Testo dell'articoloAbrogato

Art. 338 Reg. C.d.S. – Rilascio duplicato della patente

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. L’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all’articolo 127 [del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa] 2.

[Comma soppresso dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610] 3.

[Comma soppresso dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992).
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