In sintesi
- I modelli delle targhe dei veicoli sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della M.C.T.C. — come riferimento ufficiale per la produzione e il riconoscimento delle targhe stesse.
- Il comma 2 dell'articolo è stato soppresso dal DPR 16 settembre 1996, n. 610, che ha aggiornato la disciplina regolamentare del Codice della Strada.
- Il deposito dei modelli garantisce che la produzione delle targhe avvenga secondo standard ufficiali uniformi, verificabili dall'autorità competente.
- L'articolo si colloca nel quadro della disciplina delle targhe di immatricolazione, che identificano i veicoli ai fini della circolazione e dei controlli di polizia stradale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 261 DPR 495/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.
Stesso numero, altri codici
- Art. 261 Cod. Amb. — imballaggi
- Art. 261 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti finali
- Art. 261 Codice Civile: Diritti e doveri derivanti al genitore dal
- Articolo 261 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 261 c.p.c.: Riproduzioni, copie ed esperimenti
- Art. 261 c.p.p.: Rimozione e riapposizione dei sigilli
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il deposito dei modelli di targa: funzione e valore normativo
L'articolo 261 del DPR 495/1992 stabilisce che i modelli delle targhe dei veicoli sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione — oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — nella sede della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione). Si tratta di una disposizione di carattere procedurale e amministrativo, che individua il custode istituzionale degli standard fisici e grafici delle targhe di immatricolazione.
Il comma 2 risulta soppresso dal DPR 16 settembre 1996, n. 610, uno dei numerosi aggiornamenti al testo originario del regolamento di esecuzione del Codice della Strada intervenuti negli anni successivi all'entrata in vigore del DPR 495/1992. La soppressione è indicativa della dinamicità della materia: la disciplina delle targhe è stata oggetto di significative riforme normative nel corso degli anni Novanta e Duemila, con il passaggio dalle targhe di colore bianco-nero alle targhe euro-armonizzate, con l'introduzione delle targhe personalizzate e speciali, e con la revisione dei sistemi di produzione e assegnazione.
Le targhe di immatricolazione nel sistema del Codice della Strada
Le targhe di immatricolazione svolgono una funzione essenziale nel sistema della circolazione stradale: identificano il veicolo in modo univoco e consentono di risalire al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione. Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina agli artt. 100-103 l'obbligo di targhe, le caratteristiche delle targhe stesse, le targhe speciali e le conseguenze della circolazione senza targa o con targa contraffatta. Il regolamento di esecuzione — di cui l'art. 261 fa parte — ne disciplina gli aspetti tecnici e procedurali, tra cui i modelli ufficiali depositati presso l'autorità competente.
Il deposito del modello presso il Ministero non è un adempimento puramente formale: ha la funzione di fissare lo standard autentico rispetto al quale possono essere verificate le targhe circolanti. In caso di controversia sulla regolarità di una targa — ad esempio in sede di contestazione di una targa contraffatta o alterata — il modello depositato costituisce il riferimento normativo per l'accertamento. Analogamente, i produttori autorizzati delle targhe devono rispettare i modelli depositati, garantendo uniformità grafica e fisica su tutto il territorio nazionale.
L'evoluzione normativa e il significato della soppressione del comma 2
La soppressione del comma 2 ad opera del DPR n. 610/1996 si inserisce in un contesto di riforma più ampio della disciplina delle targhe italiane. Il DPR 610/1996 ha modificato numerose disposizioni del regolamento originario, aggiornandole alle mutate esigenze tecniche e alle innovazioni introdotte nel sistema di immatricolazione dei veicoli. La formula «COMMA SOPPRESSO» nel testo vigente dell'art. 261 riflette la tecnica normativa di mantenere nel testo il numero del comma soppresso come indicatore della modifica, evitando la rinumerazione dei commi successivi e garantendo la stabilità dei riferimenti normativi.
Questo tipo di tecnica di drafting normativo è comune nel diritto italiano e ha la finalità di consentire agli operatori giuridici di ricostruire la storia normativa dell'articolo senza dover consultare separatamente il decreto modificativo. La presenza del comma soppresso nel testo dell'art. 261 informa il lettore che l'articolo nella sua versione originaria conteneva una disposizione ulteriore, il cui contenuto è stato ritenuto superato o incompatibile con le norme sopravvenute.
Rilevanza pratica: i controlli di polizia stradale e le targhe contraffatte
Sul piano operativo, la disciplina delle targhe — di cui l'art. 261 costituisce un tassello normativo — ha rilevanza concreta nei controlli di polizia stradale. Gli agenti verificano l'autenticità e la corrispondenza delle targhe esposte con quelle riportate sulla carta di circolazione. La circolazione con targhe non corrispondenti ai modelli depositati, o con targhe alterate o contraffatte, costituisce un'infrazione grave disciplinata dal Codice della Strada, con sanzioni che possono includere il sequestro del veicolo. L'art. 102 del Codice disciplina le conseguenze della circolazione con targhe non regolamentari, mentre l'art. 100 fissa l'obbligo generale di esporre le targhe nei modi e nei luoghi stabiliti dal regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti