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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I rimorchi agricoli fino a 1,5 t di massa, con ingombro non superiore a 4×2 m, sono considerati parte integrante della trattrice e possono circolare senza freni propri, a condizione che il rapporto di traino non superi 1.
  • I rimorchi tra 1,5 t e 5 t devono essere dotati di un freno di servizio (anche meccanico a leva) che agisca su almeno un asse; la forza sul comando non deve superare 30 daN.
  • I rimorchi tra 5 t e 6 t devono avere un freno di servizio a inerzia (comando automatico tramite spinta del rimorchio sulla trattrice in frenata).
  • I rimorchi superiori a 6 t devono avere un freno di servizio con sorgente di energia diversa dalla forza muscolare (idraulico, pneumatico) agente su tutte le ruote contemporaneamente.
  • Ogni rimorchio superiore a 1,5 t deve essere dotato anche di un freno di stazionamento capace di mantenere il rimorchio fermo su pendenza del 16%.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 276 DPR 495/1992 — Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.

2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni.

3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati.

4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.

5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul solo asse anteriore.

6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg.

8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo può essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.

9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste all'articolo 107, comma 1, del codice.

10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

In sintesi

  • I rimorchi agricoli fino a 1,5 t di massa, con ingombro non superiore a 4×2 m, sono considerati parte integrante della trattrice e possono circolare senza freni propri, a condizione che il rapporto di traino non superi 1.
  • I rimorchi tra 1,5 t e 5 t devono essere dotati di un freno di servizio (anche meccanico a leva) che agisca su almeno un asse; la forza sul comando non deve superare 30 daN.
  • I rimorchi tra 5 t e 6 t devono avere un freno di servizio a inerzia (comando automatico tramite spinta del rimorchio sulla trattrice in frenata).
  • I rimorchi superiori a 6 t devono avere un freno di servizio con sorgente di energia diversa dalla forza muscolare (idraulico, pneumatico) agente su tutte le ruote contemporaneamente.
  • Ogni rimorchio superiore a 1,5 t deve essere dotato anche di un freno di stazionamento capace di mantenere il rimorchio fermo su pendenza del 16%.
Indice dei contenuti

Inquadramento normativo: l'art. 107 del Codice della Strada

L'articolo 276 del DPR 495/1992 è la norma di dettaglio tecnico che attua le disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in materia di veicoli agricoli, in particolare l'art. 107 che disciplina le macchine agricole. La norma classifica i rimorchi agricoli in base alla massa complessiva a pieno carico e prescrive per ciascuna classe i requisiti minimi del sistema frenante, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale durante i trasferimenti tra i fondi agricoli e le aziende.

Il riferimento all'art. 107, comma 1 del Codice nel comma 9 conferma che le stesse norme si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate (erpici, seminatrici, irroratrici, ecc.), con le eccezioni previste dallo stesso articolo.

Rimorchi fino a 1,5 t: equiparazione alla trattrice

Il comma 1 introduce una finzione giuridico-tecnica: il rimorchio agricolo leggero (massa a pieno carico fino a 1,5 t, lunghezza massima con organi di agganciamento non superiore a 4 m, larghezza non superiore a 2 m) è considerato parte integrante della trattrice traente. Questa equiparazione ha una conseguenza pratica immediata: il rimorchio può essere sprovvisto di freni propri, poiché la frenata è affidata interamente al sistema frenante della trattrice.

La condizione aggiuntiva è che il rapporto di traino non superi 1. Il comma 3 fornisce la definizione precisa: il rapporto di traino è il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice al netto di zavorre, piano di carico e attrezzi portati o semiportati. In pratica, il rimorchio non deve essere più pesante della trattrice «nuda». Questa regola garantisce che la trattrice mantenga sufficiente aderenza e capacità frenante per gestire il peso trainato.

Rimorchi da 1,5 t a 5 t: freno di servizio meccanico

Il comma 4 prescrive per i rimorchi in questa fascia di peso un freno di servizio che agisca su almeno un asse. Sono ammesse soluzioni meccaniche semplici: il freno può essere comandato da una leva unificata montata sulla trattrice, facilitando l'azionamento da parte del conducente. La forza massima da esercitare sul comando è fissata a 30 daN (danewton), un valore che garantisce che il sistema sia azionabile senza sforzo eccessivo anche da conduttori non particolarmente robusti.

L'ammissibilità di freni meccanici a leva (anziché sistemi idraulici o pneumatici) riflette la realtà delle aziende agricole italiane, spesso piccole o medie imprese che utilizzano mezzi non di ultima generazione. Il regolamento bilancia esigenze di sicurezza e sostenibilità economica per il settore.

Rimorchi da 5 t a 6 t: freno a inerzia

Il comma 5 introduce, per i rimorchi nella fascia 5-6 t, il requisito del freno a inerzia (freno comandato dall'inerzia del rimorchio). Il principio di funzionamento è il seguente: quando la trattrice decelera, il rimorchio tende a spingere in avanti sull'organo di agganciamento; questa spinta attiva automaticamente il meccanismo frenante del rimorchio, senza necessità di un comando separato da parte del conducente.

Il freno a inerzia è particolarmente apprezzato per la sua semplicità costruttiva e la proporzionalità della frenata: più brusca è la frenata della trattrice, più forte è la spinta dell'inerzia, più intensa è l'azione del freno del rimorchio. Nei rimorchi a due o più assi, il freno può agire anche sul solo asse anteriore, una soluzione tecnica accettabile dal Regolamento per questa categoria di peso.

Rimorchi oltre 6 t: impianto frenante autonomo ad energia

Il comma 6 prescrive, per i rimorchi più pesanti, un salto tecnologico significativo: il sistema frenante deve utilizzare una sorgente di energia diversa dalla forza muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio. In pratica, si tratta di sistemi idraulici (frequenti sui rimorchi con circuito oleodinamico connesso alla trattrice) o pneumatici. L'azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote, garantendo una frenata equilibrata su tutti gli assi.

Le caratteristiche costruttive e le modalità di verifica devono rispondere alle prescrizioni tecniche delle tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

Efficienza minima di frenatura: la regola del 40%

Il comma 7 introduce un requisito quantitativo valido per tutti i rimorchi dotati di freni: la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote, espressa in daN, deve essere almeno pari al 40% della massa complessiva a pieno carico espressa in kg. Questo parametro — mutuato dalla normativa internazionale sui veicoli stradali — garantisce una decelerazione minima sufficiente a evitare il cosiddetto «effetto fisarmonica» in frenata (il rimorchio che spinge sulla trattrice).

Freno di stazionamento: l'obbligo per i rimorchi oltre 1,5 t

Il comma 8 introduce per i rimorchi superiori a 1,5 t l'obbligo di un freno di stazionamento, distinto dal freno di servizio. Questo dispositivo deve mantenere il rimorchio fermo sia in salita che in discesa su pendenza almeno pari al 16%. Il freno di stazionamento può essere comandato da persona a terra (un operaio che inserisce il blocco prima di sganciare il rimorchio), con una forza sul comando non superiore a 60 daN. La previsione risponde a un rischio concreto nell'attività agricola: il rimorchio sganciato sul campo o in azienda che prende movimento su terreno in pendenza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.