Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad 'Ù è vietata quando per compierla è necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; è parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 154, comma 6, del codice.
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In sintesi
Nelle aree urbane la manovra di inversione a «U» è vietata quando per compierla è necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua.
Il divieto si applica anche in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione (i rami stradali che convergono nell'incrocio).
Restano validi tutti gli ulteriori divieti di inversione previsti dall'art. 154, comma 6, del Codice della Strada (gallerie, curve, dossi, ponti, incroci, fermate dei mezzi pubblici, ecc.).
La norma riguarda esclusivamente le aree urbane; fuori dai centri abitati si applicano le sole disposizioni del Codice della Strada.
Indice dei contenuti
L'inversione a «U»: inquadramento normativo
L'art. 349 del DPR 495/1992 disciplina il divieto di inversione del senso di marcia in ambito urbano, integrando le previsioni dell'art. 154 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che costituisce la norma primaria in materia di manovre di inversione. Il regolamento si colloca a un livello operativo più dettagliato: mentre il Codice fissa i divieti generali (inversione vietata in curva, in galleria, sui dossi, ai semafori, agli attraversamenti pedonali, alle fermate dei mezzi pubblici e nei casi analoghi), l'art. 349 specifica due ulteriori fattispecie di divieto tipicamente urbane, collegandole alla segnaletica orizzontale e alla geometria delle intersezioni.
La manovra di inversione a «U» - ossia il cambio completo del senso di marcia, da destra verso sinistra o viceversa, con un'unica manovra che porta il veicolo a procedere nella direzione opposta - è tra le più pericolose in ambiente urbano. Richiede di occupare entrambe le semicarreggiate, di interferire con il traffico proveniente da entrambi i sensi di marcia e di impegnare l'area di manovra per un tempo relativamente lungo. Errori di valutazione o mancanza di spazio possono causare collisioni frontali o tamponamenti.
Il divieto collegato alla striscia longitudinale continua
Il primo divieto introdotto dall'art. 349 riguarda le situazioni in cui l'inversione richiede di attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua. La striscia longitudinale continua - la linea bianca o gialla ininterrotta che divide i sensi di marcia - ha, per definizione, un significato imperativo: indica che il sorpasso e il cambio di corsia verso la corsia opposta sono vietati in quel tratto. La striscia continua è tipicamente collocata nei tratti dove la visibilità è ridotta (curve, creste di dosso) o dove la larghezza della carreggiata non consente manovre in sicurezza.
Conseguentemente, se per effettuare un'inversione a «U» il conducente deve necessariamente varcare questa striscia - occupando momentaneamente la corsia destinata al traffico opposto - la manovra è vietata anche indipendentemente da ogni altra condizione. Non è necessario che vi sia traffico in senso contrario: il solo fatto di dover attraversare la striscia continua rende l'inversione illecita. Il conducente che lo facesse violerebbe contemporaneamente il divieto di inversione (art. 349 del regolamento) e il divieto di varcamento della striscia continua (art. 40 del Codice della Strada e art. 146 del regolamento).
Il divieto in corrispondenza dei bracci di intersezione
Il secondo divieto specifico riguarda i bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, ovvero i tratti di strada che convergono nell'area dell'incrocio. In pratica, si tratta di tutte le porzioni di carreggiata che costituiscono i «rami» dell'intersezione, cioè le strade che si incontrano: su questi tratti l'inversione a «U» è vietata.
La ratio del divieto è chiara: nell'avvicinamento a un'intersezione i veicoli si trovano in una fase critica di rallentamento, cambio di corsia e messa in freccia; la presenza di un veicolo che compie un'inversione aggiunge un elemento di imprevedibilità elevata, potendo causare tamponamenti (da parte di chi segue a distanza ravvicinata) e collisioni con i veicoli che sopraggiungono dall'intersezione. L'area di intersezione è già di per sé regolata dall'art. 154 del Codice della Strada, che vieta l'inversione «in corrispondenza delle intersezioni»; l'art. 349 estende il divieto anche ai bracci, cioè alla zona di approccio, prima che il conducente entri nell'area dell'incrocio vero e proprio.
Rapporto con l'art. 154, comma 6, del Codice della Strada
L'art. 349 esplicitamente richiama l'art. 154, comma 6, del Codice della Strada, confermando che i divieti del regolamento si affiancano - e non sostituiscono - quelli del Codice. Il comma 6 dell'art. 154 del Codice vieta l'inversione, tra l'altro:
nelle gallerie;
sui ponti;
in curva e sui dossi;
in corrispondenza delle intersezioni;
in prossimità delle fermate dei veicoli in servizio pubblico di linea;
sulle strade a senso unico;
negli attraversamenti pedonali;
in ogni altro caso in cui la manovra sia di ostacolo o pericolo per la circolazione.
