Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 344 DPR 495/1992 – Limitazioni permanenti di velocità

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti.

2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1; b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

In sintesi

  • I veicoli soggetti a limitazioni permanenti di velocità ai sensi dell'articolo 142, comma 4 del Codice della Strada devono recare posteriormente, in modo ben visibile, un contrassegno retroriflettente con il valore numerico del limite prescritto.
  • Il contrassegno deve avere dimensioni e colori conformi alla figura V.1 del regolamento, con supporto in alluminio o pellicola adesiva e materiale retroriflettente di classe 2 (ad elevata efficienza).
  • Ogni contrassegno deve essere conforme al tipo approvato dal Ministero dei trasporti e portare visibilmente il marchio di omologazione ministeriale.
  • La segnalazione sul retro del veicolo avverte gli altri conducenti del limite ridotto cui il mezzo è soggetto, consentendo loro di calibrare la distanza di sicurezza e il comportamento di guida di conseguenza.
Indice dei contenuti

Il collegamento con l'art. 142, comma 4 del Codice della Strada

L'articolo 344 del DPR 495/1992 disciplina le modalità tecniche con cui i veicoli soggetti a limitazioni permanenti di velocità devono segnalare tale condizione agli altri utenti della strada. La norma rinvia espressamente all'articolo 142, comma 4 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), il quale prevede che determinati tipi di veicoli - per le loro caratteristiche costruttive, di massa o di carico - non possano superare limiti di velocità inferiori a quelli generali. Si tratta principalmente di veicoli pesanti, di macchine operatrici, di veicoli in trasporto eccezionale e, in certi casi, di veicoli con rimorchio che superano determinati valori di massa complessiva. Il Codice fissa i limiti e individua le categorie; il regolamento disciplina come deve essere visibilmente indicato il limite sul veicolo stesso.

Il contrassegno: funzione e caratteristiche

Il comma 1 dell'articolo 344 stabilisce l'obbligo del contrassegno retroriflettente nella parte posteriore del veicolo, con le cifre che indicano il limite di velocità prescritto, posizionato in modo ben visibile. Questa prescrizione risponde a un'esigenza pratica di immediata evidenza: un autoveicolo che percorre un'autostrada a 80 km/h (quando il limite generale è 130) costituisce un ostacolo pericoloso se gli altri conducenti non ne percepiscono la natura «a velocità limitata». Senza il contrassegno, i veicoli che seguono potrebbero avvicinarsi a velocità elevata convinti di essere dietro a un veicolo che avanza lentamente per cause temporanee e prontamente eliminabili (traffico, ingorgo), mentre in realtà il mezzo non potrà mai accelerare. Il contrassegno segnala dunque agli altri conducenti una condizione strutturale e permanente del veicolo, non una situazione contingente.

Dimensioni, colori e materiali

Il comma 2 fissa i requisiti tecnici del contrassegno: (a) dimensioni e colori conformi alla figura V.1 del regolamento - che rappresenta il cartello con sfondo bianco e cifre nere, di dimensioni standardizzate in modo da essere leggibili a distanza adeguata; (b) supporto in alluminio o pellicola adesiva, materiali che garantiscono resistenza agli agenti atmosferici (pioggia, sole, variazioni termiche) senza deteriorarsi rapidamente; (c) materiale retroriflettente di classe 2 (pellicola ad elevata efficienza), lo stesso standard richiesto per altri segnali temporanei e di cantiere. La retroriflessione di classe 2 garantisce che di notte - quando i fari dei veicoli che seguono illuminano il posteriore del mezzo - il contrassegno sia chiaramente leggibile anche a distanza di sicurezza. Un contrassegno non retroriflettente sarebbe sostanzialmente inutile nelle ore notturne, vanificando la funzione protettiva della norma.

L'omologazione ministeriale

Il comma 3 aggiunge il requisito dell'omologazione: ogni contrassegno deve essere conforme al tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), sulla base delle caratteristiche sopra descritte, e deve portare in modo visibile il marchio di omologazione. L'omologazione ministeriale assolve una funzione di garanzia qualitativa: non tutti i materiali retroriflettenti sul mercato rispettano i requisiti di classe 2, e non tutte le misure del contrassegno garantiscono la leggibilità alla distanza necessaria. Solo i contrassegni conformi al tipo omologato - verificato in sede ministeriale attraverso prove tecniche - possono essere utilizzati. Un contrassegno non omologato, ancorché apparentemente conforme, non soddisfa il requisito normativo e non esonera il proprietario del veicolo dalla sanzione.

Profili pratici per i conducenti e le imprese di trasporto

Per i conducenti di veicoli soggetti a limitazioni permanenti di velocità, il rispetto dell'articolo 344 si traduce in un obbligo concreto e verificabile: il contrassegno deve essere presente, leggibile, non deteriorato e omologato. Le forze di polizia stradale che effettuano i controlli sui veicoli pesanti verificano sistematicamente la presenza e la conformità del contrassegno. La mancanza del contrassegno, oltre a integrare la specifica violazione del regolamento, può anche aggravare le conseguenze in caso di sinistro: se un veicolo a velocità limitata non segnala tale condizione e si verifica un tamponamento, la mancanza di segnalazione contribuisce alla valutazione della responsabilità dell'evento. Le imprese di trasporto devono quindi verificare che i propri veicoli siano sempre dotati del contrassegno corretto, procedendo alla sua sostituzione non appena risulti deteriorato, opacizzato o illeggibile.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali veicoli devono portare il contrassegno di limite di velocità?

I veicoli soggetti a limitazioni permanenti di velocità ai sensi dell'articolo 142, comma 4 del Codice della Strada: in genere i veicoli pesanti, le macchine operatrici, i veicoli con rimorchio che superano determinati valori di massa complessiva. Il Codice definisce le categorie e i limiti; l'articolo 344 del regolamento disciplina le caratteristiche del contrassegno che deve segnalarli.

Il contrassegno deve essere retroriflettente?

Sì. Il comma 2 dell'articolo 344 DPR 495/1992 prescrive pellicola retroriflettente ad elevata efficienza di classe 2, la stessa richiesta per altri segnali stradali temporanei. La retroriflessione garantisce la leggibilità del contrassegno nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.

È sufficiente qualsiasi contrassegno con il numero del limite di velocità?

No. Il comma 3 richiede che il contrassegno sia conforme al tipo approvato dal Ministero dei trasporti e rechi il marchio di omologazione. Un contrassegno non omologato, anche se dimensionalmente simile, non soddisfa il requisito normativo e non esonera il proprietario del veicolo dalla sanzione.

Cosa succede se il contrassegno si deteriora e diventa illeggibile?

Il proprietario o il conducente del veicolo è tenuto a sostituirlo. Un contrassegno deteriorato o con pellicola retroriflettente opacizzata non garantisce più la visibilità notturna richiesta dalla norma. In caso di controllo con contrassegno illeggibile, si rischia la contestazione per violazione dell'articolo 344 del regolamento.

Il contrassegno deve essere posizionato in un punto specifico del veicolo?

Il comma 1 prescrive che sia applicato «nella parte posteriore» del veicolo «in modo ben visibile». Non è indicata una posizione millimetrica, ma il principio è che debba essere facilmente leggibile dai veicoli che seguono a distanza di sicurezza normale, senza essere oscurato da altri elementi del veicolo o del carico.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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