Testo dell'articoloVigente
Art. 345 DPR 495/1992 – Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: l'art. 345 del Regolamento e l'art. 142 del Codice della Strada
L'art. 345 del DPR 495/1992 è la norma tecnica di riferimento per le apparecchiature destinate al controllo dei limiti di velocità, e si pone in attuazione dell'art. 142 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina i limiti di velocità e le modalità del loro accertamento. È un articolo di grande importanza pratica, perché stabilisce i requisiti tecnici e procedurali che determinano la validità delle rilevazioni di velocità e, di conseguenza, la legittimità delle sanzioni irrogate. Le sanzioni per eccesso di velocità - importi, decurtazione di punti, sospensione della patente - sono disciplinate dall'art. 142 del Codice della Strada, non dal Regolamento.
I requisiti fondamentali delle apparecchiature: chiarezza, accertabilità, riservatezza
Il comma 1 dell'art. 345 enuncia tre requisiti fondamentali che le apparecchiature per il controllo della velocità devono soddisfare.
Il primo è la chiarezza: l'apparecchiatura deve fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro. Questo significa che il dato rilevato deve essere leggibile, non ambiguo, e riferito senza dubbio al veicolo accertato.
Il secondo è l'accertabilità: la misurazione deve essere verificabile. Il conducente sanzionato deve poter prendere visione dei dati rilevati (fotografie, filmati, stampe) per esercitare il diritto di difesa.
Il terzo è la tutela della riservatezza: le fotografie o le riprese effettuate dall'apparecchiatura non possono essere divulgate al di fuori delle finalità sanzionatorie. I dati dei conducenti e dei passeggeri sono informazioni personali che devono essere trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.
L'approvazione ministeriale e la tolleranza del 5%
Il comma 2 stabilisce due regole fondamentali per le apparecchiature misuratrici.
La prima è l'obbligo di approvazione ministeriale: ogni singola apparecchiatura (non solo il tipo) deve essere approvata dal Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Questa approvazione è il presupposto della validità delle rilevazioni: un autovelox non approvato produce rilevazioni inutilizzabili ai fini sanzionatori.
La seconda regola è la riduzione automatica del 5% (con un minimo di 5 km/h) sul valore rilevato. Questa riduzione viene applicata in sede di approvazione dell'apparecchiatura, non caso per caso: significa che, per legge, la velocità accertata ai fini sanzionatori è sempre inferiore del 5% rispetto a quella effettivamente misurata dallo strumento. La riduzione è comprensiva della tolleranza strumentale, ossia dell'imprecisione intrinseca dello strumento. Non possono essere impiegate apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%: questo limite garantisce che la riduzione del 5% copra sempre la possibile imprecisione dello strumento e che il conducente non sia sanzionato per una velocità che potrebbe non aver mai raggiunto.
In termini pratici: se l'autovelox rileva 105 km/h su un tratto con limite a 90 km/h, la velocità accertata sarà di 100 km/h (105 − 5%). Se rileva 50 km/h su un tratto urbano a 30 km/h, la velocità accertata sarà di 47,5 km/h (50 − 5%), ma si applica il minimo di 5 km/h di riduzione solo se la percentuale è inferiore, quindi 45 km/h.
Il metodo alternativo: il biglietto autostradale
Il comma 3 introduce un metodo alternativo di accertamento della velocità particolarmente interessante: la rilevazione della velocità media tramite il confronto tra i dati cronologici sui biglietti autostradali. In attuazione dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, la velocità di un veicolo su un tratto autostradale può essere determinata confrontando l'orario di ingresso (annotato sul biglietto all'emissione) e l'orario di uscita (annotato all'esazione del pedaggio) con la distanza ufficiale tra i due caselli, ricavata dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti autostradali.
