti richiesti e non solo con alcuni: la presentazione parziale potrebbe non essere sufficiente a chiudere integralmente il procedimento. In terzo luogo, il conducente ha il diritto di ricevere una copia del verbale: si tratta di un atto che attesta l'avvenuto adempimento e che conviene conservare almeno fino alla definizione del procedimento originario. Infine, è utile sapere che ci si può presentare a qualsiasi comando o ufficio di polizia stradale abilitato, non necessariamente a quello che ha formulato l'invito, con evidenti vantaggi logistici per chi abita lontano dal luogo del controllo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo bisogna presentare i documenti dopo l'invito della polizia?

Il termine è fissato dall'agente che formula l'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8 del Codice della Strada. Di norma viene concesso un termine di giorni che consente ragionevolmente al conducente di reperire i documenti. Il rispetto del termine è essenziale: la presentazione tardiva non ha la stessa efficacia procedurale di quella tempestiva.

Ci si può presentare a un ufficio di polizia diverso da quello che ha formulato l'invito?

Sì. L'art. 376 prevede espressamente questa possibilità: se i documenti vengono presentati a un comando diverso da quello che ha formulato l'invito, l'ufficio ricevente redige il verbale e ne trasmette copia senza ritardo al comando originario. Il conducente non deve necessariamente spostarsi fino al luogo del controllo.

Il verbale dell'art. 376 è un atto sanzionatorio?

No. Il verbale di presentazione documenti è un atto di certificazione procedurale: attesta che il conducente ha ottemperato all'invito presentando i documenti nei termini. Non applica sanzioni né incide negativamente sulla posizione del conducente: è l'opposto, cioè la prova dell'adempimento regolare.

È necessario ricevere copia del verbale?

Sì, l'art. 376 prevede che copia del verbale sia consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o esibito i documenti. Conviene conservarla fino alla definizione del procedimento originario, poiché è la prova documentale dell'avvenuto adempimento nei termini.

Cosa succede se non si presenta i documenti entro i termini indicati?

Il mancato adempimento all'invito della polizia stradale comporta conseguenze sanzionatorie ai sensi dell'art. 180 del Codice della Strada, che possono essere più severe rispetto alla semplice contestazione originaria. La presentazione tardiva - anche se avviene dopo la scadenza del termine - va comunque effettuata, ma non beneficia della procedura semplificata dell'art. 376.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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