Testo dell'articoloAbrogato
Art. 338 Reg. C.d.S. – Rilascio duplicato della patente
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. L’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all’articolo 127 [del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa] 2.
[Comma soppresso dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610] 3.
[Comma soppresso dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610]
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.