Questo metodo - predecessore concettuale del sistema «Tutor» - permette di calcolare la velocità media sull'intero tratto. Se la velocità media supera il limite, si configura la violazione. La norma prevede però margini di errore a favore del trasgressore, superiori a quelli del 5% delle apparecchiature tradizionali:
I margini crescenti alle velocità più alte riflettono la maggiore imprecisione introdotta dall'arrotondamento degli orari e dalla variabilità delle distanze percorse (soste, code, tratte a velocità diversa). Questa norma è ancora vigente ma ha un'applicazione residuale: il sistema Tutor utilizza tecnologie più sofisticate che non si basano sui biglietti cartacei.
La gestione diretta da parte della polizia stradale
Il comma 4 stabilisce un principio di fondamentale importanza per la validità delle rilevazioni: le apparecchiature per il controllo della velocità devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, e devono essere nella loro disponibilità. Questo requisito ha generato un'ampia giurisprudenza sulla validità delle rilevazioni effettuate mediante apparecchiature date in dotazione a soggetti diversi dalle forze di polizia o non presidiate dagli agenti.
Nella prassi si sono distinti due scenari: le apparecchiature con presenza dell'agente sul posto (autovelox tradizionali) e i sistemi fissi automatici (come i Tutor) che trasmettono i dati agli uffici di polizia. Per questi ultimi, la giurisprudenza ha chiarito che la «gestione» e la «disponibilità» possono essere interpretate in modo funzionale, purché l'organo di polizia mantenga il controllo sostanziale del sistema e validi i dati prima dell'emissione delle sanzioni.
La taratura periodica e la verifica metrologica delle apparecchiature
Uno degli aspetti più rilevanti nella prassi dei ricorsi contro le sanzioni per eccesso di velocità riguarda la taratura e la verifica periodica delle apparecchiature. L'approvazione ministeriale è un atto iniziale che certifica la conformità del tipo di apparecchiatura alle prescrizioni tecniche; ma ogni singolo strumento fisico installato e utilizzato deve essere mantenuto in efficienza e periodicamente verificato.
La normativa metrológica (D.Lgs. 22/2007 e s.m.i., in attuazione della Direttiva MID) prevede che gli strumenti di misura destinati ad usi regolamentati - categoria in cui rientrano le apparecchiature per il controllo della velocità - siano soggetti a verifiche periodiche effettuate da organismi notificati o dagli uffici metrici delle Camere di commercio. In caso di verificazione negativa o di mancata taratura nel periodo previsto, lo strumento non può essere utilizzato per accertamenti ufficiali.
Nei ricorsi al Giudice di pace o al Prefetto, uno degli argomenti più frequentemente sollevati dai difensori è proprio la mancanza di documentazione attestante l'avvenuta taratura dell'apparecchio nel periodo in cui è stata effettuata la rilevazione contestata. La giurisprudenza ha elaborato orientamenti non sempre uniformi su questo punto: alcuni giudici ritengono che l'onere della prova della regolarità della taratura incomba sull'ente accertatore, altri che sia il conducente a dover dimostrare l'irregolarità. In ogni caso, la documentazione della taratura è un elemento che può rilevare nel merito del ricorso.
I sistemi di rilevazione della velocità media: dal biglietto autostradale al Tutor
Il sistema di rilevazione tramite biglietto autostradale previsto dal comma 3 dell'art. 345 rappresenta la prima forma normativa di controllo della velocità media su un tratto. Il suo principio - confronto tra il tempo impiegato e la distanza percorsa - è lo stesso che ispira i successivi sistemi automatizzati di rilevazione della velocità media.
Il sistema denominato «Tutor» (e le sue evoluzioni successive, come il «Safety Tutor» e i sistemi di rilevazione della velocità media attualmente in uso sulle autostrade italiane) applica lo stesso principio con tecnologia molto più sofisticata: telecamere, lettori di targa, server centralizzati che calcolano automaticamente la velocità media e confrontano le targhe rilevate ai portali di ingresso e di uscita. Questi sistemi sono stati oggetto di una disciplina normativa autonoma, che ha richiesto specifiche approvazioni ministeriali e ha dato origine a un ampio dibattito giuridico sulla compatibilità con l'art. 142, comma 6, del Codice della Strada.