L'art. 349 aggiunge due fattispecie specificamente urbane: la striscia continua e i bracci di intersezione. Il sistema normativo che risulta è a «imbuto»: il Codice fissa le ipotesi generali, il regolamento le integra con precisazioni tecniche legate alla segnaletica orizzontale e alla geometria urbana.
Sanzioni e profili di responsabilità
La violazione del divieto di inversione a «U» è sanzionata dal Codice della Strada (le sanzioni specifiche, in termini di importo e decurtazione punti, si trovano nelle disposizioni del Codice relative all'art. 154). In caso di sinistro causato da un'inversione vietata, il conducente risponde civilmente dei danni ai terzi; se il sinistro causa lesioni o morte, si apre anche il fronte della responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Quando è vietata l'inversione a U in ambito urbano?
L'art. 349 del DPR 495/1992 vieta l'inversione in due casi tipicamente urbani: quando per compierla occorre attraversare la mezzeria segnata con striscia longitudinale continua, e in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione. Si aggiungono tutti i divieti previsti dall'art. 154, comma 6, del Codice della Strada.
La striscia discontinua in mezzeria consente l'inversione a U?
Non automaticamente: la striscia discontinua non è di per sé un divieto di inversione, ma occorre verificare che non ricorrano altri divieti (intersezione, curva, dosso, galleria, fermata bus, ecc.). In assenza di altri divieti, la striscia discontinua indica che la carreggiata opposta può essere attraversata.
Cosa si intende per 'braccio di strada adducente all'area di intersezione'?
È il tratto di carreggiata che converge nell'area dell'incrocio: il 'ramo' della strada che si incontra con un'altra. Su questi tratti l'art. 349 vieta l'inversione, estendendo il divieto oltre la sola area dell'incrocio già coperta dall'art. 154 del Codice.
L'art. 349 si applica solo in città?
Sì, espressamente: la norma si applica 'nelle aree urbane'. Fuori dai centri abitati si applicano solo le disposizioni dell'art. 154 del Codice della Strada, senza la specifica integrazione del regolamento sui bracci di intersezione.
Cosa rischia chi effettua un'inversione vietata e causa un incidente?
Risponde civilmente dei danni a terzi. Se l'incidente causa lesioni o morte, si apre anche il fronte penale per lesioni o omicidio colposo, aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Le sanzioni amministrative (multa e decurtazione punti) sono stabilite dal Codice della Strada in relazione all'art. 154.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'inversione a «U»: inquadramento normativo
L'art. 349 del DPR 495/1992 disciplina il divieto di inversione del senso di marcia in ambito urbano, integrando le previsioni dell'art. 154 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che costituisce la norma primaria in materia di manovre di inversione. Il regolamento si colloca a un livello operativo più dettagliato: mentre il Codice fissa i divieti generali (inversione vietata in curva, in galleria, sui dossi, ai semafori, agli attraversamenti pedonali, alle fermate dei mezzi pubblici e nei casi analoghi), l'art. 349 specifica due ulteriori fattispecie di divieto tipicamente urbane, collegandole alla segnaletica orizzontale e alla geometria delle intersezioni.
La manovra di inversione a «U» - ossia il cambio completo del senso di marcia, da destra verso sinistra o viceversa, con un'unica manovra che porta il veicolo a procedere nella direzione opposta - è tra le più pericolose in ambiente urbano. Richiede di occupare entrambe le semicarreggiate, di interferire con il traffico proveniente da entrambi i sensi di marcia e di impegnare l'area di manovra per un tempo relativamente lungo. Errori di valutazione o mancanza di spazio possono causare collisioni frontali o tamponamenti.
Il divieto collegato alla striscia longitudinale continua
Il primo divieto introdotto dall'art. 349 riguarda le situazioni in cui l'inversione richiede di attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua. La striscia longitudinale continua - la linea bianca o gialla ininterrotta che divide i sensi di marcia - ha, per definizione, un significato imperativo: indica che il sorpasso e il cambio di corsia verso la corsia opposta sono vietati in quel tratto. La striscia continua è tipicamente collocata nei tratti dove la visibilità è ridotta (curve, creste di dosso) o dove la larghezza della carreggiata non consente manovre in sicurezza.
