Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 368 DPR 495/1992 – Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.

2. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.

3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

In sintesi

  • È vietato in linea generale il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo.
  • È ammesso il trasporto di merci pericolose in eccedenza ai limiti di massa e sagoma, purché avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a quel trasporto specifico (modalità combinata strada-rotaia).
  • La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare autorizzazioni singole e motivate per casi eccezionali che richiedano trasporti pericolosi in condizioni di eccezionalità, quando sussistono giustificate esigenze particolari.
  • Competenze di autorizzazione e controllo sono ripartite tra il Ministero delle infrastrutture, la M.C.T.C. e gli enti proprietari delle strade.
  • La norma si inserisce nel quadro più ampio della disciplina del trasporto di merci pericolose (ADR), che fissa i requisiti tecnici e procedurali per questo tipo di trasporto su strada.
Indice dei contenuti

Il trasporto di merci pericolose: un regime speciale all'interno del già speciale trasporto eccezionale

L'articolo 368 del DPR 495/1992 affronta una delle situazioni più delicate nel diritto della circolazione stradale: il trasporto contemporaneo di merci pericolose (esplosivi, sostanze infiammabili, tossiche, corrosive o radioattive) con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità (cioè superando i limiti di sagoma o di massa degli artt. 61 e 62 del Codice della Strada). È una doppia eccezionalità che richiede una disciplina autonoma e stringente.

Il trasporto eccezionale è già di per sé un regime derogatorio rispetto alle regole ordinarie della circolazione: richiede autorizzazioni speciali, percorsi concordati, spesso scorte. Il trasporto di merci pericolose è già di per sé soggetto a norme stringenti, principalmente la disciplina ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), recepita in Italia, che fissa classi di pericolo, imballaggi, etichettature, dotazioni del veicolo, formazione del conducente e molto altro. Quando queste due eccezionalità si sovrappongono, il rischio per la sicurezza pubblica aumenta in modo esponenziale, e la norma risponde con un principio di divieto generale temperato da eccezioni tassative.

Il divieto generale e le sue motivazioni

Il comma 1 enuncia la regola di principio: è vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità. La norma non è assoluta - lo stesso comma fa salve le condizioni di ammissibilità previste nei commi successivi - ma il punto di partenza è il divieto, non la libertà. Questa impostazione è coerente con la logica del principio di precauzione: davanti a rischi di particolare gravità (esplosioni, sversamenti di sostanze tossiche, incendi di carichi radioattivi), la presunzione è il divieto, e chi vuole procedere deve dimostrare la sussistenza di condizioni di sicurezza adeguate.

Le competenze in materia sono ripartite tra più soggetti pubblici: il Ministero delle infrastrutture (oggi MIT) e la M.C.T.C. da un lato, e gli enti proprietari delle strade dall'altro. Questa ripartizione riflette la struttura del sistema delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, dove l'ente proprietario della strada autorizza il transito specifico sul proprio tratto di rete.

La deroga ammessa: il trasporto combinato strada-rotaia

Il comma 2 introduce la prima eccezione al divieto generale: è ammesso il trasporto di merci pericolose anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli artt. 61 e 62 del Codice, purché avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti specificamente a quel trasporto. Si tratta del cosiddetto trasporto combinato strada-rotaia (o bimodale): il carro ferroviario - già certificato per trasporti ferroviari di merci pericolose - viene caricato su un rimorchio stradale specializzato e trasportato su gomma per il tratto di accesso o di distribuzione finale che la ferrovia non può coprire.

La ratio dell'eccezione è chiara: il carro ferroviario è già costruito e certificato per contenere merci pericolose in condizioni di massima sicurezza; il rimorchio che lo trasporta non modifica il contenitore né la pericolosità del contenuto. Il rischio aggiuntivo legato all'eccezionalità delle dimensioni o della massa è considerato accettabile perché il contenitore stesso (il carro ferroviario) offre le garanzie tecniche previste per quel tipo di carico.