Il punto di contatto tra il sistema del biglietto autostradale (comma 3 dell'art. 345) e i sistemi automatici moderni è che entrambi calcolano una velocità media e non istantanea. Questo ha implicazioni importanti per il conducente: la violazione si configura solo se la velocità media sull'intero tratto supera il limite, indipendentemente da eventuali picchi di velocità in punti specifici. Al tempo stesso, un conducente che ha percorso il tratto a velocità elevata ma ha sostato o rallentato in qualche tratto, può risultare in regola sulla velocità media pur avendo superato il limite istantaneo in alcuni punti.
Le garanzie procedurali per il conducente sanzionato
L'art. 345 tutela il conducente non solo attraverso la riduzione del 5% e i margini di errore del metodo del biglietto autostradale, ma anche attraverso le garanzie procedurali generali del Codice della Strada applicabili alle sanzioni derivanti da rilevazioni automatiche. In particolare, quando l'accertamento avviene tramite apparecchiature automatiche senza la presenza dell'agente nel momento della rilevazione - come spesso accade con gli autovelox fissi - il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo entro i termini previsti dall'art. 201 del Codice della Strada, a pena di decadenza.
Il conducente sanzionato ha poi il diritto di accedere alla documentazione della rilevazione (fotografia, dati tecnici dell'apparecchiatura, attestato di approvazione ministeriale) per valutare se ci siano elementi a sostegno di un ricorso. Questo diritto di accesso è espressione del principio di accertabilità sancito dal comma 1 dell'art. 345 e si traduce, sul piano pratico, nella possibilità di presentare istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 presso l'ente che ha emesso il verbale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Perché vengono detratti 5 km/h (o il 5%) dalla velocità rilevata dall'autovelox?
L'art. 345, comma 2, del Regolamento impone che in sede di approvazione di ogni apparecchiatura sia stabilita una riduzione del 5% (con un minimo di 5 km/h) sul valore rilevato. Questa riduzione copre la tolleranza strumentale e garantisce che il conducente non sia sanzionato per una velocità che potrebbe non aver mai raggiunto. Non si tratta di un favore discrezionale, ma di un obbligo normativo.
Un autovelox non approvato può essere usato per comminare sanzioni?
No. L'approvazione ministeriale è un requisito di legge ai sensi dell'art. 345, comma 2. Le rilevazioni effettuate con apparecchiature non approvate non hanno valore probatorio ai fini sanzionatori e i relativi verbali possono essere impugnati con successo davanti al Giudice di pace o al Prefetto.
Come funziona la rilevazione della velocità con il biglietto autostradale?
Ai sensi del comma 3, si confrontano l'orario di ingresso e di uscita in autostrada (annotati sul biglietto) con la distanza ufficiale tra i caselli, ricavata dalle tabelle distanziometriche ufficiali. La velocità media così calcolata viene ridotta di un margine a favore del trasgressore: 5% sotto i 70 km/h, 10% tra 70 e 130 km/h, 15% a 130 km/h e oltre.
La polizia municipale può usare gli autovelox?
Gli organi di polizia stradale competenti sono elencati nell'art. 12 del Codice della Strada e includono la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, i Corpi e Servizi di polizia provinciale e municipale, il personale del Ministero. La polizia municipale rientra tra i soggetti autorizzati, purché le apparecchiature siano nella sua effettiva disponibilità e gestione, come richiesto dall'art. 345, comma 4.
Cosa si intende per gestione diretta dell'autovelox da parte della polizia stradale?
La norma richiede che le apparecchiature siano gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e siano nella loro disponibilità. In pratica, per gli autovelox tradizionali è necessaria la presenza dell'agente; per i sistemi automatici fissi, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente che l'organo di polizia mantenga il controllo sostanziale del sistema e validi i dati prima dell'emissione dei verbali.