Conseguentemente, se per effettuare un'inversione a «U» il conducente deve necessariamente varcare questa striscia - occupando momentaneamente la corsia destinata al traffico opposto - la manovra è vietata anche indipendentemente da ogni altra condizione. Non è necessario che vi sia traffico in senso contrario: il solo fatto di dover attraversare la striscia continua rende l'inversione illecita. Il conducente che lo facesse violerebbe contemporaneamente il divieto di inversione (art. 349 del regolamento) e il divieto di varcamento della striscia continua (art. 40 del Codice della Strada e art. 146 del regolamento).
Il divieto in corrispondenza dei bracci di intersezione
Il secondo divieto specifico riguarda i bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, ovvero i tratti di strada che convergono nell'area dell'incrocio. In pratica, si tratta di tutte le porzioni di carreggiata che costituiscono i «rami» dell'intersezione, cioè le strade che si incontrano: su questi tratti l'inversione a «U» è vietata.
La ratio del divieto è chiara: nell'avvicinamento a un'intersezione i veicoli si trovano in una fase critica di rallentamento, cambio di corsia e messa in freccia; la presenza di un veicolo che compie un'inversione aggiunge un elemento di imprevedibilità elevata, potendo causare tamponamenti (da parte di chi segue a distanza ravvicinata) e collisioni con i veicoli che sopraggiungono dall'intersezione. L'area di intersezione è già di per sé regolata dall'art. 154 del Codice della Strada, che vieta l'inversione «in corrispondenza delle intersezioni»; l'art. 349 estende il divieto anche ai bracci, cioè alla zona di approccio, prima che il conducente entri nell'area dell'incrocio vero e proprio.
Rapporto con l'art. 154, comma 6, del Codice della Strada
L'art. 349 esplicitamente richiama l'art. 154, comma 6, del Codice della Strada, confermando che i divieti del regolamento si affiancano - e non sostituiscono - quelli del Codice. Il comma 6 dell'art. 154 del Codice vieta l'inversione, tra l'altro:
L'art. 349 aggiunge due fattispecie specificamente urbane: la striscia continua e i bracci di intersezione. Il sistema normativo che risulta è a «imbuto»: il Codice fissa le ipotesi generali, il regolamento le integra con precisazioni tecniche legate alla segnaletica orizzontale e alla geometria urbana.
Sanzioni e profili di responsabilità
La violazione del divieto di inversione a «U» è sanzionata dal Codice della Strada (le sanzioni specifiche, in termini di importo e decurtazione punti, si trovano nelle disposizioni del Codice relative all'art. 154). In caso di sinistro causato da un'inversione vietata, il conducente risponde civilmente dei danni ai terzi; se il sinistro causa lesioni o morte, si apre anche il fronte della responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Quando è vietata l'inversione a U in ambito urbano?
L'art. 349 del DPR 495/1992 vieta l'inversione in due casi tipicamente urbani: quando per compierla occorre attraversare la mezzeria segnata con striscia longitudinale continua, e in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione. Si aggiungono tutti i divieti previsti dall'art. 154, comma 6, del Codice della Strada.
La striscia discontinua in mezzeria consente l'inversione a U?
Non automaticamente: la striscia discontinua non è di per sé un divieto di inversione, ma occorre verificare che non ricorrano altri divieti (intersezione, curva, dosso, galleria, fermata bus, ecc.). In assenza di altri divieti, la striscia discontinua indica che la carreggiata opposta può essere attraversata.
Cosa si intende per 'braccio di strada adducente all'area di intersezione'?
È il tratto di carreggiata che converge nell'area dell'incrocio: il 'ramo' della strada che si incontra con un'altra. Su questi tratti l'art. 349 vieta l'inversione, estendendo il divieto oltre la sola area dell'incrocio già coperta dall'art. 154 del Codice.
L'art. 349 si applica solo in città?
Sì, espressamente: la norma si applica 'nelle aree urbane'. Fuori dai centri abitati si applicano solo le disposizioni dell'art. 154 del Codice della Strada, senza la specifica integrazione del regolamento sui bracci di intersezione.
Cosa rischia chi effettua un'inversione vietata e causa un incidente?
Risponde civilmente dei danni a terzi. Se l'incidente causa lesioni o morte, si apre anche il fronte penale per lesioni o omicidio colposo, aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Le sanzioni amministrative (multa e decurtazione punti) sono stabilite dal Codice della Strada in relazione all'art. 154.