Testo dell'articoloVigente
Art. 355 DPR 495/1992 – Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai… tipi di ruota… indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo; b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio; c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata; d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il pneumatico; e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma; f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo; g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri; h) non superare il peso complessivo di 30 kg; i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo
398. 5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo: il blocco ruote come sanzione accessoria
L'art. 355 del DPR 495/1992 costituisce la norma tecnica di attuazione dell'art. 159, commi 3 e 4, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il blocco delle ruote - comunemente chiamato «gancetto» o «ceppo di Praga» - è uno strumento coercitivo che le forze dell'ordine e la polizia locale possono applicare ai veicoli in sosta irregolare, come alternativa alla rimozione forzata con carro attrezzi. Ai sensi dell'art. 159, comma 4, del Codice, il blocco costituisce una sanzione amministrativa accessoria: si aggiunge alla sanzione principale (la multa per la violazione commessa) e ha lo scopo di impedire lo spostamento del veicolo fino al pagamento o alla regolarizzazione della situazione.
La scelta tra rimozione e blocco spetta all'organo di polizia che accerta la violazione, in base alle circostanze concrete: la rimozione è preferibile quando il veicolo ostruisce la circolazione o costituisce pericolo immediato; il blocco è preferibile quando l'irregolarità è meno grave e la rimozione risulterebbe sproporzionata. Per entrambe le misure, si applicano l'art. 215 del Codice della Strada (che disciplina la procedura di rimozione e restituzione del veicolo) e l'art. 398 del regolamento (che ne specifica le modalità operative).
Caratteristiche tecniche dell'attrezzo
Il comma 1 elenca i requisiti tecnici che ogni esemplare di attrezzo a chiave deve possedere. L'elenco non è meramente descrittivo ma cogente: un attrezzo che non rispetti anche uno solo di questi requisiti non è conforme e il suo utilizzo da parte di un organo di polizia potrebbe essere contestato in sede di opposizione al verbale.
Le almeno due braccia a pinza sono il sistema di aggancio al cerchione o al pneumatico: devono essere regolabili per adattarsi ai diversi tipi di ruota (pneumatici da automobile, SUV, motocicli, veicoli commerciali) indicati nella domanda di omologazione del prototipo. Il fissaggio deve essere tale da impedire lo sfilaggio anche quando il pneumatico è sgonfio: questa specifica nasce dall'esperienza pratica di chi, trovando il veicolo bloccato con il ceppo, sgonfia il pneumatico nella speranza di sfilare l'attrezzo. La norma ha previsto e sbarrato questa «via di fuga».
Il requisito di impedire lo spostamento del veicolo «in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata» significa che l'attrezzo deve resistere anche al tentativo di trascinamento del veicolo in avanti o indietro con il motore acceso e in presa. L'obbligo di non danneggiare il veicolo né il pneumatico è un limite all'uso eccessivo della forza: l'attrezzo non può graffiare la carrozzeria, deformare il cerchione o lesionare il pneumatico.
Il coprimozzo con rivestimento in gomma sulla faccia a contatto con la ruota serve a proteggere il cerchione durante l'applicazione. Il limite di sporgenza di 10 cm dalla sagoma del veicolo è dettato dalla sicurezza stradale: un'eccessiva sporgenza potrebbe ferire pedoni o danneggiare veicoli adiacenti in sosta o in transito.
Il sistema di chiusura deve prevedere almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure un sistema a «numeratore rotante» con almeno quattro numeri (una sorta di combinazione a cifre). Il peso massimo di 30 kg bilanciabile da un agente singolo garantisce che l'attrezzo possa essere trasportato e applicato senza necessità di attrezzature di supporto. Il colore giallo sulla tonalità base è la scelta standardizzata a livello internazionale per i ceppi di blocco: lo giallo è immediatamente visibile e segnala inequivocabilmente la presenza del blocco sia al proprietario del veicolo sia agli altri conducenti.
L'omologazione obbligatoria
Il comma 2 impone l'omologazione di ogni prototipo. Il decreto di omologazione è rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (funzioni oggi ricondotte al MIT) e deve indicare non solo il riconoscimento della conformità tecnica del prototipo, ma anche le modalità di applicazione dell'attrezzo. Questo secondo elemento è fondamentale: un ceppo omologato deve essere applicato secondo le istruzioni specificate nel decreto; una procedura di applicazione difforme da quella omologata potrebbe rendere invalido il blocco.
Ogni esemplare prodotto in serie deve riportare gli estremi dell'omologazione (numero e data del decreto), il numero di identificazione individuale (in caratteri di almeno 20 mm, per consentire la lettura a distanza o da fotografia) e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego. Quest'ultimo dato è rilevante: un ceppo di blocco non è uno strumento commerciale liberamente usabile da chiunque, ma uno strumento di coercizione riservato agli organi di polizia autorizzati.
I veicoli esenti dal blocco
Il comma 5 elenca tassativamente le categorie di veicoli che non possono essere sottoposti al blocco delle ruote. L'elenco comprende: veicoli destinati a servizi di polizia (anche se di proprietà privata, purché in servizio), ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco, mezzi di soccorso, veicoli dei medici in attività di servizio in situazione di emergenza, e veicoli degli invalidi muniti di apposito contrassegno. La ratio è chiara: bloccare un'ambulanza in corsa o il veicolo di un medico in emergenza potrebbe costare una vita. Il legislatore ha preferito sacrificare l'efficacia della sanzione alla tutela della vita umana. Per i medici in emergenza, la norma richiede che si trovino in attività di servizio in situazione di emergenza, non semplicemente che siano medici: un medico che lascia l'auto in divieto di sosta per fare la spesa non è esente, lo è invece il medico chiamato d'urgenza al domicilio di un paziente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa posso fare se trovo il ceppo di blocco applicato alla ruota della mia auto?
Devi contattare il numero indicato sul verbale di accertamento o sul tagliandino applicato al veicolo. Dopo aver pagato la sanzione o prestato idonea garanzia, l'organo di polizia procede alla rimozione del blocco secondo la procedura dell'art. 215 CdS e dell'art. 398 del regolamento. Non tentare di forzare o manomettere l'attrezzo.
Possono bloccare l'auto di un invalido con il contrassegno?
No. L'art. 355, comma 5, vieta espressamente il blocco dei veicoli degli invalidi muniti di apposito contrassegno. Se ciò accade, il proprietario può opporsi al verbale e richiedere l'annullamento della sanzione accessoria.
Il ceppo di blocco può danneggiare il mio cerchione o il pneumatico?
La norma (art. 355, comma 1, lett. d) vieta che l'attrezzo danneggi il veicolo o il pneumatico. Il coprimozzo deve avere la faccia a contatto con la ruota rivestita di gomma. Se il ceppo ha causato danni documentabili, puoi far valere la responsabilità dell'ente nelle competenti sedi.
Il colore giallo del ceppo di blocco è obbligatorio?
Sì. L'art. 355, comma 1, lett. i) impone che l'attrezzo sia verniciato sulla tonalità base del giallo. Il colore giallo è la tinta standardizzata per i ceppi di blocco a livello internazionale e garantisce la massima visibilità, sia al proprietario del veicolo sia agli altri utenti della strada.
Possono bloccare un'ambulanza o un mezzo dei vigili del fuoco?
No. L'art. 355, comma 5, vieta categoricamente il blocco di ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco, veicoli dei servizi di polizia, mezzi di soccorso e veicoli dei medici in attività di servizio in situazione di emergenza. La tutela dell'urgenza sanitaria e della sicurezza pubblica prevale sull'efficacia della sanzione accessoria.