Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 257 DPR 495/1992 – Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La targa del veicolo: funzione identificativa e base normativa
La targa automobilistica è il documento visibile che identifica il veicolo in circolazione. Dal punto di vista giuridico, essa non è semplicemente una sequenza di caratteri: è il codice alfanumerico che collega fisicamente il veicolo alla sua carta di circolazione, al suo proprietario, alla sua storia assicurativa e fiscale. L'art. 100 del Codice della Strada disciplina le targhe di immatricolazione nella loro generalità, stabilendo l'obbligo di munire i veicoli di targa regolare e determinando i casi di duplicazione, smarrimento e sostituzione. Il comma 9 del medesimo articolo delega a un decreto ministeriale - poi incorporato nell'appendice XII del DPR 495/1992 - la determinazione dei criteri tecnici per la formazione dei dati delle targhe.
L'art. 257 del regolamento si inserisce in questa catena normativa come norma di raccordo: rinvia all'appendice XII per il contenuto tecnico, fissa il principio di unicità del sistema alfanumerico e prevede la possibilità di deroghe ministeriali per esigenze particolari. La norma è concisa ma rilevante, perché delimita il perimetro della discrezionalità ministeriale e garantisce che ogni variazione del sistema di targatura passi attraverso un atto formale.
Il sistema alfanumerico delle targhe italiane e la sua evoluzione
L'appendice XII al titolo del regolamento - cui l'art. 257, comma 1, rinvia - definisce la struttura dei caratteri alfanumerici delle targhe. Il sistema attuale, introdotto in Italia a partire dal 1994, utilizza una sequenza composta da due lettere, tre cifre e due lettere (schema AA 000 AA), che consente un numero molto elevato di combinazioni progressive. Questo sistema ha sostituito il precedente, nel quale la prima parte della targa conteneva il codice della provincia di immatricolazione (es. MI per Milano, RM per Roma), rendendo riconoscibile l'origine geografica del veicolo.
La transizione al sistema «provincialmente anonimo» ha avuto implicazioni pratiche significative: le targhe non sono più legate alla provincia di residenza del proprietario, il che ha semplificato le trasferibilità e reso più agevole il mercato dell'usato. Per i veicoli immatricolati prima del 1994, la struttura è diversa e comprende il codice provinciale.
La facoltà di deroga ministeriale
Il comma 2 dell'art. 257 prevede che il Ministro dei trasporti possa, «in caso di particolari esigenze», stabilire una successione e un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati nell'appendice XII, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell'art. 246. Questa clausola di flessibilità ha consentito nel tempo di introdurre sistemi di targatura differenziati per specifiche categorie di veicoli:
In tutti questi casi, la deroga al sistema ordinario deve essere formalizzata con decreto ministeriale, che garantisce tracciabilità, uniformità applicativa e la possibilità di aggiornare il sistema in modo coordinato a livello nazionale.
Il collegamento con l'art. 246 e i limiti della deroga
Il comma 2 richiama espressamente l'art. 246 del regolamento, che disciplina i criteri generali per le targhe speciali. Questo richiamo delimita la portata della facoltà ministeriale di deroga: non si tratta di una discrezionalità assoluta, ma di un potere vincolato al rispetto dei criteri strutturali fissati dall'art. 246, che funge da cornice. In pratica, il Ministro può variare la sequenza alfanumerica, ma non può introdurre sistemi di targatura che violino i principi di riconoscibilità, leggibilità e corrispondenza con i registri dell'archivio nazionale dei veicoli.
Rilevanza pratica: duplicato di targa, furto e smarrimento
Pur trattandosi di una norma prevalentemente tecnica, l'art. 257 ha riflessi pratici nelle procedure di duplicazione della targa in caso di furto, smarrimento o deterioramento. Quando il titolare richiede un duplicato, il nuovo set di targhe deve essere conforme ai criteri dell'appendice XII e deve corrispondere esattamente ai dati registrati nella carta di circolazione e nell'archivio informatizzato della Motorizzazione Civile. Qualsiasi discrepanza tra la targa fisica e i dati registrati può dar luogo a contestazioni in sede di controllo stradale, oltre a precludere la copertura assicurativa e la regolarità della circolazione ai sensi dell'art. 100 del Codice della Strada.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come è stabilita la sequenza alfanumerica delle targhe italiane?
I criteri per la formazione dei dati delle targhe sono contenuti nell'appendice XII del DPR 495/1992, cui rinvia l'art. 257, comma 1. Il sistema attuale (due lettere, tre cifre, due lettere) è stato introdotto nel 1994 e ha reso le targhe indipendenti dalla provincia di immatricolazione.
Il Ministro dei trasporti può cambiare il sistema di targatura?
Sì, ma solo per particolari esigenze e nel rispetto dell'art. 246 del regolamento. La deroga deve essere formalizzata con decreto ministeriale e può riguardare solo specifiche categorie di veicoli (es. diplomatici, forze armate, veicoli storici, mezzi in prova).
Cosa succede se la targa è rubata o smarrita?
Il proprietario deve sporgere denuncia e richiedere all'Ufficio della Motorizzazione Civile il rilascio di un duplicato con la stessa sequenza alfanumerica, conformemente ai criteri dell'appendice XII. Fino al ritiro delle nuove targhe, il veicolo non può circolare.
Le targhe dei veicoli diplomatici seguono regole diverse?
Sì. Per i veicoli del Corpo Diplomatico e di altre categorie speciali, il Ministro dei trasporti ha stabilito con apposito decreto una struttura alfanumerica diversa da quella ordinaria, in deroga ai criteri dell'appendice XII, come consentito dall'art. 257, comma 2.
Una targa deteriorata o illeggibile è una violazione del Codice della Strada?
Sì. L'art. 100 del Codice della Strada impone che i veicoli siano muniti di targa conforme e leggibile. Una targa deteriorata al punto da rendere i caratteri illeggibili integra una violazione e impone la sostituzione immediata tramite la Motorizzazione Civile.