Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 341 DPR 495/1992 – Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.

2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.

3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.

4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da: a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro; c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.

5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.

6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.

7. La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.

8. La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

In sintesi

  • La patente di servizio abilita il personale di polizia stradale alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, veicoli per uso speciale o trasporti specifici, ed è rilasciata a chi ha completato un ciclo di esercitazioni teoriche e pratiche.
  • Gli esami si svolgono presso il comando o ufficio di servizio del candidato, con una prova teorica e una pratica, entrambe in ventesimi: si richiede almeno 12/20 in ciascuna e 14/20 di media.
  • La commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è composta da un funzionario di prefettura (presidente), un funzionario della Motorizzazione e un funzionario del comando/ufficio.
  • La patente di servizio è valida 5 anni e può essere rinnovata dal Prefetto su dichiarazione del comandante del corpo; può essere sospesa o revocata in caso di danni a persone o cose per imperizia o negligenza.
Indice dei contenuti

La patente di servizio: cos'è e a chi si applica

L'articolo 341 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) disciplina una tipologia di abilitazione alla guida specifica per il personale delle forze di polizia che svolge il servizio di polizia stradale. La patente di servizio si affianca alla patente ordinaria (che il candidato deve già possedere) e abilita alla conduzione di veicoli istituzionali in contesti operativi che richiedono competenze di guida superiori alla media.

Le categorie di veicoli per cui abilita la patente di servizio sono: motoveicoli, autovetture, autocarri, veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, veicoli per uso speciale e veicoli per trasporti specifici. Si tratta dunque di una patente polivalente, che copre l'intera gamma di veicoli impiegati nei servizi di polizia stradale, dai motocicli per l'inseguimento agli autocarri per il trasporto di attrezzature speciali.

Il presupposto per il rilascio è il completamento di un apposito ciclo di esercitazioni sia teoriche che pratiche, organizzate dal corpo o dall'ufficio di appartenenza secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti. Si tratta quindi di una formazione istituzionale strutturata, non di una semplice verifica delle competenze già acquisite.

L'esame: struttura, voto e commissione

Gli esami per il conseguimento della patente di servizio si svolgono presso il comando o l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, non presso la Motorizzazione civile ordinaria. Questa scelta normativa riflette la natura istituzionale della patente: l'esame è interno al corpo, gestito da una commissione nominata dal Prefetto.

L'esame si articola in due prove distinte:

  • Prova teorica: valutata in ventesimi.
  • Prova pratica: valutata in ventesimi.

Per ottenere l'idoneità sono richieste entrambe le seguenti condizioni:

  • Un voto di almeno 12/20 in ciascuna prova.
  • Una media tra le due prove di almeno 14/20.

Il sistema di doppio requisito (minimo per ciascuna prova + media complessiva) garantisce che il candidato non compensi una prova insufficiente con un punteggio molto alto nell'altra: entrambe le competenze - teorica e pratica - devono essere adeguatamente dimostrate.

La commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto e si compone di tre membri: un funzionario di prefettura con funzioni di presidente, un funzionario dell'ufficio provinciale della Motorizzazione (MCTC) e un funzionario del comando o dell'ufficio di appartenenza del candidato. La presenza del funzionario della Motorizzazione garantisce un raccordo con la normativa tecnica generale; il funzionario del corpo porta la conoscenza delle specificità operative del servizio di polizia stradale.

Il verbale e il rilascio della patente

Per ciascun candidato dichiarato idoneo, la commissione redige un verbale in duplice copia: una copia è conservata presso il comando o l'ufficio dove si sono svolti gli esami; la seconda copia, corredata di fotocopia della patente ordinaria del candidato, viene trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio. È quindi il Prefetto il soggetto competente al rilascio della patente, non la Motorizzazione.

I candidati non idonei devono attendere almeno un mese prima di poter sostenere nuovamente l'esame. La commissione esaminatrice può tuttavia esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove, qualora ritenga che le carenze del candidato siano tali da rendere prematuro un secondo tentativo.

Validità, rinnovo e revoca

La patente di servizio ha una validità di 5 anni. Il rinnovo può essere concesso dal Prefetto per altri cinque anni, a condizione che il comandante del corpo o il direttore dell'ufficio trasmetta una dichiarazione attestante che il titolare è ancora idoneo alla guida e che la patente ordinaria di cui è munito è in corso di validità. Non è quindi richiesto un nuovo esame per il rinnovo: la dichiarazione del superiore gerarchico sostituisce la verifica formale.

La patente di servizio può essere sospesa o revocata dal Prefetto, d'ufficio o su proposta motivata del comando, quando il dipendente abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza nell'uso dei veicoli di servizio. La sospensione comporta il ritiro fisico del documento, custodito dal comando durante il periodo di sospensione; al termine, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o di un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

Rapporto con la patente ordinaria

La patente di servizio è un titolo aggiuntivo e complementare rispetto alla patente ordinaria, non sostitutivo. Il candidato deve già essere munito di patente ordinaria per poter accedere all'esame per la patente di servizio (la fotocopia della patente ordinaria è allegata al verbale trasmesso al Prefetto). Il rinnovo della patente di servizio richiede che la patente ordinaria sia ancora in corso di validità: se la patente ordinaria scade o viene revocata, il titolare non può più avvalersi nemmeno della patente di servizio. In questo modo il sistema mantiene un raccordo con il regime ordinario delle patenti di guida disciplinato dagli articoli 116 e seguenti del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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