Le autorizzazioni singole per casi eccezionali

Il comma 3 prevede il secondo meccanismo di derogabilità al divieto: la Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole, specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali quando ricorrono particolari e giustificate esigenze di trasporto. Questo non è un meccanismo di autorizzazione ordinario ma una valvola di sicurezza per situazioni del tutto eccezionali che la norma non ha potuto prevedere analiticamente.

I requisiti sono cumulativi: l'autorizzazione deve essere singola (non è un'autorizzazione di categoria), specifica (riferita a un preciso trasporto), motivata (l'autorità deve spiegare perché lo concede), e deve essere basata su particolari esigenze giustificate. Si pensi al trasporto di attrezzature radioattive di grandi dimensioni per usi medici o di ricerca, dove la necessità terapeutica o scientifica può giustificare un'autorizzazione straordinaria che normalmente non sarebbe concessa.

Il rapporto con la disciplina ADR

L'articolo 368 non sostituisce né deroga alla disciplina ADR: le autorizzazioni eccezionali si sovrappongono alla disciplina ADR, che resta pienamente applicabile per tutto ciò che riguarda l'imballaggio, l'etichettatura, le dotazioni del veicolo, la formazione del conducente, la documentazione di bordo e le restrizioni di circolazione specifiche per classe di pericolo. Chi ottiene un'autorizzazione ai sensi del comma 3 non è esentato dalla disciplina ADR: deve rispettare entrambi i regimi contemporaneamente.

Implicazioni pratiche per gli operatori del settore

Per le imprese di trasporto specializzato, l'art. 368 definisce un perimetro molto stretto: solo il trasporto bimodale con carri ferroviari su rimorchi è ammesso senza autorizzazione specifica (ma sempre nel rispetto dei limiti di sagoma/massa del combinato); per tutto il resto, occorre la specifica autorizzazione della M.C.T.C. caso per caso. Non esistono autorizzazioni di tipo generale o periodico per questo tipo di trasporto: ogni operazione deve essere valutata e autorizzata singolarmente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

È sempre vietato trasportare merci pericolose con veicoli eccezionali?

In linea di principio sì, ma esistono due eccezioni: il trasporto combinato strada-rotaia con carri ferroviari su rimorchi (ammesso senza autorizzazione specifica) e i casi particolari per i quali la M.C.T.C. rilascia singole autorizzazioni motivate, come prevede l'art. 368 del DPR 495/1992.

Cosa si intende per trasporto combinato strada-rotaia di merci pericolose?

È il trasporto in cui un carro ferroviario - già certificato per contenere merci pericolose - viene caricato su un rimorchio stradale. Anche se il complesso supera i limiti di sagoma/massa, il trasporto è ammesso perché il carro ferroviario garantisce le condizioni di sicurezza per quel tipo di merce.

Chi può autorizzare un trasporto di merci pericolose in condizioni di eccezionalità?

La Direzione generale della M.C.T.C. (oggi MIT-Motorizzazione civile) può rilasciare singole e motivate autorizzazioni caso per caso, quando ricorrono particolari esigenze giustificate. Non esistono autorizzazioni generali: ogni operazione è valutata individualmente.

Chi rispetta l'art. 368 è esonerato dalla disciplina ADR?

No. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 368 si aggiunge alla disciplina ADR, non la sostituisce. Il trasportatore deve rispettare entrambi i regimi: le modalità eccezionali di trasporto autorizzate e tutti i requisiti tecnici e documentali previsti dall'ADR per il tipo specifico di merce pericolosa.

Quali sono le conseguenze per chi trasporta merci pericolose con veicolo eccezionale senza autorizzazione?

Si incorre nelle sanzioni del Codice della Strada per trasporto eccezionale non autorizzato e nelle sanzioni per violazione della disciplina ADR. Il carico e il veicolo possono essere soggetti a sequestro. Le autorità competenti sono sia la polizia stradale sia le autorità ADR.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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