Testo dell'articoloVigente
Art. 371 DPR 495/1992 – Persone e carichi trasportabili
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n…" oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, alla analoga voce "posti n… compreso il conducente".
2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.
3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.
4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.
5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.
6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Nota all'art. 371: – Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, reca: "Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione".
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto storico: le vetture immatricolate prima del 1966 e il vecchio regime normativo
L'articolo 371 del DPR 495/1992 è una disposizione di carattere prevalentemente transitorio e ricognitivo, che si occupa di risolvere i dubbi interpretativi che potevano sorgere per le autovetture di vetusta immatricolazione - quelle registrate prima del 23 giugno 1966 - in relazione al numero massimo di persone trasportabili. La scelta di quella data non è casuale: è la data di entrata in vigore del precedente codice della strada che aveva modificato i requisiti documentali per i veicoli, per cui i veicoli anteriori erano stati registrati con documenti di formato diverso da quello successivo.
La norma si inserisce nell'ambito delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) che regolano i requisiti tecnici dei veicoli e le condizioni di utilizzo, con particolare riferimento all'art. 167 sul trasporto di persone e cose. Il regolamento in attuazione di tali norme fornisce i criteri interpretativi per leggere correttamente i vecchi documenti di circolazione e individuare il numero di posti autorizzati.
La lettura dei documenti di circolazione ante-1966
Il comma 1 stabilisce il criterio di riferimento: per le autovetture immatricolate prima del 23 giugno 1966, il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato sulle relative carte di circolazione alla voce «posti totali n...» oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, alla voce «posti n... compreso il conducente».
Il R.D. 1740/1933 - il «testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione» dell'epoca fascista - adottava una terminologia diversa rispetto ai documenti successivi, parlando di «posti compresi il conducente» invece che di «posti totali». La norma dell'art. 371 garantisce che entrambe le formule abbiano il medesimo effetto giuridico, evitando disparità di trattamento tra veicoli dell'epoca pre-vigente registrati con documenti di formato differente.
Le annotazioni composite: «2+2» e «4/5»
I commi 2 e 3 risolvono due ulteriori questioni interpretative legate alle annotazioni composite che si trovano in alcuni documenti di circolazione ante-1966. Il comma 2 stabilisce che le annotazioni del tipo «posti 2+2» (o analoghe con addizione) «si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati». Quindi «2+2» equivale a 4 posti totali, «3+2» a 5 posti, e così via.
Il comma 3 tratta invece le annotazioni del tipo «posti 4/5», dove la barra obliqua indica non una somma ma un'alternativa: «si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati». Quindi «4/5» equivale a 5 posti, «3/4» a 4 posti. La scelta del numero maggiore è quella più favorevole all'utilizzo del veicolo, ma rispecchia l'indicazione tecnica del costruttore che aveva identificato una capacità massima pur con una configurazione alternativa a posti ridotti.
Queste precisioni, pur riguardando veicoli storici, hanno ancora una qualche rilevanza per i collezionisti di auto d'epoca che desiderino utilizzare il veicolo su strada pubblica: il numero di persone trasportabili deve essere quello risultante dal documento storico, interpretato secondo i criteri dell'art. 371.
La variazione del numero di posti: il meccanismo d'ufficio per i veicoli in serie
Il comma 4 disciplina un meccanismo di aggiornamento semplificato per le variazioni del numero di posti che emergano a seguito di ulteriori verifiche e prove sui prototipi. Se tali variazioni sono autorizzate e «non comportano modifiche al veicolo originale», vengono annotate sulle carte di circolazione degli altri veicoli dello stesso tipo (stesso modello, stessa serie) direttamente dagli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, senza che sia necessaria una visita ai singoli esemplari.
Il meccanismo è efficiente sul piano amministrativo: se si accerta che un certo modello di autovettura può trasportare in sicurezza 5 persone invece delle 4 originariamente indicate, l'annotazione si estende automaticamente a tutti gli esemplari dello stesso tipo, senza far passare ogni singola automobile dalla revisione. Il riferimento agli «uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.» (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, ora Motorizzazione Civile) riflette l'assetto organizzativo dell'epoca di emanazione del regolamento.
La variazione del numero di posti per i veicoli in esemplare unico
Il comma 5 tratta il caso opposto: le autovetture costruite in singoli esemplari (carrozzerie speciali, allestimenti su commessa, veicoli per disabili modificati artigianalmente). Per questi veicoli non esiste un prototipo di riferimento, e quindi la variazione del numero di posti non può essere approvata per analogia con altri esemplari dello stesso tipo. Occorrono invece «verifiche e prove» sul singolo veicolo prima che la variazione possa essere annotata sulla carta di circolazione.
Questa disposizione è ancora oggi applicabile ai veicoli storici o alle autovetture artigianali trasformate, che non rientrano nelle omologazioni di serie e richiedono una valutazione tecnica individuale per qualsiasi modifica che incida sulle caratteristiche di sicurezza, incluso il numero di posti.
Il rinvio all'art. 167 del Codice: massa complessiva trasportabile
Il comma 6 introduce un collegamento con l'art. 167, comma 1, del Codice della Strada, che disciplina il trasporto di persone e cose. Per i veicoli cui si applica tale norma, la massa complessiva trasportabile è determinata in base al limite contenuto nel documento di circolazione del veicolo, non in base a calcoli autonomi del conducente. Questo rinvio garantisce certezza: il conducente deve attenersi ai dati tecnici ufficiali iscritti nel documento del veicolo, evitando interpretazioni soggettive che potrebbero portare a sovraccaricare il mezzo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come si determina il numero di posti di un'auto d'epoca immatricolata prima del 1966?
Il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nella carta di circolazione alla voce 'posti totali n.' oppure nella vecchia licenza di circolazione ex R.D. 1740/1933 alla voce 'posti n... compreso il conducente'. Le annotazioni composite si interpretano secondo le regole dei commi 2 e 3 dell'art. 371.
Come si interpreta l'annotazione 'posti 3+2' sul documento di un'auto storica?
L'annotazione equivale alla somma dei due numeri: 3+2 = 5 posti totali. Lo stesso criterio vale per qualsiasi annotazione con il simbolo '+' tra i numeri.
Come si interpreta l'annotazione 'posti 4/5' sul documento di circolazione?
L'annotazione con la barra obliqua equivale al numero maggiore tra i due indicati: 4/5 = 5 posti totali. La barra indica una configurazione alternativa, ma il numero massimo è quello più elevato.
È possibile aumentare il numero di posti di un'auto senza portarla alla revisione?
Solo per i veicoli prodotti in serie: se le autorità approvano una variazione sul prototipo del modello che non richiede modifiche al singolo veicolo, l'annotazione viene aggiornata d'ufficio su tutti gli esemplari dello stesso tipo. Per i veicoli in esemplare unico è sempre necessaria una visita tecnica sul singolo veicolo.
Quale documento determina la massa complessiva trasportabile?
Per i veicoli cui si applica l'art. 167, comma 1, del Codice della Strada, la massa complessiva trasportabile è quella indicata nel documento di circolazione del veicolo. Il conducente deve attenersi a tale limite senza calcoli autonomi.