Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 340 DPR 495/1992 – Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.

2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), è la seguente: a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione; b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. È consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero); c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le pro- cedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

In sintesi

  • L'immatricolazione dei veicoli con targa EE (per italiani residenti all'estero e stranieri) è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali della M.C.T.C. autorizzati dalla Direzione generale; per i veicoli di proprietà di stranieri con funzioni specifiche in Italia, occorre autorizzazione esplicita della stessa Direzione.
  • La domanda di immatricolazione con targa EE deve essere corredata da: bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione, dichiarazione consolare di residenza all'estero (o dichiarazione vistata da notaio), nonché dichiarazione di conformità, certificato di origine o carta di circolazione originale del veicolo.
  • È possibile presentare in anticipo una dichiarazione preventiva con dati anagrafici e delega per le pratiche di immatricolazione; la pratica diviene definitiva con la successiva presentazione della dichiarazione consolare o del passaporto.
  • Se viene presentato il certificato di origine o la carta di circolazione originale (anziché la dichiarazione di conformità), il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti.
  • Gli uffici provinciali rilasciano la targa di riconoscimento EE e la carta di circolazione secondo le procedure ministeriali, dopo verifica della documentazione presentata.
Indice dei contenuti

La targa EE: chi ne ha diritto e perché

L'art. 340 del DPR 495/1992 disciplina, in attuazione dell'art. 134 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), l'immatricolazione dei veicoli appartenenti a due categorie di soggetti: i cittadini italiani residenti all'estero (gli «italiani all'estero» o AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) e gli stranieri presenti in Italia, in particolare coloro che vi svolgono funzioni diplomatiche, consolari o assimilate.

La targa EE (già «EE» dall'abbreviazione di «Escursionista Estero», denominazione storica ormai superata ma rimasta nella sigla) identifica un regime di immatricolazione speciale: il veicolo non è destinato alla circolazione permanente in Italia come veicolo «nazionale», ma a un uso temporaneo o legato alla permanenza del proprietario fuori dal territorio italiano. È una soluzione che consente a chi non ha residenza anagrafica in Italia di immatricolare comunque il veicolo nel sistema italiano, mantenendo un legame formale con il Paese.

La competenza degli uffici provinciali autorizzati

Il comma 1 stabilisce che l'immatricolazione con targa EE è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali della M.C.T.C. (oggi Direzione Generale per la Motorizzazione - MIT) specificamente autorizzati dalla Direzione generale. Non tutti gli sportelli della Motorizzazione sono competenti: l'elenco degli uffici abilitati è definito a livello centrale, garantendo una gestione specializzata di questa tipologia di pratiche.

Per i veicoli di proprietà di stranieri con funzioni specifiche in Italia - tipicamente diplomatici, funzionari di organizzazioni internazionali o consolari - il rilascio della carta di circolazione è subordinato all'autorizzazione esplicita della Direzione generale. Questa cautela riflette la necessità di coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri in presenza di soggetti che godono di immunità o di statuti giuridici particolari.

La documentazione richiesta

Il comma 2 elenca in modo articolato la documentazione da allegare alla domanda di immatricolazione con targa EE. Si tratta di tre categorie di documenti distinte:

Prima categoria - documenti doganali: la bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione. Questo documento attesta il regime doganale sotto cui il veicolo è entrato o uscito dal territorio italiano. La sua presenza è essenziale per verificare la regolarità del transito del veicolo attraverso la frontiera e l'assolvimento degli eventuali obblighi doganali.

Seconda categoria - prova della residenza all'estero: la dichiarazione consolare che attesta la residenza all'estero, oppure una dichiarazione vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, redatta secondo le modalità della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli italiani residenti all'estero, è alternativa la semplice esibizione del passaporto. Il Regolamento ammette anche la presentazione anticipata di una dichiarazione preventiva dell'interessato, che riporti i dati anagrafici, la residenza all'estero e la delega alle persone incaricate delle pratiche: in questo caso, la pratica si perfeziona solo con la successiva presentazione della documentazione definitiva (dichiarazione consolare, dichiarazione notarile o passaporto).

Terza categoria - documentazione tecnica del veicolo: dichiarazione di conformità oppure certificato di origine, oppure carta di circolazione originale. Queste opzioni riflettono le diverse situazioni in cui il veicolo può trovarsi: un veicolo di produzione europea recente avrà la dichiarazione di conformità (CoC); un veicolo di produzione extraeuropea o artigianale avrà il certificato di origine; un veicolo già immatricolato in un altro Paese verrà presentato con la carta di circolazione originale straniera.

La visita e prova del veicolo

Quando alla domanda di immatricolazione vengono allegati il certificato di origine o la carta di circolazione originale (anziché la dichiarazione di conformità), il Regolamento impone che il veicolo sia sottoposto a visita e prova da parte degli uffici della M.C.T.C., secondo le modalità dettate dal Ministero. Questa procedura - più onerosa rispetto alla semplice verifica documentale - consente di accertare direttamente le caratteristiche tecniche del veicolo quando non esiste un certificato di conformità a un tipo omologato in Italia o nell'UE. La visita e prova dà garanzia che il veicolo rispetti i requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa italiana.

Il rilascio della targa e della carta di circolazione

Il comma 3 descrive il procedimento finale: una volta verificata la documentazione, gli uffici provinciali autorizzati procedono all'iscrizione del veicolo e rilasciano la targa di riconoscimento EE (prevista dall'art. 256, comma 4, lettera b) del Regolamento) e la carta di circolazione, seguendo le procedure operative stabilite dal Ministero dei trasporti. La targa EE ha una grafica e un formato riconoscibili, che segnalano immediatamente alle forze di polizia il regime speciale di immatricolazione.

Profili pratici: cosa sapere prima di iniziare la pratica

Per un italiano residente all'estero che intende immatricolare un veicolo con targa EE in Italia, i passaggi pratici essenziali sono: verificare quale ufficio provinciale della Motorizzazione è autorizzato nella propria area di riferimento; raccogliere la documentazione doganale e quella consolare (o il passaporto); disporre della documentazione tecnica del veicolo; e, se si presenta solo il certificato di origine o la carta di circolazione straniera, mettere in conto la visita e prova del veicolo che allunga i tempi e comporta un costo aggiuntivo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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