- I veicoli adibiti esclusivamente ai servizi di polizia stradale devono rispettare i requisiti tecnici previsti per la categoria di appartenenza dal Codice della Strada e dal regolamento.
- Devono possedere altresì i requisiti speciali fissati dall'art. 227, comma 2, punto F, lettera g) dell'appendice V del regolamento, che riguardano le dotazioni tipiche dei veicoli delle forze dell'ordine.
- Il Ministro dei trasporti può disporre il rilascio di una targa speciale di immatricolazione in deroga ai criteri ordinari, per rendere riconoscibile la destinazione esclusiva al servizio di polizia stradale.
- Il fondamento normativo nel Codice della Strada è l'art. 93, comma 11, che riconosce la specialità dei veicoli delle forze di polizia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 246 DPR 495/1992 — Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione al punto F, lettera g), dell'appendice V al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 246 Cod. Amb. — accordi di programma
- Art. 246 D.Lgs. 209/2005 — Organi della procedura
- Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilità dell'azione
- Articolo 246 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare
- Articolo 246 Codice di Procedura Penale: Ispezione di luoghi o di cose
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: l'art. 93 del Codice della Strada e i veicoli delle forze di polizia
L'art. 246 del DPR 495/1992 costituisce attuazione dell'art. 93, comma 11, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che prevede una disciplina differenziata per i veicoli adibiti esclusivamente ai servizi di polizia stradale. L'immatricolazione e le caratteristiche tecniche dei veicoli seguono ordinariamente le norme generali del Codice (artt. 75 e ss.) e del regolamento, ma i mezzi delle forze dell'ordine svolgono funzioni operative che richiedono dotazioni particolari non presenti sui veicoli ordinari.
La norma si applica ai veicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale: il termine «esclusivamente» è rilevante, perché esclude dall'ambito di applicazione i veicoli di servizio polivalenti o quelli di cui gli agenti si servono per uso promiscuo. Solo i mezzi identificati come «di servizio per la polizia stradale» — tipicamente le autovetture di pattuglia con livrea, gli autovelox mobili, i mezzi di scorta — beneficiano della disciplina speciale.
I requisiti tecnici ordinari e quelli speciali
Il comma 1 costruisce un sistema a doppio strato:
Il doppio strato garantisce che i veicoli di polizia siano al contempo omologati come veicoli ordinari (sicurezza strutturale) e dotati delle attrezzature operative necessarie alla loro funzione istituzionale.
La targa speciale di immatricolazione
Il comma 2 attribuisce al Ministro dei trasporti il potere di disporre, con proprio decreto, il rilascio di una targa speciale per i veicoli di polizia stradale. Questa targa può derogare ai criteri ordinari fissati dal comma 1, lettere a) e c) dell'appendice XII al regolamento, che riguardano rispettivamente la composizione alfanumerica della targa e le sue caratteristiche grafiche.
Lo scopo è duplice: da un lato, rendere immediatamente riconoscibile ai conducenti e al pubblico che il veicolo è un mezzo di polizia stradale; dall'altro, consentire all'amministrazione di gestire e identificare il parco veicolare in modo distinto da quello civile. Le targhe speciali delle forze di polizia (contraddistinte da sigle tipiche come «CC» per i Carabinieri, «PS» per la Polizia di Stato, «VF» per i Vigili del Fuoco, ecc.) sono espressione applicativa di questa norma regolamentare.
Rilevanza pratica: revisione e controlli tecnici
I veicoli di polizia stradale sono soggetti alle revisioni periodiche previste dall'art. 80 del Codice della Strada, ma con modalità adattate alle loro specificità operative. Le dotazioni speciali (lampeggianti, sirene, apparati radio) devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento nell'interesse della sicurezza delle operazioni di polizia. Un'autovettura della Polizia Stradale con il lampeggiante blu non funzionante non può svolgere servizi di scorta o inseguimento a velocità elevata, perché verrebbe meno il requisito di riconoscibilità che giustifica le deroghe al rispetto dei limiti di velocità e dei segnali di precedenza consentite al personale in servizio.
Distinzione dai veicoli di pronto soccorso e degli altri servizi di emergenza
È utile distinguere i veicoli di polizia stradale — disciplinati dall'art. 246 — dai veicoli di soccorso (ambulanze, autopompe dei Vigili del Fuoco), che seguono una disciplina tecnica in parte diversa. Le ambulanze, per esempio, devono rispettare la norma UNI EN 1789 sulle caratteristiche tecniche degli autoveicoli di emergenza, mentre i veicoli della Polizia Stradale seguono la specifica dell'appendice V. Tutti, però, condividono il regime di esenzione dalle norme ordinarie sulla velocità e la precedenza durante i servizi di emergenza, ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti